§ 41.7.315 - D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 179.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:05/10/2010
Numero:179


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis.  (Istituzione di un collegio dei revisori).
Art. 7. 


§ 41.7.315 - D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 179.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti.

(G.U. 3 novembre 2010, n. 257)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

     Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010;

     Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva, espresso nell'adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. E' istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta.

     2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonchè il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti.

     3. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell' Unione europea.

     4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

     5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

     La sezione può fare autonoma applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee.

     6. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti e attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

     7. Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente derogate o modificate.

 

     Art. 2.

     1. La sezione di cui all'articolo 1 è composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica di consigliere della Corte medesima.

     2. Gli altri tre magistrati di cui al comma 1 sono nominati, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei Ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale ed uno del Consiglio permanente degli enti locali.

     Le designazioni avvengono tra le seguenti categorie di soggetti:

     a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile ed amministrativa;

     b) professori ordinari di università, anche a riposo, in materie di diritto pubblico;

     c) dirigenti apicali dello Stato o del Comparto unico regionale, anche a riposo;

     d) avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attività nel settore di diritto pubblico.

     3. Per i magistrati di cui al comma 2 operano le incompatibilità di legge; gli stessi non possono esercitare attività professionale o imprenditoriali per il periodo di appartenenza alla Corte dei conti. Tali magistrati assumono la qualifica di consigliere della Corte dei conti e durano in carica sette anni con mandato non rinnovabile; in ogni caso non rimangono in servizio oltre il limite massimo di età previsto dalla legge per i magistrati della Corte dei conti.

     4. Il Presidente della sezione designa il consigliere che potrà sostituirlo.

     5. Alla sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della sezione ripartisce le diverse funzioni della sezione tra collegi individuati per materie.

     2. I collegi sono composti da quattro magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il Presidente della sezione. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

     3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni, delle relazioni e dell'assunzione delle altre deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. Il collegio delibera con la presenza di quattro magistrati di cui due scelti tra quelli nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del collegio.

     2. La sezione plenaria ha competenza riservata per l'approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull'evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi. Alla sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

     Art. 5.

     1. Presso la sezione è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

 

     Art. 6.

     1. Fino alle nomine di cui all'articolo 2 la sezione è integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

 

     Art. 6 bis. (Istituzione di un collegio dei revisori). [1]

     1. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste istituisce con atto normativo un proprio collegio dei revisori dei conti che opera in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia. Il collegio agisce, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione, in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

     2. L'organo regionale con funzione di collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo regionale, di cui, parimenti, al comma 1, che ne disciplina il funzionamento e svolge, con oneri interamente a carico della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la sua attività di vigilanza a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua costituzione.

 

     Art. 7.

     1. Gli oneri finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, e quelli necessari all'istituzione e funzionamento del servizio di cui all'articolo 5 sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l'amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 2019, n. 174.