§ 37.1.7b - Legge 21 marzo 1967, n. 151.
Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:21/03/1967
Numero:151


Sommario
Art. 1.      La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata [...]
Art. 2.      Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 37.1.7b - Legge 21 marzo 1967, n. 151. [1]

Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

(G.U. 7 aprile 1967, n. 87).

 

 

     Art. 1.

     La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini dell'articolo medesimo.

     A parziale modifica del citato art. 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonchè la segreteria tecnica della Commissione stessa.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.