§ 98.1.27022- Legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.27022- Legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 31 gennaio 1996, n. 25)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509

     All'art. 4:

     al comma 1, le parole: "di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità".

     Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis (Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale). - 1. Per le finalità di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".