§ 1.5.G97 – Decisione 6 febbraio 2004, n. 122.
Decisione n. 2004/122/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/02/2004
Numero:122


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 1.5.G97 – Decisione 6 febbraio 2004, n. 122. [1]

Decisione n. 2004/122/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE). [2]

(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/ CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

     (2) La presenza dell'influenza aviaria è stata confermata in diversi paesi asiatici, tra cui Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.

     (3) Dal 3 febbraio 2004 in Vietnam e in Thailandia sono stati segnalati dodici casi di influenza aviaria nell'uomo, dovuti al contagio con il ceppo del virus della malattia, alcuni dei quali mortali.

     (4) Le importazioni di pollame vivo e di ratiti vivi, comprese le uova da cova, che potrebbero comportare un rischio di introduzione della malattia nella Comunità, non sono autorizzate da nessuno dei paesi di cui sopra.

     (5) La decisione 94/984/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame; la Thailandia e parti del territorio della Repubblica popolare cinese sono interessate da tale decisione.

     (6) La decisione 2000/609/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di ratiti d'allevamento; la Thailandia è interessata da tale decisione.

     (7) La decisione 2000/572/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni; ai sensi di detta decisione è autorizzata l'importazione nella Comunità di tali prodotti in provenienza dalla Thailandia e da parti del territorio della Repubblica popolare cinese.

     (8) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio; la Thailandia è interessata da tale decisione.

     (9) Con la decisione 2004/84/CE della Commissione è stata sospesa l'importazione dalla Thailandia nella Comunità dei seguenti prodotti ottenuti da volatili macellati dopo il 1° gennaio 2004: (a) carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, (b) preparazioni di carne e prodotti a base di carne contenenti carni delle specie sopra indicate, (c) materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia e uova destinate al consumo umano; l'importazione di questi prodotti non è autorizzata in provenienza da nessuno degli altri paesi sopra citati.

     (10) Conformemente al capitolo 14, sezione 1, parte B, dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio (applicabile solo fino al 30 aprile 2004) e al regolamento (CE) n. 1774/2002, l'importazione di stallatico non trasformato di pollame può essere consentita unicamente in provenienza dai paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità carni fresche di pollame; pertanto tali importazioni non potranno più essere autorizzate ai sensi di tali disposizioni.

     (11) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne di pollame originari della Thailandia che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70° C.

     (12) Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, l'importazione nella Comunità di carni fresche di pollame provenienti da alcune parti del territorio della Repubblica popolare cinese era autorizzata, ma è stata successivamente sospesa con la decisione 2002/69/CE della Commissione a partire dall'inizio del 2002 per motivi di salute pubblica. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, a fini di chiarezza e di certezza del diritto, nonché in relazione alle norme di polizia sanitaria, è opportuno sospendere l'importazione di carni fresche di pollame, di preparazioni di carne costituite da o contenenti parti di pollame e di alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime per mangimi contenenti parti di pollame.

     (13) Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, l'importazione di uova destinate al consumo umano può essere autorizzata dalla Thailandia, dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Sud; nessuno di questi paesi ha tuttavia fornito tutte le garanzie sanitarie necessarie per consentire tali importazioni. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, nonché per motivi di polizia sanitaria, occorre pertanto vietare tali importazioni.

     (14) Conformemente alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (applicabile solo fino al 30 aprile 2004) e al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'importazione di trofei di caccia non trattati di uccelli originari della Thailandia, della Repubblica popolare cinese e della Corea del Sud è al momento autorizzata. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, occorre sospendere tali importazioni onde evitare ogni rischio di introdurre la malattia nella Comunità.

     (15) Conformemente alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (applicabile solo fino al 30 aprile 2004) e al regolamento (CE) n. 1774/2002, l'importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie dei paesi asiatici colpiti dall'influenza aviaria elencati al considerando è al momento autorizzata. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, occorre sospendere tali importazioni onde evitare ogni rischio di introdurre la malattia nella Comunità. L'importazione di piume può tuttavia essere autorizzata con un documento commerciale di accompagnamento attestante che le piume sono state sottoposte a un determinato trattamento.

     (16) Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione, sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri, onde prevenire l'eventuale diffusione di malattie del pollame nei branchi comunitari.

     (17) Tuttavia, tenuto conto delle condizioni eccezionali di evoluzione della malattia in diversi paesi asiatici e delle ripercussioni negative che i ceppi specifici del virus dell'influenza aviaria in questione potrebbero avere, a titolo di misura precauzionale supplementare, le importazioni nell'Unione europea di volatili diversi dal pollame nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari in provenienza da Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam sono state sospese dalla decisione 2004/93/CE della Commissione, onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.

     (18) Al fine di consolidare le misure adottate in relazione all'influenza aviaria in Asia e di apportare le necessarie modifiche tecniche e giuridiche, occorre abrogare le decisioni 2004/84/CE e 2004/93/CE e adottare una nuova decisione.

     (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri sospendono l'importazione dal territorio della Thailandia dei seguenti prodotti:

     - carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento;

     - preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle suddette specie;

     - alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie;

     - uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.

     3. I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi:

     «Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/ alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (A) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/122/CE.

     (A) Cancellare la dicitura non pertinente.»

     4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE della Commissione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Repubblica popolare cinese dei seguenti prodotti:

     - carni fresche di pollame;

     - preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame;

     - alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

     - uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

 

     Art. 3. [3]

     Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:

     - alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

     - uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Corea del Nord, Indonesia, Kazakstan, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

     - piume e parti di piume non trasformate,

     - “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, articolo 1, terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia). [4]

     2. Per quanto riguarda l'importazione di piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), un documento commerciale attestante che le piume sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni scorta la partita.

 

     Art. 5.

     Le decisioni 2004/84/CE e 2004/93/CE sono abrogate.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 7. [5]

     La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2005.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della decisione n. 2005/692/CE.

[2] Titolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/619/CE.

[3] Articolo modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/851/CE e così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/194/CE.

[4] Paragrafo modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/606/CE, sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/194/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2005/390/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/619/CE.

[5] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/572/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2004/851/CE, così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/194/CE.