Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 17/05/1996 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati. |
Art. 2. [8] |
Art. 3. [9] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 86.11.83 - D.L. 17 maggio 1996, n. 280 [1] .
Disposizioni urgenti nel settore sanitario.
(G.U. 21 maggio 1996, n. 117)
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
2. Il comma 18 dell'articolo 8 della
2 bis. All'articolo 3 della
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) al comma 4, le parole da: “Le trasformazioni di destinazione” fino a: “strutture ospedaliere dismesse” sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: “a norma del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera”. [4]
2 ter. Il comma 5 dell'articolo 2 della
“5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di ospedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della
2 quater. Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del
2 quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della
3. I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[9] Articolo soppresso dalla legge di conversione.