§ 1.5.G81 – Decisione 23 gennaio 2004, n. 84.
Decisione n. 2004/84/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Thailandia. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/01/2004
Numero:84


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.G81 – Decisione 23 gennaio 2004, n. 84. [1]

Decisione n. 2004/84/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Thailandia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 gennaio 2004, n. L 17).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La Thailandia ha notificato la presenza di un focolaio di influenza aviaria nel pollame.

     (2) Un caso di influenza aviaria nell'uomo, dovuto al contagio con il ceppo virale della malattia, è stato parimenti segnalato in Thailandia.

     (3) A norma delle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE  devono essere adottate delle misure qualora, sul territorio di un paese terzo, si manifesti o si diffonda una malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio  o un'altra malattia ovvero qualsiasi altro fenomeno o circostanza che possa costituire una grave minaccia alla salute dell'uomo o degli animali.

     (4) Le importazioni di pollame vivo e di ratiti e loro uova da cova in provenienza dalla Thailandia non sono autorizzate; le importazioni di certi prodotti avicoli originari della Thailandia potrebbero tuttavia comportare un rischio di introduzione della malattia.

     (5) Tenuto conto dei gravi rischi potenziali, occorre pertanto sospendere immediatamente le importazioni dalla Thailandia nella Comunità di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia ottenuto da pollame macellato dopo il 1° gennaio 2004 nonché di uova destinate al consumo umano.

     (6) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne di pollame originari della Thailandia che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70° C.

     (7) La presente decisione sarà riveduta alla riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 2-3 febbraio 2004,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri vietano l'importazione dal territorio della Thailandia di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia e di uova destinate al consumo umano.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE.

 

          Art. 3.

     1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.

     2. I certificati veterinari che scortano le spedizioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano la seguente menzione, a seconda della specie di cui trattasi:

     «Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne di pollame/preparazione a base di carne di pollame (A) in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/84/CE.

     (A) Cancellare le voci non pertinenti.»

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della decisione n. 2004/122/CE.