Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 19/10/1970 |
Numero: | 802 |
Sommario |
Art. 1. La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo [...] |
Art. 2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 37.1.8A - Legge 19 ottobre 1970, n. 802. [1]
Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.
(G.U. 19 novembre 1970, n. 293)
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della
Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del