§ 1.5.I22 – Decisione 23 luglio 2004, n. 572.
Decisione n. 2004/572/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/07/2004
Numero:572


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I22 – Decisione 23 luglio 2004, n. 572.

Decisione n. 2004/572/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 luglio 2004, n. L 253).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 6,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 2004/122/CE, la Commissione ha adottato alcune misure protettive contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici, segnatamente in Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.

     (2) In alcuni di questi paesi si verificano ancora casi di influenza aviaria.

     (3) Poiché la situazione è ancora inquietante, occorre prorogare le misure di protezione già adottate.

     (4) Tali misure debbono essere riesaminate alla luce degli ulteriori sviluppi nella situazione epidemiologica nonché di eventuali ispezioni in loco condotte dai servizi della Commissione.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 7 della decisione 2004/122/CE la data del «15 agosto 2004» è sostituita da quella del «15 dicembre 2004».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.