§ 14.4.121 - Regolamento 22 dicembre 1995, n. 3066.
Regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:22/12/1995
Numero:3066


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento dispone, a titolo autonomo e transitorio, l'apertura di contingenti tariffari e gli adeguamenti delle concessioni relative a taluni prodotti agricoli previste dagli [...]
Art. 2.      1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, descritto nell'allegato I del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli [...]
Art. 3.      1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Polonia, descritto nell'allegato II del presente regolamento, sostituisce quello descritto [...]
Art. 4.      1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Slovacchia, descritto nell'allegato III del presente regolamento, sostituisce quello descritto [...]
Art. 5.      1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Repubblica ceca, descritto nell'allegato IV del presente regolamento, sostituisce quello [...]
Art. 6.      1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Romania, descritto nell'allegato V del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli [...]
Art. 7.      1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, descritto nell'allegato VI del presente regolamento, sostituisce quello descritto [...]
Art. 8.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione:
Art. 9.      I contingenti tariffari recante un numero d'ordine sono gestiti dalla Commissione secondo gli articoli da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1798/94.
Art. 10.      Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato a ciascuno degli accordi europei di cui agli articoli [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.121 - Regolamento 22 dicembre 1995, n. 3066.

Regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 328).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento dispone, a titolo autonomo e transitorio, l'apertura di contingenti tariffari e gli adeguamenti delle concessioni relative a taluni prodotti agricoli previste dagli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e rispettivamente la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

 

     Art. 2.

     1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, descritto nell'allegato I del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli allegati VIIIa, VIIIb, Xa, Xb e Xc dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale di adeguamento dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiranno quelle elencate nell'allegato I del presente regolamento.

     3. Per i prodotti originari dell'Ungheria, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ECU/tonnellata.

 

     Art. 3.

     1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Polonia, descritto nell'allegato II del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli allegati VIIIa, VIIIb, Xa, Xb e Xc dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale di adeguamento dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiranno quelle elencate nell'allegato II del presente regolamento.

     3. Per i prodotti originari della Polonia, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ECU/tonnellata.

 

     Art. 4.

     1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Slovacchia, descritto nell'allegato III del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli allegati XIa, XIb, XII e XIII dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca, dall'altro.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale di adeguamento dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiranno quelle elencate nell'allegato III del presente regolamento.

     3. Per i prodotti originari della Slovacchia, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ECU/tonnellata.

 

     Art. 5.

     1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Repubblica ceca, descritto nell'allegato IV del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli allegati XIa, XIb, XII e XIII dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale di adeguamento dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiranno quelle elencate nell'allegato IV del presente regolamento.

     3. Per i prodotti originari della Repubblica ceca, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ECU/tonnellata.

 

     Art. 6.

     1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Romania, descritto nell'allegato V del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli allegati XIa, XIb, XIIa e XIIb dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale di adeguamento dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiranno quelle elencate nell'allegato V del presente regolamento.

     3. Per i prodotti originari della Romania, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ECU/tonnellata.

 

     Art. 7.

     1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, descritto nell'allegato VI del presente regolamento, sostituisce quello descritto negli allegati XIa, XIb, XIIIa e XIIIb dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale interinale di adeguamento dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiranno quelle elencate nell'allegato VI del presente regolamento.

     3. Per i prodotti originari della Bulgaria, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ECU/tonnellata.

 

     Art. 8.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione:

     - secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, ovvero di cui alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, ovvero

     - secondo la procedura di cui all'articolo del regolamento (CE) n. 1798/94.

 

     Art. 9.

     I contingenti tariffari recante un numero d'ordine sono gestiti dalla Commissione secondo gli articoli da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1798/94.

 

     Art. 10.

     Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato a ciascuno degli accordi europei di cui agli articoli da 2 a 7.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Ungheria, vigono le concessioni in appresso indicate

     (NPF = Dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Polonia, vigono le concessioni in appresso indicate

     (NPF = Dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO III

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Slovacchia, vigono le concessioni in appresso indicate

     (NPF = Dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, vigono le concessioni in appresso indicate

     (NPF = Dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO V

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Romania, vigono le concessioni in appresso indicate

     (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).

 

 

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Bulgaria, vigono le concessioni in appresso indicate

     (NPF = Dazio della nazione più favorita)

 

(Omissis).