§ 14.5.94 - Regolamento 26 ottobre 2001, n. 2106.
Regolamento (CE) n. 2106/2001 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:26/10/2001
Numero:2106


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'articolo 2, ottavo comma, e gli allegati XVII e XVIII del regolamento (CE) n. 1477/2000 sono abrogati.
Art. 3.      I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quarter del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.94 - Regolamento 26 ottobre 2001, n. 2106.

Regolamento (CE) n. 2106/2001 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000.

(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

     visto il protocollo n. 2 dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in particolare gli articoli 1 e 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione, ha aperto, per l'anno 2001, dei contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di prodotti originari della Lettonia.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1700/2001, ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi europei.

     (3) La decisione n. 7/2001 del Consiglio d'associazione UE-Lettonia, del 2 ottobre 2001, ha modificato il protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Tale decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. La decisione entra in vigore il 1° dicembre 2001.

     (4) È opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 2906/2000 e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 2. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1° dicembre 2001, è necessario diminuirli, per l'anno 2001, in proporzione al periodo trascorso. Allo stesso tempo, è necessario sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali fissati dal regolamento (CE) n. 1477/2000.

     (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001, ha codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

     (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. [1]

     L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2906/2000 è sospesa a partire dal 1° dicembre 2001.

     I contingenti tariffari per le merci originarie della Lettonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2001, sono aperti dal 1° al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 2.

     L'articolo 2, ottavo comma, e gli allegati XVII e XVIII del regolamento (CE) n. 1477/2000 sono abrogati.

 

     Art. 3.

     I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quarter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a partire dal 1° dicembre 2001.

 

 

Allegato

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni

nella Comunità di merci originarie della Lettonia

 

Numero d'ordine

Codice NC

Descrizione

Volume annuo del contingente (in tonnellate)

2001

Tassi dei dazi applicabili entro i limiti del contingente

2002 e oltre

 

 

 

 

 

 

 

09.6535

ex 1704 90

Altri prodotti a base di zuccheri, esclusi gli estratti di liquirizia di cui al codice NC 1704 90 10

83

1.000

Esenzione

09.6536

1806 31

Prodotti di cioccolata

167

2.000

 

 

1806 32

 

 

 

 

 

1806 90

 

 

 

 

09.6537

1901 90 11

Estratti di malto

47

560

 

 

1901 90 19

 

 

 

 

 

1901 90 99

Altre preparazioni alimentari

 

 

 

09.6538

1905 30

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

47

560

 

09.6513

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

83

1.000

 

09.6545

2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

133

1.600

 

09.6546

2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano

83 milioni di unità

1.000 milioni di unità

15% del dazio NPF

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 313.