§ 37.1.8A - Legge 19 ottobre 1970, n. 802.
Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'art. 3 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:19/10/1970
Numero:802


Sommario
Art. 1.      La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo [...]
Art. 2.      Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 37.1.8A - Legge 19 ottobre 1970, n. 802. [1]

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.

(G.U. 19 novembre 1970, n. 293)

 

     Art. 1.

     La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, è ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.

 

          Art. 2.

     Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, l'attribuzione al Ministro per le finanze della competenza a proporre l'emanazione dei decreti delegati. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la commissione parlamentare per la tariffa doganale nonchè la segreteria tecnica della commissione stessa.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.