Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 15/02/1973 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo [...] |
Art. 2. Restano ferme le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802. |
Art. 3. Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente art. 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente [...] |
Art. 4. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 37.1.8B - Legge 15 febbraio 1973, n. 25. [1]
Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.
(G.U. 14 marzo 1973, n. 68)
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della
Restano ferme le disposizioni richiamate nell'art. 2 della
Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente art. 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai trattati ratificati con
Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, norme recanti le modalità di attuazione della zona franca per il territorio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della
Le norme delegate di cui al precedente comma saranno concordate con i competenti organi della Regione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del