Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.6 edilizia ospedaliera |
Data: | 02/10/1993 |
Numero: | 396 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera [...] |
Art. 2. 1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze [...] |
Art. 3. 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva [...] |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge, la [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 38.6.10 - D.L. 2 ottobre 1993, n. 396. [1]
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.
(G.U. 5 ottobre 1993, n. 234).
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della
1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della
1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.
2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine [2].
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della
4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi, ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato [2].
5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della
6. L'articolo 1 della
1. [3].
1 bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della
2 bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della
2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla