Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.6 casa |
Data: | 19/08/1984 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del fondo). |
Art. 2. (Dotazione di fondo). |
Art. 3. (Finanziamento). |
Art. 4. (Variazione di bilancio). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.6.4 - Legge regionale 19 agosto 1984, n. 47.
Finanziamenti regionali per la copertura di maggiori oneri nel settore dell'edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata.
(B.U. 5 ottobre 1984, n. 14).
Art. 1. (Istituzione del fondo).
Ad integrazione dei finanziamenti attribuiti alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della vigente legislazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata - agevolata, è istituito un fondo regionale destinato alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione. Il finanziamento è finalizzato a fronteggiare i maggiori oneri derivanti sia dall'aumento del costo del denaro nel periodo intercorrente tra la localizzazione degli interventi e l'entrata in ammortamento dei mutui che dalla maggiore onerosità delle rate iniziali dei mutui indicizzati.
Art. 2. (Dotazione di fondo).
La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 ha durata ventennale ed è stabilito in L. 350.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1984.
Art. 3. (Finanziamento).
L'onere di cui all'articolo precedente graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 25800 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:
- per l'anno 1984 mediante prelievo di 350.000.000 dello stanziamento iscritto al cap . 50050 "fondo globale per il finanziamento spese di investimento" (allegato n. 8, settore 1, assetto territoriale e tutela dell'ambiente del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso);
- per gli anni 1985- 1986 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte in programma 2.2.1.0.2. - interventi per l'edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1984 - 1986;
- per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 4. (Variazione di bilancio).
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa:
- Variazione in diminuzione - Cap. 50050
"Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento" L . 350.000.000.
- Variazione in aumento: settore primo "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente", programma 02, interventi per l'edilizia abitativa, Cap. 25800 (di nuova istituzione) "Fondo regionale da destinarsi a maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi di edilizia convenzionata - agevolata". Limite di impegno L. 350.000.000.
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.