Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/04/1983 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. La gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.18564 - Legge 11 aprile 1983, n. 114. [1]
Proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.
(G.U. 13 aprile 1983, n. 100)
La gestione stralcio di cui all'art. 1 del
Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del
Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 1 del
Il termine previsto dal nono comma dell'art. 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983 [4] .
Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'art. 2 del
Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma, nonchè i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'art. 2 del
I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 1 del
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Termine differito al 30 giugno 1984 dall'art. 1 del
[3] Termine differito al 30 giugno 1984 dall'art. 1 del
[4] Termine differito al 30 giugno 1984 dall'art. 1 del