§ 2.10.45 - Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79.
Archivio video del patrimonio immobiliare regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.10 demanio e patrimonio della regione
Data:24/12/1992
Numero:79


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Archivio video).
Art. 3.  (Attuazione).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.10.45 - Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79.

Archivio video del patrimonio immobiliare regionale.

(B.U. 29 dicembre 1992, n. 55).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta istituisce, presso la Direzione generale del bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, un archivio video del patrimonio immobiliare regionale.

 

     Art. 2. (Archivio video).

     1. L'archivio video ha lo scopo di documentare la situazione del patrimonio regionale e di supportare l'attività dell'Amministrazione regionale nella programmazione dell'intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio.

     2. L'istituzione dell'archivio video si sviluppa in due fasi:

     a) creazione di un archivio di "videoschede", contenenti ciascuna i dati tecnici ed il filmato del bene archiviato, che consenta di acquisire rapidamente le informazioni necessarie sul bene in oggetto e di visionare l'aspetto e le caratteristiche proprie;

     b) creazione di un "archivio multimediale" che consente di sviluppare un sistema di archiviazione che sia nel contempo alfanumerico (dati conoscitivi), iconografico (mappe catastali e disegni) e video (video - schede).

 

     Art. 3. (Attuazione).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie necessarie alla creazione dell'archivio video e, in particolare, a deliberare in merito a:

     a) affidamento dell'incarico per lo studio di massima;

     b) gara per la fornitura;

     c) affidamento della fornitura.

     2. L'archivio video è gestito dalla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni per l'istituzione dell'archivio video, grava sul capitolo 32935, di nuova istituzione (Spese per la costituzione e la gestione di un archivio video del patrimonio immobiliare regionale), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

     2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante utilizzo, per lire 500 milioni, dello stanziamento iscritto al cap 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso ( cod. A. 2.4.).

     3. Le spese di gestione dell'archivio video di cui alla presente legge saranno determinate, a decorrere dell'anno 1993, con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     a) in diminuzione:

     Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " Lire 500.000.000

     b) in aumento:

     programma regionale 1.3

     codificazione: 1.1.1.4.2.1.1.1.3

     Cap. 32935 (di nuova istituzione) "Spese per la costituzione e la gestione di un archivio video del patrimonio immobiliare regionale. - Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79" lire 500.000.000

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.