§ 17.1.1A - Legge 15 aprile 1981, n. 128.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:15/04/1981
Numero:128


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, non si applicano nei confronti dei proprietari di immobili che abbiano [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 17.1.1A - Legge 15 aprile 1981, n. 128.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania.

(G.U. 15 aprile 1981, n. 104)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonchè quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonchè ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

     L'espressione “o gravemente danneggiati'' contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè nell'art. 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

     Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'art. 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981".

     Sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B.

     Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 1 bis.

     Per fruire delle provvidenze di cui al precedente art. 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: a) lesioni personali; b) perdita di congiunti; c) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; d) danni al patrimonio immobiliare; e perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

     Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 1 ter.

     Nel primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole “nelle regioni Basilicata e Campania''.

     Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1 quarter.

     Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1 quinquies.

     Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

     Alle relazioni di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'art. 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218";

     dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

     "Art. 2 bis.

     Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

     Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, non si applicano nei confronti dei proprietari di immobili che abbiano perduto la propria abitazione in conseguenza del sisma del novembre 1980.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.