§ 98.1.26852 - Legge 4 dicembre 1993, n. 492.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/12/1993
Numero:492


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26852 - Legge 4 dicembre 1993, n. 492.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

(G.U. 4 dicembre 1993, n. 285)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396

     All'art. 1, al comma 3, il terzo periodo è soppresso.

     All'art. 3:

     al comma 2, le parole: "da stabilirsi" sono sostituite dalle seguenti: "stabilite";

     al comma 4, dopo la parola: "interventi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,".

     All'art. 4:

     al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: "la progettazione esecutiva" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria."; e al secondo periodo le parole: "di approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "della loro avvenuta approvazione";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, nè alle strutture di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali".

     All'art. 5, al comma 2, dopo le parole: "5 giugno 1990, n. 135," sono inserite le seguenti: "nonchè per tutti quelli di edilizia ospedaliera,".