§ 5.4.118 - L.R. 26 luglio 2002, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:26/07/2002
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della LR 25/1998).
Art. 2.  (Integrazioni all’articolo 3 della LR 25/1998).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della LR 25/1998).
Art. 4.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della LR 25/1998).
Art. 5.  (Integrazioni all’articolo 15 della LR 25/1998).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 20 della LR 25/1998).
Art. 7.  (Inserimento dell’articolo 20 bis alla LR 25/1998).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 21 della LR 25/1998).
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 22 della LR 25/1998).
Art. 10.  (Inserimento dell’articolo 23 bis alla LR 25/1998).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 24 della LR 25/1998).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 28 della LR 25/1998).
Art. 13.  (Inserimento dell’articolo 28 bis alla LR 25/1998).
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 29 della LR 25/1998).
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 30 della LR 25/1998).
Art. 16.  (Inserimento dell’articolo 30 bis alla LR 25/1998).
Art. 17.  (Inserimento dell’articolo 30 ter alla LR 25/1998).
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 32 della LR 25/1998).
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 2 della LR 60/1996).
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 12 della LR 60/1996).
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 16 della LR 60/1996).
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 17 della LR 60/1996).
Art. 23.  (Inserimento dell’articolo 23 bis alla LR 60/1996).
Art. 24.  (Proroga del termine per l’approvazione dei piani provinciali).
Art. 25.  (Proroga del termine per l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE [...]
Art. 26.  (Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito).
Art. 27.  (Norme transitorie).
Art. 28.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.118 - L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni.

(B.U. 30 luglio 2002, n. 21).

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione

dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni.

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della LR 25/1998).

     1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole "articoli 3 e 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Integrazioni all’articolo 3 della LR 25/1998).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della LR 25/1998 è aggiunto il comma 4 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della LR 25/1998).

     1. Il comma 2 dell’articolo 4 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della LR 25/1998).

     1. Il comma 9 dell’articolo 12 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 10 dell’articolo 12 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 10 dell’articolo 12 della LR 25/1998 è inserito il comma 10 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Integrazioni all’articolo 15 della LR 25/1998).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della LR 25/1998 è aggiunto il comma 2 bis:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 bis è aggiunto il comma 2 ter:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 20 della LR 25/1998).

     1. Il comma 3 dell’articolo 20 della LR 25/1998, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 7 dell’articolo 20 della LR 25/1998, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della LR 25/1998, è inserito il comma 7 bis:

     (Omissis). [1]

     4. Il comma 8 dell’articolo 20 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il comma 15 dell’articolo 20 della LR 25/1998 è abrogato.

 

     Art. 7. (Inserimento dell’articolo 20 bis alla LR 25/1998).

     1. Dopo l’articolo 20 della LR 25/1998 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 21 della LR 25/1998).

     1. Il comma 1 dell’articolo 21 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell’articolo 21 della LR 25/1998, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell’articolo 21 della LR 25/1998, è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [2]

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 22 della LR 25/1998). [3]

     1. L’articolo 22 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Inserimento dell’articolo 23 bis alla LR 25/1998). [4]

     1. Dopo l’articolo 23 della LR 25/1998 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 24 della LR 25/1998).

     1. Il comma 1 dell’articolo 24 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 28 della LR 25/1998).

     1. L’articolo 28 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Inserimento dell’articolo 28 bis alla LR 25/1998).

     1. Dopo l’articolo 28 della LR 25/1998, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 29 della LR 25/1998).

     1. L’articolo 29 della LR 25/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 30 della LR 25/1998).

     1. L’articolo 30 della LR 25/1998 è sostituita dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Inserimento dell’articolo 30 bis alla LR 25/1998).

     1. Dopo l’articolo 30 della LR 25/1998 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Inserimento dell’articolo 30 ter alla LR 25/1998).

     1. Dopo l’articolo 30 bis della LR 25/1998, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 32 della LR 25/1998).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della LR 25/1998 è aggiunto il comma 2 bis:

     (Omissis)

     2. Dopo il comma 2 bis è aggiunto il comma 2 ter:

     (Omissis).

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito

in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 2 della LR 60/1996).

     1. L’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 12 della LR 60/1996).

     1. Il comma 2 dell’articolo 12 della LR 60/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 16 della LR 60/1996).

     1. Al comma 6 dell’articolo 16 della LR 60/1996 le parole "prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 17 della LR 60/1996).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 della LR 60/1996 le parole "l’avviso di accertamento e di irrogazione" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Inserimento dell’articolo 23 bis alla LR 60/1996).

     1. Dopo l’articolo 23 della LR 60/1996, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 24. (Proroga del termine per l’approvazione dei piani provinciali).

     1. Le province che non abbiano provveduto, nelle forme, nei tempi e con le modalità dettate dall’articolo 12 della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge, all’approvazione del piano di competenza, relativamente allo stralcio interessante i rifiuti urbani, sono tenute a provvedervi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     2. Con riferimento allo stralcio del piano relativo ai rifiuti speciali, ed a quello relativo alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, di cui all’articolo 11, comma 2, della LR 25/1998 come modificata, per ultimo, dalla presente legge, le province provvedono alla relativa approvazione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [6].

     3. Decorsi inutilmente i termini rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo quanto disposto dall’articolo 22, commi 1 e 2, della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge [7].

     4. I termini previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alle Province di Prato, Pistoia, e Firenze-Circondario Empolese, sono prorogati di ulteriori centoventi giorni, in ragione della nuova definizione degli ATO n. 5 e n. 10 effettuata con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 [8].

 

     Art. 25. (Proroga del termine per l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche).

     1. Le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del d.lgs 22/1997, e trasferite alle province dall’articolo 20, comma 7, della LR 25/1998 come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono esercitate dalle stesse province, a decorrere da un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. (Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito).

     1. Le province ed i comuni che non abbiano assolto agli adempimenti previsti dall’articolo 23 della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono tenuti a provvedervi entro il termine tassativo di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di adempimento da parte delle province, provvede la Regione in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 1 e 2, della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge.

     3. In caso di inadempimento da parte dei comuni, le province provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della LR 25/1998, come modificato, per ultimo, dalla presente legge.

     4. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori centoventi giorni per le Province di Prato, di Pistoia, e di Firenze-Circondario Empolese, analogamente a quanto disposto dall’articolo 24, comma 4.

 

     Art. 27. (Norme transitorie).

     1. Ai fini del pagamento del tributo di cui all’articolo 30 bis, comma 6, e per la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 30, comma 2, della LR 25/1998, come modificata, per ultimo, dalla presente legge, relativamente agli anni 1999, 2000, e 2001, si considerano inadempienti, rispettivamente, i comuni che non abbiano provveduto alla trasmissione dei dati richiesti e quelli che li abbiano inoltrati dopo il 31 dicembre successivo alla comunicazione del decreto di certificazione.

     2.Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 30 bis della LR 25/1998, come modificata, per ultimo, dalla presente legge, si applicano a partire dal 1 luglio 2003. Fino a tale data continua ad applicarsi il tributo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.