§ 3.1.36 - Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.
Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri generali.
Art. 3.  Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale.
Art. 4.  Deleghe di funzioni amministrative.
Art. 5.  Polo tecnologico e Agricenter.
Art. 6.  Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.
Art. 7.  Diffusione di produzioni agricole innovative.
Art. 8.  Funzioni e competenze.
Art. 9.  Anagrafe delle ditte nel settore primario.
Art. 10.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 11.  Snellimento delle procedure.
Art. 12.  Nucleo regionale di vigilanza e controllo.
Art. 13.  Diritto all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi.
Art. 14.  Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale.
Art. 15.  Attività dei Consorzi di bonifica.
Art. 16.  Difesa fitopatologica.
Art. 17.  Manutenzione ambientale.
Art. 18.  Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari.
Art. 19.  Progetti commerciali.
Art. 20.  Finalità e caratteristiche.
Art. 21.  Piano esecutivo dei servizi di sviluppo.
Art. 22.  Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.
Art. 23.  Assistenza interaziendale.
Art. 24.  Attività di assistenza specialistica.
Art. 25.  Formazione professionale.
Art. 26.  Incentivi per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi.
Art. 27.  Misure per lo sviluppo del sistema agro-alimentare.
Art. 28.  Criteri e condizioni.
Art. 29.  Misure per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole.
Art. 30.  Interventi finanziari di carattere innovativo.
Art. 31.  Capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro Consorzi.
Art. 32.  Consorzi fidi tra cooperative agricole.
Art. 33.  Criteri e condizioni.
Art. 34.  Misure per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole.
Art. 35.  Criteri e condizioni.
Art. 36.  Settori della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 37.  Adeguamento alla normativa comunitaria.
Art. 38.  Modificazione di norme.
Art. 39.  Copertura finanziaria.
Art. 40.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.36 - Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.

(B.U. n. 3 dell'11-1-1991).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità. [1]

     [1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore primario, orientandone gli indirizzi produttivi in funzione delle esigenze di mercato, onde migliorare e consolidare i livelli reddituali delle imprese, salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione con particolare riguardo alle zone svantaggiate, in armonia con la necessaria tutela del territorio e dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi rivolti a:

     a) promuovere e agevolare la strutturazione o ristrutturazione delle aziende e delle imprese, singole e associate, in connessione con il territorio e l'ambiente;

     b) indirizzare e stimolare la ricerca e l'applicazione delle moderne tecnologie nei riguardi della produzione e del mercato;

     c) favorire il coordinamento tra politica agraria e pianificazione del territorio, sostenendo l'esercizio di pratiche agronomiche rispettose degli equilibri ambientali;

     d) incentivare la creazione e l'adeguamento dei servizi di sviluppo in dipendenza delle reali esigenze sia degli imprenditori come della pubblica amministrazione;

     e) promuovere e sostenere i processi di integrazione delle attività produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo al comparto agro-alimentare;

     f) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e agevolare lo sviluppo delle imprese da essi gestite;

     g) incentivare l'ulteriore sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative sotto l'aspetto strutturale e manageriale;

     h) promuovere l'apporto autonomo delle associazioni dei produttori, delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, delle organizzazioni professionali e sindacali agricole affinché, negli specifici ruoli affidati, compartecipino all'attività della Regione.

     2. In connessione con le suindicate finalità, vengono introdotte disposizioni dirette a migliorare l'efficienza delle strutture del settore primario, razionalizzando le procedure amministrative, al fine di pervenire al loro sostanziale snellimento.

     3. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo e in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.]

 

     Art. 2. Criteri generali. [2]

     [1. Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge e della regolamentazione comunitaria sono esercitate dalla Giunta regionale, fatte salve le attribuzioni e le deleghe conferite con apposita norma.

     2. Nella concessione dei benefici è accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone riconosciute montane ai sensi della vigente normativa.

     3. A parità di condizioni viene accordata preferenza ai seguenti soggetti:

     a) alle imprese familiari diretto-coltivatrici e agli imprenditori a titolo principale con precedenza a quelle gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti, per le iniziative a carattere aziendale;

     b) alle cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori per le iniziative a carattere collettivo.

     4. Nell'ambito delle priorità e preferenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale può riservare quota delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di iniziative presentate da cooperative, associazioni o società di persone che, mediante lo svolgimento di attività agricole o zootecniche, occupino in forma stabile persone disabili o altri soggetti per i quali è in atto un processo di reinserimento sociale [3].]

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE E DELEGHE

 

     Art. 3. Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale.

     1. E' approvato il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (Psaf) nel testo allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli Enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli Enti locali.

     2. Il Psaf rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (Prs) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc), il provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale e della politica agricola comunitaria.

     3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del Psaf predispone, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici:

     a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica;

     b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonché per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

     c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

     d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;

     e) per lo sviluppo dell'apicoltura;

     f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.

     4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del Psaf e dei relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici vigenti.

 

     Art. 4. Deleghe di funzioni amministrative.

     1. Sono delegate alle Province e alle Comunità montane per le aree di competenza le funzioni amministrative riguardanti:

     a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti opere di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui all'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

     b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera d), commi 3 e 4, dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

     2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle funzioni delegate, provvede per la messa a disposizione del personale necessario e, in base alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, assegna le risorse alle Province e alle Comunità montane.

     3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti surrogatori.

 

Titolo III

STRUMENTI PER L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA

 

     Art. 5. Polo tecnologico e Agricenter. [4]

     [1. In attuazione di quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo 1988-1990 al fine di favorire la diffusione dell'innovazione di processo e di prodotto nel comparto agro-alimentare, la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare è autorizzata a formulare uno specifico progetto per:

     a) la costituzione, sotto forma di società o di consorzio, del Polo tecnologico per l'agricoltura, con la presenza dell'Università di Padova, dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e dell'Esav, dando all'ente medesimo i necessari criteri e direttive per il coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

     b) la realizzazione, tramite la Società di gestione dell'Agricenter di Verona, di cui alla legge regionale 15 novembre 1988, n. 57, di studi, ricerche e servizi a sostegno della politica di mercato e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, nonché di una scuola di marketing e di una borsa merci internazionale.

     2. L'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene partecipa nel settore delle tecnologie agro-alimentari all'attività di ricerca applicata, sperimentazione e diffusione svolte presso il Polo tecnologico e alle attività di valorizzazione dei prodotti svolte presso l'Agricenter di Verona.]

 

     Art. 6. Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene. [5]

 

     Art. 7. Diffusione di produzioni agricole innovative. [6]

     [1. Al fine di concorrere alla diffusione di produzioni agricole innovative e di quelle utilizzate a scopo non alimentare e agro-energetico, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, direttamente o tramite gli enti strumentali, apposite convenzioni con enti di ricerca e imprese pubbliche o private operanti nell'ambito della Cee per l'effettuazione di studi e sperimentazioni in tale comparto nonché per la realizzazione di relativi impianti di trasformazione.

     2. La Giunta regionale promuove la stipula di accordi professionali per l'utilizzo delle produzioni alimentari, non alimentari e agro- energetiche.]

 

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL SETTORE PRIMARIO

 

     Art. 8. Funzioni e competenze. [7]

     [1. Per assicurare il miglioramento del servizio reso ai cittadini la Giunta regionale provvede all'automazione e

allo snellimento delle procedure e all'istituzione dell'anagrafe delle ditte; alla semplificazione delle attività di vigilanza e controllo e dispone inoltre perché i dipartimenti centrali svolgano funzioni di assistenza agli organi istituzionali nonché di coordinamento delle strutture periferiche mediante attività informative, di controllo e di verifica sulle funzioni svolte. Nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti gli Ispettorati regionali per l'agricoltura assicurano prioritariamente idonei servizi di informazione e assistenza per lo sviluppo alle imprese agricole.

     2. Le materie già attribuite al soppresso Ispettorato agrario compartimentale vengono assegnate, per quanto di competenza, rispettivamente al Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee, al Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare e al Dipartimento per la bonifica.

     3. Le materie già attribuite ai soppressi Ispettorati provinciali dell'alimentazione, vengono assegnate agli Ispettorati regionali dell'agricoltura, competenti per territorio.]

 

     Art. 9. Anagrafe delle ditte nel settore primario. [8]

     [1. L'anagrafe delle ditte del settore primario, costituisce l'inventario di tutti i soggetti che usufruiscono di provvidenze regionali e in genere ogni trasferimento e apporto di capitale verso terzi a carico del bilancio della Regione, o del bilancio di Enti destinatari di deleghe. L'anagrafe è lo strumento di attuazione per il settore primario, delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1987, n. 39.

     2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti, nei termini definiti dal precedente comma, oltre ai mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti da aziende e da istituti di credito anche coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali nonché quant'altri beneficiano di provvidenze accordate ad organizzazioni e associazioni alle quali aderiscono.

     3. Ai fini della formazione dell'anagrafe delle ditte, gli interessati devono produrre la prescritta documentazione ai competenti uffici regionali, che provvedono a registrare le ditte nella anagrafe, memorizzandone i relativi dati mediante il sistema informativo del settore primario.

     4. Ad avvenuta iscrizione la ditta è esentata dal produrre ulteriore analoga documentazione, a eccezione dei casi in cui la medesima risulta modificata; in tali circostanze l'interessato è tenuto a produrre la documentazione aggiornata.]

 

     Art. 10. Sistema informativo agricolo regionale. [9]

     [1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale e nell'ambito del Sistema informativo regionale è attivato il Sistema informativo del settore primario come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

     2. La Giunta regionale al fine dello snellimento delle procedure e per la formazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe regionale fornisce alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, alle organizzazioni del movimento cooperativo e alle associazioni riconosciute i programmi necessari per l'elaborazione delle informazioni e per l'applicazione delle procedure unificate relative ai soci aderenti.

     3. Al finanziamento dei programmi e delle attrezzature del Sistema informativo agricolo si provvede tramite le disponibilità recate dal bilancio per la formazione del Sistema informativo regionale e con le disponibilità recate dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione delle azioni previste dall'art. 4.]

 

     Art. 11. Snellimento delle procedure. [10]

     [1. La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale o comunque previste dalla legislazione di settore può aver luogo anche prima del provvedimenti di concessione delle provvidenze purché sia avviata successivamente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze. La anticipata realizzazione delle iniziative e degli acquisti non comporta alcuna priorità né obbligo di concessione di finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

     2. Per gli investimenti inseriti nei piani di cui al comma 1 possono essere disposti, contestualmente alla concessione formale delle provvidenza in conto capitale, acconti fino all'importo massimo del 50% del contributo assentito. Può procedersi all'erogazione anticipata del contributo fino al 90% dell'importo formalmente assentito a fronte di idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

     3. Il saldo del contributo o l'eventuale conguaglio a favore della Regione è disposto sulla scorta di idonea certificazione di regolare effettuazione degli acquisti e dei lavori e previa approvazione della medesima da parte della Giunta o del funzionario delegato.

     4. La liquidazione dei benefici contributivi e creditizi relativi ad investimenti fondiari per importi di spesa non eccedenti 250 milioni di lire può essere disposta in base a regolare certificazione redatta sotto forma di perizia giurata dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato in materia.

     5. La liquidazione dei benefici contributivi e creditizi relativi alla provvista di dotazioni non ricomprese in progetti riguardanti investimenti strutturali, è disposta previa presentazione di regolari fatture debitamente quietanzate.

     6. La mancata presentazione, entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione o di eventuali proroghe della certificazione comprovante la regolare effettuazione dei lavori o degli acquisti, comporta l'avvio delle procedure di verifica, l'eventuale revoca dei benefici concessi e il recupero delle somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

     7. Gli investimenti fruenti delle provvidenze di cui alla presente legge non possono essere alienati o distolti senza giusta causa dall'impiego e dalla destinazione previsti nei termini stabiliti dal provvedimenti di concessione e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, pena la decadenza dei benefici.

     8. La verifica della corretta applicazione delle disposizioni recate dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria nelle materie di competenza della Segreteria regionale del settore primario è di norma effettuata mediante controlli a campione che debbono, per ciascun intervento, riguardare non meno del 5% dei soggetti beneficiari.]

 

     Art. 12. Nucleo regionale di vigilanza e controllo.

     1. Gli ispettori di vigilanza costituenti il Nucleo regionale istituito con l'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono posti alle dipendenze del Segretario regionale per le attività produttive del settore primario e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di procedura penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge.

 

     Art. 13. Diritto all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi. [11]

     [1. (Omissis) [12].

     2. Le amministrazioni cui è demandata l'applicazione della normativa regionale per il Settore primario garantiscono, per quanto attiene alle medesime, il diritto di informazione a tutti coloro che ne abbiano titolo in forza di un proprio legittimo interesse.

     3. La Giunta regionale, al fine di assicurare una costante e aggiornata informazione sulla normativa applicata dal settore primario, provvede a curare la redazione e la pubblicazione, anche su supporti informatici, di compendi illustrativi della disciplina degli interventi regionali. In collaborazione con l'Esav, la Giunta regionale istituisce il Centro di informazione e di documentazione sugli atti e la normativa comunitaria, statale e regionale.]

 

Titolo V

TUTELA DELLO SPAZIO RURALE

 

     Art. 14. Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale.

     1. [I Consorzi di bonifica e le aziende agricole concorrono alla manutenzione e tutela dello spazio rurale, alla conservazione delle risorse primarie nonché alla difesa dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale; a tal fine la Regione disciplina l'attività di bonifica e sostiene le imprese agricole che adottano pratiche di produzione eco- compatibili in particolare se operano in zone strutturalmente svantaggiate o comunque sensibili dal punto di vista ambientale] [13].

     2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali urbanistici vigenti e con i Piani nazionali e regionali ambientali di settore, il Piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa attiva e di valorizzazione.

     3. Il Piano determina le modalità per il concorso regionale nel finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la concessione di contributi per la riconversione dei prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai Piani stessi.

     4. [I miglioramenti fondiari che comportano utilizzazioni anche se secondarie del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali e idrauliche, acquistano il carattere di attività di cava ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e pertanto agli stessi sono applicate le procedure di cui all'art. 18 della legge stessa, ultimo comma. L'autorizzazione è rilasciata previo parere a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare e per gli ambiti di rispettiva competenza dal dirigente generale coordinatore dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste o del Genio civile regionale] [14].

 

     Art. 15. Attività dei Consorzi di bonifica. [15]

     [1. I Consorzi di bonifica partecipano tramite le scelte disposte con il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, e adottato dal Consorzio alla formazione dei Piani territoriali e urbanistici e ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

     2. Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

     3. I Comuni, le Comunità montane e le Province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono uniformarsi a quanto disposto dal "Piano di bonifica" approvato dal Consiglio regionale.

     4. Le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole contenute nei "Piani di bonifica" approvati sono recepite dai Comuni in sede di applicazione dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, in ordine alla salvaguardia dell'uso agricolo del suolo rispetto a destinazioni alternative.

     5. I Consorzi di bonifica contribuiscono all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica. A tal fine il "Piano di bonifica" determina, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo. I Consorzi concorrono altresì a individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento nonché le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione, di competenza degli stessi consorzi, e per il risanamento delle acque.

     6. I Consorzi di bonifica collaborano con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi alle Ulss competenti per territorio. A tal fine i presidenti dei Consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del Consorzio che assume la funzione di agente giurato. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del Tu della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al pretore.

     7. Lo scarico delle acque reflue nei canali appartenenti al sistema della bonifica idraulica è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli artt. 134, 135 e 136, lettera c), del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione, o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui, il Consorzio di bonifica può revocare la concessione in qualsiasi tempo. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione all'art. 141 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

     8. Il dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio, ai fini di rendere efficiente il sistema della bonifica idraulica e dell'irrigazione, approva i progetti delle opere di competenza privata e la ripartizione dei relativi oneri proposti dai Consorzi di bonifica, qualora si verifichino i presupposti e secondo le modalità e gli effetti previsti dagli artt. 22 e 23 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3. Il provvedimento di approvazione deve essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Consorzio, sentita la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.]

 

     Art. 16. Difesa fitopatologica.

     1. La Giunta regionale, in attuazione del "Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata" adotta un Piano specifico per la difesa fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità igienico- sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause di inquinamento ambientale.

     2. La Giunta regionale attua il Piano specifico con il concorso dei Consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro-Consorzi, delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale.

     3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa nonché con fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta fitopatologica.

 

     Art. 17. Manutenzione ambientale. [16]

     [1. La politica agricola della Regione per la montagna è finalizzata a determinare le condizioni per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia dell'ambiente; a tal fine la Giunta predispone un Piano specifico integrato.

     2. La Regione provvede inoltre ad effettuare gli interventi di manutenzione dei prati e dei prati-pascoli necessari per assicurare una adeguata difesa idrogeologica del territorio e la conservazione dell'assetto paesaggistico e ambientale nella montagna veneta.

     3. Le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, previa istruttoria dei Servizi forestali competenti per il territorio. Con l'approvazione dei relativi progetti da parte dei comuni è implicita, per le relative opere, la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità.

     4. Gli interventi di cui al comma 3 sono effettuati con diritto di rivalsa sui proprietari inadempienti.]

 

Titolo VI

TUTELA DEI CONSUMATORI E PROMOZIONE DEI PRODOTTI

 

     Art. 18. Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. [17]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere ad appalti pubblici per la fornitura unificata di derrate agro-alimentari da destinare alle comunità gestite da Enti pubblici che, a vario titolo, usufruiscono di finanziamenti recati dal bilancio regionale; le forniture dovranno essere costituite da prodotti tutelati dal marchio regionale di garanzia di cui alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11, ovvero da prodotti dotati di analoghe caratteristiche di qualità, genuinità e igiene comprovate da specifici controlli.

     2. Le agevolazioni previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 sono applicate anche nel caso in cui i produttori agricoli aventi titolo effettuino la vendita dei propri prodotti nell'ambito di strutture commerciali.

     3. Nella concessione dei nulla osta per l'apertura e l'ampliamento delle strutture di vendita, la superficie autorizzabile può essere integrata con la superficie destinata stabilmente ed esclusivamente alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati, dei loro prodotti. L'autorizzazione, rilasciata al produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dovrà prescrivere che tale superficie sia destinata esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli; in caso di cessazione dell'attività del produttore agricolo singolo o associato la superficie potrà essere utilizzata esclusivamente per la vendita diretta da altro produttore agricolo.]

 

     Art. 19. Progetti commerciali. [18]

     [1. La Regione promuove e incentiva strumenti di intervento finanziario a favore di Consorzi di cooperative e associazioni di produttori che consentono l'avvio di validi progetti commerciali, anche con operatori del sistema agro-alimentare.

     2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire sui costi dei sistemi integrati di finanziamento concordati con istituti e società convenzionati con la Regione mediante la concessione di contributi in conto capitale o sotto forma di interessi.

     3. Le provvidenze di cui al precedente comma sono prioritariamente concesse alle iniziative promosse in base a quanto previsto dalla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.]

 

Titolo VII

SERVIZI REALI ALL'IMPRESA

 

     Art. 20. Finalità e caratteristiche. [19]

 

     Art. 21. Piano esecutivo dei servizi di sviluppo. [20]

 

     Art. 22. Ricerca di interesse regionale e sperimentazione. [21]

 

     Art. 23. Assistenza interaziendale. [22]

     [1. L'attività di assistenza interaziendale, ivi compresa l'informazione socio-economica, l'assistenza alla gestione e alla tenuta della contabilità aziendale, viene attuata da strutture tecniche di sostegno, in attuazione del Piano quadro nazionale di applicazione del regolamento (Cee) n. 270/79, per il tramite di gruppi di base riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 12 del regolamento (Cee) n. 797/85 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che intendono usufruire del servizio debbono aderire a una struttura tecnica di sostegno avente le caratteristiche di cui al comma 3 [23].

     3. Ai fini del riconoscimento da parte della Giunta regionale, la struttura tecnica deve essere istituita sotto forma di società cooperativa o di associazione; essere regolata da uno statuto che preveda l'assenza di fini di lucro, le modalità di coordinamento e di gestione democratica tramite organi elettivi composti da rappresentanti delle imprese aderenti; aggregare in pianura almeno 1.200 aziende, e almeno 600 aziende nelle zone montane, ricadenti in ambito provinciale o interprovinciale; avere attrezzature sufficienti al raggiungimento dei fini istituzionali; avere autonomia contabile e finanziaria.

     4. Le strutture tecniche operano in ambito provinciale o interprovinciale e promuovono la costituzione di gruppi di base che associano imprese ubicate in comuni limitrofi o in aree omogenee. Per le attività relative ai programmi dei gruppi, le strutture tecniche di sostegno si avvalgono di tecnici agricoli a tempo pieno, assicurando garanzia che gli stessi non svolgano altre attività, con un rapporto medio di un tecnico ogni 100 aziende nelle aree di pianura e ogni 60 nelle zone montane, ferma restando, nel rispetto di tale rapporto, la possibilità di assegnare a ogni tecnico un numero di aziende superiore o inferiore ai predetti limiti in relazione agli indirizzi produttivi di queste ultime.

     5. [24]

     6. [25]

     7. La medesima azienda agricola non può partecipare a programmi di assistenza interaziendale di base attuati da strutture tecniche di supporto diverse.

     7 bis. Ai fini dell'attività di informazione e divulgazione connessa con l'assistenza interaziendale, le Strutture Tecniche di Sostegno e gli Enti di formazione professionale in agricoltura, di cui all'articolo 25, possono assumere i divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270. A tale scopo, la Regione può riconoscere, sulla base di apposita convenzione, un finanziamento, per ciascun divulgatore impiegato, fino al cento per cento della spesa ammessa [26].]

 

     Art. 24. Attività di assistenza specialistica. [27]

     [1. [28]

     2. [29]

     2 bis. L'attività di assistenza specialistica attuata attraverso la divulgazione e l'informazione può prevedere l'impiego da parte di organismi associativi, quali le associazioni di produttori, le cooperative e loro consorzi ed i consorzi di tutela dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270. A tale scopo, la Regione può riconoscere, sulla base di apposita convenzione, un finanziamento, per ciascun divulgatore impiegato fino all'importo massimo stabilito dal regolamento [30].

     2 ter. In osservanza agli impegni derivanti dall'applicazione del Regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270, la Regione, per garantire la continuità del servizio di divulgazione agricola, può prevedere inoltre specifiche forme di impiego diretto dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento medesimo, da attivare secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale [31].

     2 quater. La Giunta regionale può inoltre prevedere l'espletamento, nei limiti dei posti che si renderanno vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale, di procedure concorsuali riservate al personale in questione secondo un piano di assunzioni da completare entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge [32].]

 

     Art. 25. Formazione professionale. [33]

     [1. [34]

     2. [35]

     3. L'attività di formazione professionale viene svolta direttamente dalla Giunta regionale mediante le proprie strutture o attraverso convenzioni con Istituti specializzati ovvero affidandone lo svolgimento alle Organizzazioni professionali, sindacali e cooperative del settore primario.

     4. Dette istituzioni sono riconosciute idonee dalla Regione, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 30.

     5. Il riconoscimento dell'idoneità ha luogo con decreto del Presidente della Regione su conforme parere della Giunta in materia di formazione professionale.

     6. Le attività di cui ai commi precedenti sono realizzate sulla base di un programma di formazione professionale in agricoltura che è inserito nel Piano annuale di formazione professionale regionale.

     7. Al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale di personale tecnico, gli Enti strumentali operanti nel settore primario possono organizzare corsi post-scolastici con rilascio di attestati di frequenza, e un giudizio di merito. Gli enti possono avvalersi della collaborazione dell'Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri.]

 

     Art. 26. Incentivi per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi. [36]

 

Titolo VIII

ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA E POLITICA PER L'AGRO-INDUSTRIA

 

     Art. 27. Misure per lo sviluppo del sistema agro-alimentare. [37]

     [1. Allo scopo di accrescere la competitività dell'apparato produttivo e commerciale del settore agricolo e, più in generale, del sistema agro- alimentare, la Regione favorisce lo sviluppo delle imprese cooperative, delle associazioni di produttori, delle altre forme associative anche tra imprese agricole e industriali.

     2. La Regione interviene, altresì, per favorire la corretta stipula di accordi interprofessionali e il rispetto delle clausole in essi contenute, allo scopo di rendere equilibrato il potere contrattuale delle diverse componenti del sistema agro-alimentare.

     3. Per promuovere e valorizzare i prodotti agricoli e ittici del Veneto la Regione favorisce la costituzione e il potenziamento di mercati alla produzione e la realizzazione di azioni a tutela della qualità, per l'informazione dei consumatori e per l'espletamento di programmi di educazione alimentare.

     4. La Veneto sviluppo Spa e l'Esav sono autorizzati a partecipare, per quanto di competenza, a società con imprese private singole e associate e con aziende delle Partecipazioni statali per lo sviluppo dei settori agro- alimentari e agro-industriali del Veneto.

     5. La Giunta regionale determina le azioni e le modalità operative di intervento in modo da incentivare prioritariamente le iniziative del comparto produttivo agro-alimentare e agro-industriale che consentano le più favorevoli ricadute a vantaggio delle imprese agricole singole o associate del Veneto.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere apposita convenzione con le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Veneto e con i loro organismi regionali per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole in Italia e all'estero e per l'innovazione dei processi di produzione nel comparto agro-alimentare.]

 

     Art. 28. Criteri e condizioni. [38]

     [1. I criteri e le condizioni per la concessione dei benefici, in quanto non regolati dal presente titolo, sono desunti dagli indirizzi programmatici del Programma di sviluppo agricolo e forestale, nonché dagli altri strumenti regionali in materia di programmazione agricola.

     2. La compatibilità delle iniziative per lo sviluppo del sistema agro- alimentare con i programmi di produzione e commercializzazione delle Associazioni di produttori e relative unioni, per gli ambiti di specifica competenza, costituisce preferenziale per la concessione delle provvidenze regionali.

     3. Le iniziative, di cui al presente titolo, devono prioritariamente sostenere la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio regionale a norma della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

     4. Nella concessione delle provvidenze, è riconosciuta precedenza agli interventi a favore di cooperative e loro Consorzi a larga base sociale.]

 

     Art. 29. Misure per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole. [39]

     [1. La Giunta regionale promuove il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole e la loro innovazione tecnologica mediante anche processi di concentrazione e di risanamento economico e gestionale.

     2. A tal fine gli organismi interessati propongono progetti di riorganizzazione, di ristrutturazione o di concentrazione aziendale, caratterizzati da affidabilità in ordine ai contenuti di equilibrio finanziario e gestionali, supportati da programmi pluriennali.

     a) il piano, corredato dalla certificazione di bilancio o da altri elementi utili, presentato dall'organismo deve ottenere l'approvazione della Giunta in ordine alla sua fattibilità;

     b) i soci devono partecipare in misura significativa alla capitalizzazione dell'azienda associata;

     c) deve trattarsi di un organismo preferibilmente a larga base associativa o comunque tale da giustificare l'interesse regionale dell'intervento;

     d) il Piano, infine, deve dimostrare che la metà della produzione complessivamente lavorata o commercializzata, salvo i casi di forza maggiore, è conferita dai soci.

     4. La Regione Veneto può cofinanziare mutui di risanamento concessi a cooperative e loro Consorzi operanti nel territorio regionale ammessi ai benefici previsti dagli artt. 4 e 7 della legge n. 752/1986, e sue circolari attuative del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Tale cofinanziamento si attuerà tramite un concorso in conto interessi fino al 30% della differenza tra il tasso di riferimento bancario e quanto pro- tempore definito dall'applicazione del Dlpcm relativo alla regolazione automatica dei tassi agevolati in agricoltura. La Regione Veneto altresì può contribuire alla definizione delle coperture cauzionali necessarie alla stipulazione dei predetti mutui, direttamente o tramite suo ente delegato, per un importo non superiore al 30% delle cauzioni necessarie.]

 

Titolo IX

POLITICA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

 

     Art. 30. Interventi finanziari di carattere innovativo. [40]

     [1. Al fine di assicurare adeguati flussi finanziari allo sviluppo dell'agricoltura regionale e per agevolare l'accesso al credito da parte di imprenditori singoli e associati, enti e organismi, la Regione interviene mediante:

     a) l'esercizio di attività di intermediazione e la stipula di convenzioni con istituti e aziende di credito, società finanziarie, nazionali ed esteri;

     b) l'assegnazione di capitali di dotazione per la costituzione di appositi fondi di rotazione;

     c) il concorso negli interessi su finanziamenti a favore di soggetti che presentano i requisiti previsti dalla vigente legislazione;

     d) la concessione di garanzie regionali integrative o surrogative delle garanzie reali o personali subordinate all'assunzione, da parte dei beneficiari, di una adeguata partecipazione finanziaria.

     2. Nel costo delle operazioni previste dal presente articolo possono essere ricompresi gli oneri per interessi, per commissioni e spese nonché per eventuale rischio di cambio nell'ipotesi di finanziamento in valuta.

     3. In alternativa o in combinazione con le agevolazioni creditizie di cui al comma precedente, le provvidenze possono essere concesse sotto forma di contributo in conto capitale.

     4. Al fine di migliorare le capacità di gestione finanziaria delle associazioni dei produttori, delle cooperative e loro Consorzi, in armonia con gli scopi statutari, possono essere concessi a favore di tali organismi contributi per agevolare la loro partecipazione maggioritaria a società di factoring o per concorrere al contenimento degli oneri connessi alla fruizione di servizi di factoring.]

 

     Art. 31. Capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro Consorzi. [41]

     [1. Allo scopo di favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro Consorzi, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per l'aumento del capitale sociale.

     2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, i prestiti contratti dai soci per partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricole possono usufruire del concorso regionale negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario agevolato.]

 

     Art. 32. Consorzi fidi tra cooperative agricole. [42]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Consorzi fidi tra cooperative agricole in misura non superiore al patrimonio di garanzia costituito dalle cooperative socie.]

 

     Art. 33. Criteri e condizioni. [43]

     [1. Al fine della concessione delle provvidenze di cui al presente titolo, la Giunta regionale effettua le necessarie verifiche in ordine alla situazione gestionale e finanziaria degli organismi associativi, attraverso la certificazione di bilancio o l'acquisizione di altri elementi utili.]

 

Titolo X

INTERVENTI SULLE STRUTTURE AZIENDALI

 

     Art. 34. Misure per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole. [44]

     [1. La Regione, allo scopo di favorire: il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze di mercato; l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, o realizzare risparmi di energia; la tutela e il miglioramento dell'ambiente, concede provvidenze contributive e creditizie dirette al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

     2. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, le provvidenze possono essere dirette a:

     a) investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e di materiale biologico destinati a interventi di lotta integrata;

     b) costruzione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati aziendali, ivi compreso l'acquisto e il riattamento di fabbricati in disuso o con destinazione non agricola che, per caratteristiche di tipologia e ubicazione, si prestano a un conveniente utilizzo aziendale e costituiscono recupero del tradizionale patrimonio edilizio rurale;

     c) provvista e installazione di dotazioni aziendali, ivi comprese le apparecchiature destinate alla informatizzazione e i relativi programmi;

     d) realizzazione di risparmi di energia.

     3. In conformità con quanto disposto in materia dalla normativa comunitaria, la concessione dei benefici può essere esclusa o limitata qualora gli investimenti determinino un aumento dei prodotti che non abbiano sbocchi normali sul mercato.]

 

     Art. 35. Criteri e condizioni. [45]

     [1. Per usufruire degli aiuti regionali e comunitari il Piano aziendale e interaziendale redatto ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, deve dimostrare, in ordine alle varie realtà territoriali e di mercato, un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

     2. Gli aiuti previsti dal titolo I del regolamento 797/1985 Cee sono riservati a coloro che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale nonché soddisfano le ulteriori condizioni indicate nel medesimo regolamento; in ogni caso. verrà data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale che propongono piani di miglioramento aziendale a elevato contenuto lavorativo e tecnologico.

     3. Si considera a titolo principale l'imprenditore persona fisica il cui reddito proveniente dall'azienda agricola risulti pari o superiore al 50% del reddito totale, e il cui tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda risulti inferiore alla metà del tempo di lavoro totale.

     4. Le cooperative agricole sono riconosciute a tutti gli effetti imprenditori agricoli a titolo principale, a condizione che la base sociale sia costituita almeno per il 70% da imprenditori agricoli a titolo principale.]

 

     Art. 36. Settori della pesca e dell'acquacoltura. [46]

     [1. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, a favore di associazioni di produttori, cooperative e loro Consorzi e, in via subordinata, di privati esercenti professionalmente la pesca, possono essere concessi contributi in conto capitale, o loro equivalente sotto forma di concorso negli interessi, sulla spesa ammessa per sostituzione e acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 7 Cv fiscali per i motori fuoribordo e a 50 Cv fiscali per i motori entrobordo; acquisto di reti e attrezzature per la pesca; acquisto di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo; acquisto di novellame da destinare al ripopolamento intensivo o semintensivo sulla base di piani finalizzati [47].

     2. Negli interventi regionali nel settore della pesca che possono riguardare mutui, prestiti o contributi in conto capitale, è data priorità a quelli destinati alla protezione delle risorse alieutiche e alla tutela dell'ambiente.

     3. La Giunta regionale stabilisce l'ammontare massimo della spesa ammissibile per gli interventi di cui ai commi precedenti; sono soppressi i limiti previsti dagli artt. 52 e 53 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

     4. I contributi in conto capitale, o il loro equivalente in conto interessi, possono raggiungere il 45% della spesa ammessa per gli investimenti in beni immobili e scafi da pesca e il 30% per gli altri tipi di investimenti.

     5. Le provvidenze previste dalla presente legge sono estese, per analoghi interventi, ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

     6. Le provvidenze di cui all'art. 54 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono estese anche agli imprenditori singoli e associati.]

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 37. Adeguamento alla normativa comunitaria. [48]

     1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

     2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere.

 

     Art. 38. Modificazione di norme. [49]

     [1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, "Regolamentazione dei Consorzi forestali e delle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti" è così modificata:

     a) all'art. 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

     (Omissis);

     b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. La legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è così modificata:

     a) l'art. 1 (Finalità) è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. La legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, "Norme sulla produzione sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali" è così modificata:

     a) il punto 1) dell'art. 3 è così sostituito:

     (Omissis);

     b) il punto 2) dell'art. 3 è così sostituito:

     (Omissis);

     c) il punto 3) dell'art. 3 è così sostituito:

     (Omissis).

     4. Il comma 5 dell'art. 67 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" è così integrato:

     (Omissis).]

 

     Art. 39. Copertura finanziaria. [50]

     [1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge verrà effettuata con il "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

     2. L'istituzione dei capitoli di spesa farà riferimento ai titoli della presente legge e terrà conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.]

 

     Art. 40. Dichiarazione d'urgenza. [51]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.]

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30. Tale art. 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 aprile 1997, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35 e dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[7] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[8] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[9] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[11] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[13] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[14] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[15]Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[17] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[18] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32 e dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[20] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32 e dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32 e dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[22] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7. Si veda anche quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

[24] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

[25] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

[26] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[27] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[28] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

[29] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

[30] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[31] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[32] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[33] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[34] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

[35] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32.

[36] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 32 e dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[37] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[38] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[39] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[40] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[41] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[42] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[43] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[44] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[45] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[46] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 1996, n. 18.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 1.

[49] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[50] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[51] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.