§ 1.5.M17 – Decisione 18 maggio 2005, n. 390.
Decisione n. 2005/390/CE della Commissione che modifica per la quinta volta la decisione 2004/122/CE, recante alcune misure di protezione contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/05/2005
Numero:390


Sommario
Art. 1.      L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/122/CE è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni al fine di renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.M17 – Decisione 18 maggio 2005, n. 390.

Decisione n. 2005/390/CE della Commissione che modifica per la quinta volta la decisione 2004/122/CE, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria, per quanto concerne la Corea del Nord. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 21 maggio 2005, n. L 128).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame, stabilisce che gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), e dispone che detti volatili vengano sottoposti a quarantena e analisi al momento dell’ingresso nella Comunità.

     (2) La Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) ha confermato un focolaio di influenza aviaria sul proprio territorio. La Corea del Nord è membro dell’UIE e di conseguenza, a norma della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri sono tenuti ad accettare le importazioni dei volatili provenienti dal citato paese. Tenuto conto della gravità delle possibili conseguenze connesse allo specifico ceppo virale dell’influenza aviaria che interessa il resto dell’Asia, a titolo di misura precauzionale è opportuno sospendere le importazioni di detti volatili dalla Corea del Nord.

     (3) In forza del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è autorizzata l’importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie della Corea del Nord. Considerato l’attuale andamento della malattia nella Corea del Nord, è opportuno sospendere tali importazioni.

     (4) La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici, è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici. L’articolo 4 della decisione stabilisce che gli Stati membri sospendono l’importazione da determinati paesi terzi delle piume e delle parti di piume non trasformate, nonché dei volatili vivi diversi dal pollame definiti nella decisione 2000/666/CE. A tutela della salute pubblica e degli animali è opportuno aggiungere la Corea del Nord ai paesi terzi di cui all’articolo 4 della decisione 2004/122/CE.

     (5) Occorre pertanto modificare la decisione 2004/122/CE.

     (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/122/CE è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

     — piume e parti di piume non trasformate;

     — “volatili vivi diversi dal pollame” quali definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni al fine di renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.