Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 10/07/2000 |
Numero: | 1477 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità [...] |
Art. 2. Gli importi di cui agli allegati I e II sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica ceca, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 14.5.584 – Regolamento 10 luglio 2000, n. 1477.
Regolamento n. 1477/2000 della Commissione che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei.
(G.U.C.E. 11 luglio 2000, n. L 171).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° dicembre 1998.
(2) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica slovacca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° novembre 1998.
(3) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica d'Ungheria e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica d'Ungheria, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° gennaio 1999.
(4) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Romania e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Romania, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round entrato in vigore il 1° gennaio 1999.
(5) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Bulgaria e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Bulgaria, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° luglio 2000.
(6) Il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia, è entrato in vigore il 1° settembre 1999.
(7) Il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Lituania, è entrato in vigore il 1° settembre 1999.
(8) Il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Lettonia, è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
(9) I dazi risultanti da queste misure non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune.
(10) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93, per le quali gli accordi preferenziali conclusi con i paesi interessati prevedono una riduzione dell'elemento agricolo nonché i corrispondenti dazi addizionali ridotti.
Gli importi di cui agli allegati I e II sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica ceca, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo con la Repubblica ceca in materia di commercio e misure di accompagnamento.
Gli importi di cui agli allegati III e IV sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica slovacca, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo con la Repubblica slovacca in materia di commercio e misure di accompagnamento.
(Omissis) [1]
Gli importi di cui agli allegati IX e X sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Romania, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo con la Romania in materia di commercio e misure di accompagnamento.
(Omissis) [2]
(Omissis) [3]
(Omissis) [4]
(Omissis) [5]
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1° luglio 2000.
Allegato I
(Omissis)
Allegato II
(Omissis)
Allegato III
(Omissis)
Allegato IV
(Omissis)
Allegato V [6]
Allegato VI [7]
Allegato VII [8]
(Omissis)
Allegato VIII [9]
(Omissis)
Allegato IX [10]
(Omissis)
Allegato X [11]
(Omissis)
Allegato XI [12]
Allegato XII [13]
Allegato XIII [14]
Allegato XIV [15]
Allegato XV [16]
Allegato XVI [17]
Allegato XVII [18]
Allegato XVIII [19]
[1] Comma abrogato dall'art. 4 del
[2] Comma abrogato dall'art. 4 del
[3] Comma abrogato dall'art. 2 del
[4] Comma abrogato dall'art. 4 del
[5] Comma abrogato dall'art. 2 del
[6] Allegato abrogato dall'art. 4 del
[7] Allegato abrogato dall'art. 4 del
[8] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 agosto 2000, n. L 202 e abrogato dall'art. 4 del
[9] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 agosto 2000, n. L 202 e abrogato dall'art. 4 del
[10] Allegato modificato dall’art. 1 del
[11] Allegato modificato dall’art. 1 del
[12] Allegato abrogato dall'art. 4 del
[13] Allegato abrogato dall'art. 4 del
[14] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[15] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[16] Allegato abrogato dall'art. 4 del
[17] Allegato abrogato dall'art. 4 del
[18] Allegato abrogato dall'art. 2 del
[19] Allegato abrogato dall'art. 2 del