Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 26/10/2001 |
Numero: | 2106 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'articolo 2, ottavo comma, e gli allegati XVII e XVIII del regolamento (CE) n. 1477/2000 sono abrogati. |
Art. 3. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quarter del regolamento (CEE) n. [...] |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.94 - Regolamento 26 ottobre 2001, n. 2106.
Regolamento (CE) n. 2106/2001 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000.
(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il protocollo n. 2 dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in particolare gli articoli 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) La
(4) È opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal
(5) Il
(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,
ha adottato il presente regolamento:
L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato III del
I contingenti tariffari per le merci originarie della Lettonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2001, sono aperti dal 1° al 31 dicembre 2001.
L'articolo 2, ottavo comma, e gli allegati XVII e XVIII del
I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quarter del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1° dicembre 2001.
Allegato
Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni
nella Comunità di merci originarie della Lettonia
Numero d'ordine |
Codice NC |
Descrizione |
Volume annuo del contingente (in tonnellate) 2001 |
Tassi dei dazi applicabili entro i limiti del contingente 2002 e oltre |
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09.6535 |
ex 1704 90 |
Altri prodotti a base di zuccheri, esclusi gli estratti di liquirizia di cui al codice NC 1704 90 10 |
83 |
1.000 |
Esenzione |
09.6536 |
1806 31 |
Prodotti di cioccolata |
167 |
2.000 |
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1806 32 |
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1806 90 |
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09.6537 |
1901 90 11 |
Estratti di malto |
47 |
560 |
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1901 90 19 |
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1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari |
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09.6538 |
1905 30 |
Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini |
47 |
560 |
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09.6513 |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
83 |
1.000 |
|
09.6545 |
2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
133 |
1.600 |
|
09.6546 |
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano |
83 milioni di unità |
1.000 milioni di unità |
15% del dazio NPF |
[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 313.