Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 07/08/1986 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Modalità di intervento). |
Art. 3. (Presentazione delle domande). |
Art. 4. (Controlli). |
Art. 5. (Norma transitoria). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
Art. 7. (Variazioni di bilancio). |
§ 5.18.22 - Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42. [1]
Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale.
(B.U. 10 settembre 1986, n. 22, S.S. 15 settembre 1986, n. 1).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La Regione Valle d'Aosta, in considerazione dei rilevanti effetti economici connessi al regolare svolgimento della stagione invernale, concede a società funiviarie o a enti locali contributi finalizzati alla realizzazione di impianti di innevamento artificiale.
2. I contributi regionali possono essere concessi nei seguenti casi:
a) quando gli impianti di innevamento siano localizzati e strutturati in maniera da consentire, anche in assenza o carenza di precipitazioni nevose, la pratica dello sci su una o più piste sin dall'inizio della stagione invernale;
b) quando gli impianti di innevamento siano finalizzati a consentire la conservazione o il ripristino del manto nevoso in tratti di pista critici, soggetti cioè a consumo di neve tale da pregiudicare altrimenti il transito degli sciatori.
Art. 2. (Modalità di intervento).
1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70 percento della spesa documentata relativa agli investimenti necessari per l'attivazione degli impianti di innevamento artificiale.
2. I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con altri interventi finanziari concessi per lo stesso fine dalla Regione [2].
3. In relazione a quanto stabilito al secondo comma, gli impianti di innevamento artificiale sono considerati strutture funzionalmente connesse agli impianti di risalita ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 3. (Presentazione delle domande).
1. Per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2, i soggetti richiedenti devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di turismo, prima dell'inizio dei lavori, apposita domanda corredata di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario dell'intervento e previsione del costo di gestione.
2. Quando si tratti di società il richiedente è altresì tenuto a richiedere e far pervenire il parere dei consigli dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti.
3. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente di apposita istanza, corredata della documentazione di cui al primo comma; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.
4. L'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede all'istruzione delle domande, sottoponendole quindi all'esame della commissione tecnico - consultiva prevista dall'articolo 3 della
Art. 4. (Controlli).
1. L'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.
2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l'erogazione delle somme e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.
Art. 5. (Norma transitoria).
1. In fase di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili anche domande relative a interventi in tutto o in parte già attuati, purché iniziati successivamente al 1° gennaio 1985.
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1986 in lire 3.500.000.000, graverà sui capitoli 22847 e 37504, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1986, come previsto nel successivo articolo 7.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)", a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio per l'anno 1986 relativo alla istituzione del fondo regionale investimenti e occupazione (FRIO). Per il predetto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 1.500.000.000.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 1986 lo stanziamento dei capitoli 22847 e 37504 verrà stabilito con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della
Art. 7. (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" L. 3.500.000.000
In aumento
2.1.: Interventi a carattere generale
2.1.1.: Finanza locale
Codificazione 2.1.2.3.2.3.10.24.09
Cap. 22847 (di nuova istituzione)
"Contributi agli enti locali per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale
-
Settore 2: Sviluppo economico
Programma 2.2.2.12.: Interventi promozionali per il turismo.
Codificazione 2.1.2.4.3.3.10.24.09
Cap. 37504 (di nuova istituzione) " Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale -
[1] Legge abrogata dall’art. 42 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della