Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 21/12/1972 |
Numero: | 826 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del trattato [...] |
§ 94.1.474 - L. 21 dicembre 1972, n. 826.
Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.
(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336 - S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.
Piena ed intera esecuzione è data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del trattato stesso.
TRATTATO
Articolo 1.
1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
Articolo 2.
Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1972.
Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.
Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato, e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.
Articolo 3.
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
del 22 gennaio 1972
relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di
Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Articolo 1.
1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.
2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
Articolo 2.
Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1973.
L'adesione prende effetto dal 1° gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.
Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 156 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica.
Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.
Articolo 3.
La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
ATTO
relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati
(Omissis)