§ 1.5.N27 - Decisione 6 ottobre 2005, n. 692.
Decisione n. 2005/692/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/10/2005
Numero:692


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7. 
Art. 8.     


§ 1.5.N27 - Decisione 6 ottobre 2005, n. 692.

Decisione n. 2005/692/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 ottobre 2005, n. L 263).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

      (2) La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi, sospende alcune importazioni di pollame e di prodotti a base di pollame dai paesi terzi colpiti.

      (3) La decisione 2004/122/CE non concerne la Mongolia, ma questo paese terzo ha denunciato un focolaio di influenza aviaria nei volatili selvatici. È pertanto opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, compresi gli uccelli catturati allo stato selvatico, originari di tale paese terzo.

      (4) La decisione 2004/122/CE si applica fino al 30 settembre 2005. Focolai di influenza aviaria persistono tuttavia nei paesi terzi di cui alla decisione 2004/122/CE e in Mongolia. A causa della situazione ancora preoccupante in questi paesi terzi, restano necessarie misure di protezione per le importazioni in provenienza da questi paesi.

      (5) È opportuno stabilire in un atto distinto norme specifiche per l’importazione dalla Russia di volatili diversi dal pollame, di animali da compagnia e di piume non trattate.

      (6) La decisione 2004/122/CE è stata modificata a più riprese per tener conto dell’evoluzione dell’influenza aviaria nei paesi terzi.

      (7) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione 2004/122/CE e sostituirla con la presente decisione.

      (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Thailandia dei seguenti prodotti:

     a) carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

     b) preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie di cui alla lettera a);

     c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie;

     d) uova per il consumo umano; nonché

     e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

     [2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.] [1]

     [3. I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi: «Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (A) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/692/CE della Commissione (A) Cancellare la voce non pertinente.»] [2]

     4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II alla decisione n. 2005/432/CE della Commissione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:

     a) carni fresche di pollame;

     b) preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;

     c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

     d) uova per il consumo umano; nonché

     e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:

     a) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

     b) uova per il consumo umano; nonché

     c) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

 

          Art. 4. [3]

     [1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Cina (compresa Hong Kong), Indonesia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

     a) piume e parti di piume non trasformate; nonché

     b) volatili vivi diversi dal pollame, definiti all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalla Mongolia.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.

     Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.]

 

          Art. 5.

     La decisione n. 2004/122/CE è abrogata.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 7. [4]

     La presente decisione si applica dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2007.

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Paragrafo abrogato dall'art. 1 della decisione n. 2006/521/CE, a decorrere dal 1° ottobre 2006.

[2] Paragrafo abrogato dall'art. 1 della decisione n. 2006/521/CE, a decorrere dal 1° ottobre 2006.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della decisione n. 2006/521/CE.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2006/521/CE.