Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.6 edilizia ospedaliera |
Data: | 01/12/1995 |
Numero: | 509 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale. |
Art. 2. Ripiano debiti U.S.L. |
Art. 3. Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria. |
Art. 4. Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo. |
Art. 4 bis. Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. |
Art. 5. Spesa farmaceutica. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 38.6.10 - D.L. 1 dicembre 1995, n. 509. [1]
Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.
(G.U. 2 dicembre 1995, n. 282).
Art. 1. Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.
1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Ripiano debiti U.S.L.
1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della
2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del
Art. 3. Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della
3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.
4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della
5. L'articolo 11 del
Art. 4. Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.
1. Per le finalità di cui alla
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità [4].
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 bis. Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. [5]
1. Per le finalità di cui alla
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Spesa farmaceutica.
1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A |
(prevista dall'art. 1, comma 1) |
|
Regioni Importi mutuabili (in |
miliardi di lire) |
|
Piemonte 162 |
Lombardia 380 |
Veneto 256 |
Friuli-Venezia Giulia 75 |
Liguria 142 |
Emilia-Romagna 288 |
Toscana 289 |
Umbria 60 |
Marche 138 |
Lazio 426 |
Abruzzo 51 |
Molise 19 |
Campania 381 |
Puglia 169 |
Basilicata 21 |
Calabria 182 |
Sicilia 323 |
Sardegna 118 |
|
Totale 3.480 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] L'art. 1 del
[2] L'art. 1 del
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Articolo aggiunto dalla