§ 5.3.13 - L. 22 maggio 1973, n. 269. [*]
Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:22/05/1973
Numero:269


Sommario
Art. 1.      La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle [...]
Art. 2.      La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente [...]
Art. 3.      Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita [...]
Art. 4.      I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente art. 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di [...]
Art. 5.      I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente art. 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 7 qua ter.
Art. 8.      Ai fini della presente legge si intendono per:
Art. 9.      Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e [...]
Art. 10.      Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente art. 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, [...]
Art. 11.      E' vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità [...]
Art. 12.      Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento è vietato detenere i materiali che non [...]
Art. 13.      Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti [...]
Art. 14.      Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita [...]
Art. 17.      L'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente art. 15, è promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo [...]
Art. 18.      L'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la [...]
Art. 19.      Le operazioni di verifica, martellata, assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al [...]
Art. 20.      Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'art. 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di [...]
Art. 21.      Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che, in base ai risultati sperimentali [...]
Art. 22.      Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di [...]
Art. 23.      Nel Registro dei cloni forestali di cui al precedente art. 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, emanato dal [...]
Art. 24.      Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita [...]
Art. 25.      Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente art. 2 è punito con [...]
Art. 26.      Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente art. 5, primo comma, è punito con l'ammenda da L. 200 mila a L. 1 milione.
Art. 27.      Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità [...]
Art. 28.      Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di [...]
Art. 29.      Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può [...]
Art. 30.      I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al [...]
Art. 31.      Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista è prorogata [...]
Art. 32.      Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'art. 19, primo comma, [...]


§ 5.3.13 - L. 22 maggio 1973, n. 269. [*]

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.

(G.U. 11 giugno 1973, n. 148).

 

CAPO I

ATTIVITA' SEMENTIERA

E RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

 

Art. 1.

     La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

     Su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo art. 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

 

     Art. 2.

     La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è formata:

     a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

     b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

     c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

     d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

     e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

     La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

     Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

     I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, numero 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

     La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

     Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000, prevista dal n. 130 alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

     Con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

     L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

 

     Art. 3.

     Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo art. 16.

 

CAPO II

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA E VIVAISTICA

 

     Art. 4.

     I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente art. 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

 

     Art. 5.

     I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente art. 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

     Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

     Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonché le altre modalità di tenuta del registro stesso.

 

     Art. 6. [1]

     Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

     a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà ed il clone;

     b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;

     c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;

     d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;

     e) l'origine autoctona e non autoctona;

     f) l'anno di maturazione dei semi;

     g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

 

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE

 

     Art. 7. [2]

     Ai fini della presente legge si intendono per:

     1) materiali forestali di base:

     a) [3];

     b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;

     c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;

     2) materiali forestali di propagazione:

     a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;

     b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;

     c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;

     3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;

     4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto dall'articolo 7 bis della presente legge [4].

 

     Art. 7 bis. [5]

     Possono essere ammessi alla produzione di materiali di propagazione controllati soltanto i materiali di base da cui derivano materiali di propagazione aventi valore di utilizzazione superiore.

     Il valore di utilizzazione superiore è valutato mediante le prove comparative, condotte secondo le norme di cui all'allegato C della presente legge".

 

     Art. 7 ter. [5]

     Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati.

 

     Art. 7 quater. [5]

     Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo più idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili.

 

     Art. 8.

     Ai fini della presente legge si intendono per:

     1) provenienza: la località in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;

     2) regione di provenienza: l'insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà, con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;

     3) origine: la località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

 

CAPO IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

 

     Art. 9.

     Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge [6].

     I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge [7].

     Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

 

     Art. 10.

     Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente art. 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'interno ed all'esterno, del cartellino del produttore, integro e leggibile, recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza e il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, lo specifico riferimento al "certificato di provenienza o di identità clonale" che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico.

     Sul cartellino del produttore alla voce "provenienza" dovrà essere indicato "materiali di propagazione di arboreto da seme" per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di propagazione prodotti partendo da tali sementi [8].

     Sul cartellino medesimo alla voce "provenienza" dovrà essere indicato il termine "ammissione provvisoria" per i materiali di propagazione controllati, i cui materiali di base sono stati ammessi in conformità di quanto disposto dall'art. 15 [8].

     In particolare gli imballaggi o i contenitori delle sementi, sempre muniti del cartellino di cui al comma precedente, devono essere chiusi e sigillati.

     Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Ove trattisi di materiali forestali di propagazione provenienti da colture effettuate nei Paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

     Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

     E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge.

     Nei vivai e nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiali forestali di propagazione, sui recipienti e sugli imballaggi, e comunque sui materiali non destinati al rimboschimento, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: "prodotto non destinato al rimboschimento".

     E' vietato l'impiego dei cartellini previsti nel presente articolo nella confezione di prodotti non classificabili, a norma della presente legge, tra i materiali forestali di propagazione.

 

     Art. 11.

     E' vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale. Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

     Detti certificati redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D della presente legge sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale [9].

     Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 12.

     Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento è vietato detenere i materiali che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.

 

CAPO V

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

DI MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

 

     Art. 13.

     Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente art. 1 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o di identità clonale previsti dal precedente art. 11, comma secondo. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, paragrafi 1) e 2) della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966 del Consiglio della C.E.E.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo art. 16, previa autorizzazione emanata dalla commissione della C.E.E. ai sensi dell'art. 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale forestale di propagazione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente art. 10, terzo comma, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

     I materiali forestali di propagazione aventi i requisiti previsti dalla presente legge e prodotti nei Paesi della C.E.E. possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo art. 16, in conformità all'art. 13 della citata direttiva comunitaria, può vietare la circolazione di determinati materiali forestali di propagazione inadatti al rimboschimento nel territorio nazionale.

 

CAPO VI

LIBRI E REGISTRI NAZIONALI

 

     Art. 14.

     Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo art. 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento od alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

     Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

     I boschi già iscritti nel Libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel Libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

 

     Art. 15. [10]

     Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge.

     Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato [11].

 

     Art. 16.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa è composta:

     a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;

     b) dal vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

     c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, numero 1318;

     d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

     e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto 1969;

     f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle Regioni;

     g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dall'Associazione nazionale dei produttori.

     Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

     Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine" della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

     La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 17.

     L'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente art. 15, è promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o d'ufficio da quest'ultimo.

     La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua l'istruttoria di cui al successivo art. 18, ai fini dell'emanazione del decreto di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme.

     Al decreto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

     Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, ed al piano economico previsto dall'art. 130 del decreto citato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale, ferme restando le disposizioni degli articoli 24 e 26 del su richiamato regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

     Su richiesta della commissione di cui al precedente art. 16, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà acquisire i boschi, ed eventualmente le zone ad essi circostanti, che dalla commissione medesima siano stati dichiarati idonei all'iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme o che siano in esso già iscritti.

     L'acquisizione di cui al comma precedente avverrà secondo le norme, i criteri e le procedure stabiliti negli articoli 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 18.

     L'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato od ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

     Per determinate specie od in particolari casi il compito può essere affidato ad altri istituti di ricerca forestale.

     Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione.

     La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

     Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente art. 14, secondo comma, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonché le norme contenute nel disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

     Trascorso il periodo di cinque anni dall'iscrizione, questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica di iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, non oltre i novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

     La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della commissione di cui al precedente art. 16.

 

     Art. 19.

     Le operazioni di verifica, martellata, assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo art. 20 nonché dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al precedente art. 11, sono eseguite dal personale del Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

     Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggiamenti alla selvicoltura sono concessi di preferenza ai proprietari di boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme.

 

     Art. 20.

     Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'art. 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti, sono disciplinate dalle seguenti norme:

     a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

     b) le operazioni di raccolta devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, emanato su conforme parere della commissione di cui al precedente art. 16;

     c) il proprietario, o chi da lui debitamente autorizzato per iscritto, che provvede alla raccolta, deve comunicare, per mezzo di lettera raccomandata al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intenda raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione alla raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche.

     Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

     d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo se munite di bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio e non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal precedente articolo 11, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

     e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento colturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente art. 17;

     f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

 

     Art. 21.

     Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente art. 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

     Le iscrizioni nel Registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente articolo 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

 

     Art. 22.

     Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato incaricato dei controlli abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

     Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale di moltiplicazione.

 

     Art. 23.

     Nel Registro dei cloni forestali di cui al precedente art. 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969.

     Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente art. 11, il cartellino previsto dal precedente art. 10, nonché la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo art. 24, terzo comma.

     Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo seguente è effettuato dalla commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati.

 

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 24.

     Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

     Il personale addetto alle funzioni di controllo di cui al comma precedente, ha facoltà, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

     Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente art. 11.

     Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al secondo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

     La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

     Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 25.

     Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente art. 2 è punito con la multa da L. 100 mila a L. 1 milione.

     Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 20 mila a L. 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto dal precedente art. 4.

     Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 100 mila a L. 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli 20, lettera d) e 22, primo comma, e da L. 10 mila a L. 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20.

 

     Art. 26.

     Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente art. 5, primo comma, è punito con l'ammenda da L. 200 mila a L. 1 milione.

 

     Art. 27.

     Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dal precedente art. 11, primo comma, è punito con la multa da L. 20 mila a L. 50 mila, con un minimo in ogni caso di L. 100 mila, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio.

     Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

     Entro il suddetto termine il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma.

     Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 30 mila a L. 100 mila.

     Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 100 mila a L. 1 milione, con un minimo in ogni caso:

     a) di L. 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso;

     b) di L. 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso.

     Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 60 mila a L. 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione.

 

     Art. 28.

     Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

     Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

     1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

     3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata.

     Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

     Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

     L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

     Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante l'esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso, alla riscossione coattiva delle somme provvede l'ufficio del registro.

     L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

 

     Art. 29.

     Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

     Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente art. 16.

     In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

     Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

     a) la confisca del materiale forestale sequestrato;

     b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

     c) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

     d) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 30.

     I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, già autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente art. 2.

     L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

 

     Art. 31.

     Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista è prorogata rispettivamente di due e quattro anni.

     A tal fine gli interessati, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono denunciare al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte anteriormente alla data medesima.

 

     Art. 32.

     Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'art. 19, primo comma, della presente legge, saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 1706, 1721 e 1725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973 e corrispondenti degli anni successivi.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[*] Abrogata dall’art. 19 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[3] Lettera abrogata dall'art. 9 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

[4] Numero così modificato dall'art. 9 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[7] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[8] Comma inserito dall'art. 5 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[8] Comma inserito dall'art. 5 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.