| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario | 
| Data: | 03/08/1949 | 
| Numero: | 623 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [1] | 
| Art. 2. La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo [...] | 
| Art. 3. E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della [...] | 
| Art. 4. Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli [...] | 
| Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 41.6.2 - Legge 3 agosto 1949, n. 623.
Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti
(G.U. 15 settembre 1949, n. 212)
     In attesa che sia attuato il regime di zona, franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della 
| 
						 zucchero  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 45.000  | 
				
| 
						 caffè crudo  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 6.500  | 
				
| 
						 surrogati di caffè  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 500  | 
				
| 
						 cacao in grano  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 1.000  | 
				
| 
						 The  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 100  | 
				
| 
						 semi di soia  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 8.500  | 
				
| 
						 semi di arachidi  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 1.500  | 
				
| 
						 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione, per usi familiari in piccoli alambicchi  | 
					
						 Ha.  | 
					
						 2.000  | 
				
| 
						 alcool denaturato  | 
					
						 Ha.  | 
					
						 500  | 
				
| 
						 Birra  | 
					
						 Hl.  | 
					
						 20.000  | 
				
| 
						 Benzina  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 450.000  | 
				
| 
						 gasolio per autotrazione  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 100.000  | 
				
| 
						 olio combustibile fluido  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 350.000  | 
				
| 
						 gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 70.000  | 
				
| 
						 Petrolio  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 12.000  | 
				
| 
						 olio lubrificante  | 
					
						 Q.li  | 
					
						 8.000  | 
				
| 
						 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dalla amministrazione regionale  | 
					
						 L.  | 
					
						 15.000.000  | 
				
| 
						 attrezzature per l'agricoltura  | 
					
						 L.  | 
					
						 120.000.000  | 
				
| 
						 attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)  | 
					
						 L.  | 
					
						 1.500.000.000  | 
				
La esenzione prevista dal precedente art. 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.
E' inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.
Resta fermo peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonché, per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.
Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.
Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.
Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1, l'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1]  Articolo già sostituito dall'art. 1 della