§ 14.4.66 - Regolamento 7 ottobre 1996, n. 1926.
Regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:07/10/1996
Numero:1926


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento prevede, a titolo autonomo e transitorio, l'apertura di contingenti tariffari e la modifica delle concessioni relative a determinati prodotti agricoli, previste dagli [...]
Art. 2.      1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati I a, I b e I c del presente regolamento, sostituisce [...]
Art. 3.      1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definito negli allegati II a, II b e II c del presente regolamento, [...]
Art. 4.      1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definito negli allegati III a e III b del presente regolamento, sostituisce [...]
Art. 5.      La Commissione adotta le modalità specifiche di applicazione del presente regolamento:
Art. 6.      Le concessioni previste negli allegati al presente regolamento, in forma di contingenti tariffari recanti un numero d'ordine, sostituiscono l'allegato del regolamento (CE) n. 2382/95 della [...]
Art. 7.      Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato ai suddetti accordi fra la Comunità e ciascuna delle [...]
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.66 - Regolamento 7 ottobre 1996, n. 1926.

Regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(G.U.C.E. 8 ottobre 1996, n. L 254).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento prevede, a titolo autonomo e transitorio, l'apertura di contingenti tariffari e la modifica delle concessioni relative a determinati prodotti agricoli, previste dagli accordi con la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento.

 

     Art. 2.

     1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati I a, I b e I c del presente regolamento, sostituisce quello definito negli allegati III, IV e V dell'accordo sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento tra le Comunità europee, da una parte, e l'Estonia, dall'altra.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale che modifica l'accordo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati I a, I b e I c del presente regolamento.

     3. La Commissione può ridurre fino a 399 ECU/tonnellata l'importo specifico applicabile ai prodotti originari dell'Estonia nell'ambito del contingente di 169 000 capi di bovini vivi aperto nel quadro del GATT.

 

     Art. 3.

     1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definito negli allegati II a, II b e II c del presente regolamento, sostituisce quello definito negli allegati VII, VIII e IX dell'accordo sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento tra le Comunità europee, da una parte, e la Lettonia, dall'altra.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale che modifica l'accordo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati II a, II b e II c del presente regolamento.

     3. La Commissione può ridurre fino a 399 ECU/tonnellata l'importo specifico applicabile ai prodotti originari della Lettonia, nell'ambito del contingente di 169 000 capi di bovini vivi aperto nel quadro del GATT.

 

     Art. 4.

     1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definito negli allegati III a e III b del presente regolamento, sostituisce quello definito negli allegati IX, X e XI dell'accordo sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento tra le Comunità europee, da una parte, e la Lituania, dall'altra.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale che modifica l'accordo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati III a e III b del presente regolamento.

     3. La Commissione può ridurre fino a 399 ECU/tonnellata l'importo specifico applicabile ai prodotti originari della Lituania, nell'ambito del contingente di 169 000 capi di bovini aperto nel quadro del GATT.

 

     Art. 5.

     La Commissione adotta le modalità specifiche di applicazione del presente regolamento:

     - secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [5] e secondo le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, oppure

     - secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2178/95 [6].

 

     Art. 6.

     Le concessioni previste negli allegati al presente regolamento, in forma di contingenti tariffari recanti un numero d'ordine, sostituiscono l'allegato del regolamento (CE) n. 2382/95 della Commissione [7] e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 2178/95.

 

     Art. 7.

     Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato ai suddetti accordi fra la Comunità e ciascuna delle Repubbliche, si applica alle disposizioni previste dal presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[5] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37). [6] GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 1). [7] GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 44.

 

 

ALLEGATO I a

 

ESTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO I b

 

ESTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

ALLEGATO AGLI ALLEGATI I a E I b

REGIME DEI PREZZI MINIMI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ALCUNI FRUTTI IN BACCHE DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

 

     1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

     (Omissis).

     I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con l'Estonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

     2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

     - in nessun trimestre della campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

     - in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

     3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dall'Estonia.

 

 

ALLEGATO I c

 

ESTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO II a

 

LETTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO II b

 

LETTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

ALLEGATO ALL'ALLEGATO II B

REGIME DEI PREZZI MINIMI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ALCUNI FRUTTI IN BACCHE DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

 

     1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

     (Omissis).

     I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con la Lettonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

     2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

     - in nessun trimestre della campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

     - in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

     3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dalla Lettonia.

 

 

ALLEGATO II c

 

LETTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO III a

 

LITUANIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

ALLEGATO ALL'ALLEGATO III A

REGIME DEI PREZZI MINIMI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ALCUNI FRUTTI IN BACCHE DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

 

     1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

     (Omissis).

     I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con la Lituania, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

     2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

     - in nessun trimestre della campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

     - in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

     3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dalla Lituania.

 

 

ALLEGATO III b

 

ESTONIA

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).