Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 30/01/2002 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del regolamento (CE) n. 119/2002 è sospesa a partire dal 1° febbraio 2002. |
Art. 2. I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Lituania, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2002, [...] |
Art. 3. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 saranno gestiti dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
Art. 4. Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato nel modo seguente: |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.40 - Regolamento 30 gennaio 2002, n. 176.
Regolamento (CE) n. 176/2002 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000.
(G.U.C.E. 31 gennaio 2002, n. L 30).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) La
(4) È opportuno quindi sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal
(5) Il
(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,
ha adottato il presente regolamento:
L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del
I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Lituania, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per l'anno 2002, sono aperti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2002.
I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 saranno gestiti dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il
1) All'articolo 2 è soppresso il settimo comma.
2) Gli allegati XV e XVI sono soppressi.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1° febbraio 2002.
Allegato
Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni
nella Comunità di merci originarie della Lituania
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Volume annuo del contingente (in tonnellate) |
Tassi dei dazi applicabili entro i limiti del contingente |
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Descrizione |
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2002 |
2003 |
2004 |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
09.549 |
Da 0403 10 51 a 0403 10 99 |
Iogurt con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao |
1.009 |
1.200 |
1.300 |
Esenzione |
09.6501 |
1704 90 71 |
Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
565 |
672 |
728 |
|
|
1704 90 75 |
Caramelle |
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09.6503 |
1806 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle voci NC da 1806 90 11 a 1806 90 90 |
706 |
840 |
910 |
|
09.6534 |
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano |
101 |
120 |
130 |
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