Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 21/03/1967 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata [...] |
Art. 2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 37.1.7b - Legge 21 marzo 1967, n. 151. [1]
Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.
(G.U. 7 aprile 1967, n. 87).
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della
A parziale modifica del citato art. 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del