§ 1.5.L79 – Decisione 8 marzo 2005, n. 194.
Decisione n. 2005/194/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/03/2005
Numero:194


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.L79 – Decisione 8 marzo 2005, n. 194.

Decisione n. 2005/194/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 10 marzo 2005, n. L 63).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2004/122/CE della Commissione è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici, fra cui il Giappone e la Corea del Sud.

     (2) Il Giappone e la Corea del Sud hanno presentato all'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) la relazione finale sulla situazione dell'influenza aviaria nel loro territorio e sui provvedimenti adottati per controllare la malattia. Il Giappone e la Corea del Sud hanno inoltre dichiarato i rispettivi paesi indenni dall'influenza aviaria e inviato alla Commissione informazioni sulla situazione zoosanitaria accompagnate dalla richiesta di modificare di conseguenza la decisione 2004/122/CE. Le misure di protezione adottate per tali paesi a norma della decisione 2004/122/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili.

     (3) Le condizioni per l'importazione dai paesi terzi di volatili diversi dal pollame sono stabilite dalla decisione 2000/666/CE della Commissione e tali norme si applicano pertanto anche al Giappone e alla Corea del Sud. I volatili diversi dal pollame devono fra l'altro essere sottoposti a quarantena e a un esame per l'individuazione dell'influenza aviaria.

     (4) Tenuto conto delle condizioni di evoluzione della malattia in Cambogia, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam occorre prolungare la durata delle misure di protezione relative a tali paesi di cui alla decisione 2004/122/CE.

     (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:

     — alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

     — uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.»;

     2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 4

     1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

     — piume e parti di piume non trasformate;

     — “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»;

     3) all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati alle importazioni per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubblici nel modo adeguato i provvedimenti adottati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.