§ 14.5.58 - Regolamento 29 aprile 2002, n. 748.
Regolamento (CE) n. 748/2002 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:29/04/2002
Numero:748


Sommario
Art. 1.      1. L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1° gennaio 2002.
Art. 2.      I quantitativi di merci oggetto di contingenti tariffari messi in libera pratica, a contare dal 1° gennaio 2002, ai sensi del regolamento (CE) n. 2542/2001 prima dell'entrata in vigore del [...]
Art. 3.      I contingenti tariffari comunitari di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.58 - Regolamento 29 aprile 2002, n. 748.

Regolamento (CE) n. 748/2002 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000.

(G.U.C.E. 1 maggio 2002, n. L 115).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

     vista la decisione 1999/67/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo d'adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo 3 dell'accordo europeo che stabilisce una associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro, approvato con decisione 93/742/Euratom, CECA, CE del Consiglio e della Commissione, determina il regime di scambio per i prodotti agricoli trasformati ivi enumerati. Tale decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali.

     (2) Con decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione CE-Ungheria, del 16 aprile 2002, relativa al miglioramento del regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati come previsto nel protocollo 3 dell'accordo europeo, il protocollo 3 dell'accordo europeo è stato modificato per quanto concerne il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2002.

     (3) Per conseguenza, è opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria aperti per l'anno 2002 dal regolamento (CE) n. 2542/2001 della Commissione e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo 3. Per l'anno 2002, i nuovi contingenti sono aperti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Inoltre, è opportuno precisare che le importazioni provenienti dall'Ungheria già realizzate in applicazione dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2542/2001 devono essere considerati come facenti parte dei nuovi contingenti tariffari. A questo proposito, giova ricordare che l'eventuale rimborso dei dazi applicati a queste importazioni sarà effettuato ai sensi degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002.

     (4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari aperti per l'Ungheria siano gestiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     (5) È opportuno sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché dei dazi addizionali, applicabili a partire dal 1° luglio 2000 all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93, che sono stati determinati nel quadro dell'accordo europeo con l'Ungheria dal regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2002.

     (6) Il regolamento (CEE) n. 1477/2000 deve essere modificato di conseguenza.

     (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1° gennaio 2002.

     2. I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie dell'Ungheria di cui agli allegati I e II sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

     Per l'anno 2002, sono aperti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

     3. I contingenti tariffari applicabili ai prodotti di cui all'allegato I sono esenti da dazio.

     4. Nel limite dei contingenti tariffari precisati all'allegato II, un dazio pari allo 0% + 1,8 EUR/100 kg/netto è applicato ai prodotti corrispondenti. Tale dazio è soggetto, a partire dal 1° gennaio 2003, ad una riduzione annuale del 10%.

 

     Art. 2.

     I quantitativi di merci oggetto di contingenti tariffari messi in libera pratica, a contare dal 1° gennaio 2002, ai sensi del regolamento (CE) n. 2542/2001 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono compresi nei quantitativi previsti agli allegati I e II.

 

     Art. 3.

     I contingenti tariffari comunitari di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, è soppresso il terzo trattino;

     2) gli allegati V, VI, VII e VIII sono soppressi.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato I

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni nella

Comunità di merci originarie dell'Ungheria - esenti da dazi

 

Numero d'ordine

Codice NC

Descrizione

Contingente 2002

(1.000 kg/netto)

Aumento annuale a partire dal 2003

(1)

(2)

(3)

(4)

 

09.5616

0403 10 51

Yogurt con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao

132

12

 

a 0403 10 99

 

 

 

09.5257

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore in peso di materie grasse uguale o superiore al 39% e inferiore al 75%

4.498

409

 

0405 20 30

 

 

 

 

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, tranne quelle che ricadono sotto il codice NC 2106 90 20 [1] tranne gli sciroppi a base di zucchero, aromatizzati o addizionati con coloranti

 

 

 

ex 3302 10

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per le industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

3302 10 21

- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola

 

 

 

3302 10 29

- altri

 

 

09.5213

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10% in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10

5.205

473

09.5215

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1.170

106

09.5217

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

2.173

198

09.5219

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

54

5

09.5221

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

6.948

632

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

09.5223

1901 10 00

- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

139

13

09.5225

1901 20 00

- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1.692

154

09.5227

ex 1901 90

- Altri, ad esclusione dei prodotti di cui al codice NC 1901 90 91

2.596

236

09.5228

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

1.144

104

09.5229

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

61

6

09.5231

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

200

18

09.5233

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4.580

416

09.5617

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var.

220

20

 

 

saccharata)

 

 

 

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5%

 

 

09.5237

2101 12 98

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè, diverse da quelle del codice NC 2101 12 92

23

2

 

2101 20

- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

 

 

09.5239

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

1016

92

09.5619

2102 20 11

Lieviti morti

286

26

 

2102 20 19

 

 

 

09.5241

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

4.365

397

09.5243

2104

Preparazioni per zuppe, minestre e brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

1.186

108

09.5245

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

97

9

09.5251

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

3.307

301

09.5253

2203 00

Birra di malto [2]

2.341

213

09.5255

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

678

62

09.5211

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di

1.269

115

 

 

raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

3823 12

- Acido oleico

 

 

 

3823 70

- Alcoli grassi industriali

 

 

 

[1] Per i prodotti di cui al codice NC 2106 90 10, l'ammissione al beneficio della preferenza è subordinata alle condizioni enunciate nelle disposizioni comunitarie interessate.

[2] Tale contingente è sospeso a decorrere dall'1.7.2002.

 

 

Allegato II

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni

nella Comunità di merci originarie dall'Ungheria

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine

Codice NC

Descrizione

Quota annuale 2002 (1.000 kg/netto)

Aumento annuale a partire dall'1.1.2003

Dazio applicabile all'1.1.2002

09.5209

0710 40 00

Granturco dolce

16.882

1.688

0% + 1,8 EUR/100 kg netto

 

0711 90 30

 

 

 

eda [1]

09.5235

2001 90 30

Granturco dolce

14.074

1.407

0% + 1,8 EUR/100 kg netto

 

2004 90 10

 

 

 

eda [1]

 

2005 80 00

 

 

 

 

 

[1] Tale dazio è soggetto, a partire dall'1.1.2003, ad una riduzione annua del 10%.