§ 5.4.61 - L.R. 18 aprile 1995, n. 66.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/04/1995
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni di controllo e di tutela ambientale degli enti locali.
Art. 4.  Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.
Art. 5.  Rapporti fra Regione, Enti locali, Aziende unità sanitarie locali e ARPAT.
Art. 6.  Coordinamento fra le attività delle Aziende unità sanitarie locali e quelle dell'ARPAT.
Art. 7.  Natura giuridica dell'ARPAT.
Art. 8.  Attività dell'ARPAT.
Art. 8 bis.  Ulteriori competenze dell'ARPAT.
Art. 8 ter.  Competenze in materia fitosanitaria.
Art. 9.  Ricognizione.
Art. 10.  Competenze della Regione.
Art. 11.  Conferenza regionale.
Art. 12.  Direttore generale.
Art. 13.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14.  Direttore tecnico e direttore amministrativo.
Art. 15.  Comitato tecnico dell'ARPAT.
Art. 16.  Partecipazione, informazione e relazioni sindacali.
Art. 17.  Comitato provinciale.
Art. 18.  Struttura dell'ARPAT.
Art. 19.  Organizzazione dei settori tecnici dell'ARPAT.
Art. 20.  Istituzione dei dipartimenti provinciali per la protezione ambientale.
Art. 21.  Compiti e organizzazione dei dipartimenti provinciali.
Art. 22.  Struttura operativa del dipartimento provinciale per la protezione ambientale.
Art. 23.  Nomina del responsabile del dipartimento provinciale dell'ARPAT.
Art. 24.  Dotazione organica, stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 25.  Finanziamento dell'ARPAT.
Art. 26.  Gestione economica-finanziaria.
Art. 27.  Sistema informativo.
Art. 28.  Modifiche ed integrazioni agli artt. 3, 4 e 6 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69, "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di [...]
Art. 29.  Prima costituzione del settore tecnico "documentazione".
Art. 30.  Prima costituzione del collegio dei revisori.
Art. 31.  Contributo regionale.
Art. 32.  Abrogazione di norme.


§ 5.4.61 - L.R. 18 aprile 1995, n. 66. [1]

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.

(B.U. 28 aprile 1995, n. 33).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI

E CON IL SERVIZIO SANITARIO

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, in seguito denominata ARPAT, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, in attuazione del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

     2. Con la presente legge sono disciplinate le modalità di coordinamento dell'attività dell'ARPAT con il sistema delle autonomie locali e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 7 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, al fine della massima integrazione programmatica e tecnico- operativa.

     3. Al completamento del riassetto legislativo, ai fini della ricomposizione organica in capo alle Province delle funzioni in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 02 della legge n. 61/94, si provvede secondo i principi, le modalità e i termini previsti dalla legge regionale relativa al sistema delle autonomie in Toscana.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione provvede a:

     a) definire gli obiettivi generali delle attività di protezione e di controllo ambientali promuovendo il più ampio concorso degli enti locali alla definizione degli obiettivi medesimi ed alla programmazione delle attività di protezione e di controllo ambientali;

     b) emanare le direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di protezione e dei controlli ambientali;

     c) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della protezione e dei controlli ambientali;

     d) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti nell'ambito della prevenzione collettiva e della protezione e del controllo ambientali.

     2. La Regione, tramite l'ARPAT, persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel settore della protezione e dei controlli ambientali e assicura ad ogni soggetto titolare di funzioni amministrative in materia ambientale il supporto tecnico-scientifico ed analitico necessario all'esercizio delle stesse.

     3. La Giunta regionale determina, ai sensi della L.R. 7 novembre 1994, n. 81, le forme organizzative più idonee ad assicurare il coordinamento fra i dipartimenti del centro direzionale e, fra questi ultimi, gli enti dipendenti dalla Regione con competenza nelle materie di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni di controllo e di tutela ambientale degli enti locali.

     1. Gli enti locali:

     a) concorrono, ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 9 giugno 1992, n. 26, alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e di controllo ambientali;

     b) esercitano le funzioni di programmazione e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi;

     c) si avvalgono dell'ARPAT per lo svolgimento delle attività tecnico- scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b).

 

     Art. 4. Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.

     1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:

a) igiene e sanità pubblica:

     a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica;

     a2) igiene edilizia;

     a3) medicina legale;

     a4) igiene delle strutture ad uso collettivo;

     a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria;

     a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano.

b) attività veterinarie:

     b1) sanità animale;

     b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;

     b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

     b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti per la saluta pubblica.

c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

     c1) tutela della salute dei lavoratori;

     c2) controlli impiantistici.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPAT con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'art. 6.

 

     Art. 5. Rapporti fra Regione, Enti locali, Aziende unità sanitarie locali e ARPAT.

     1. L'ARPAT, in modo multireferenziale, esercita funzioni tecniche, svolge attività scientifiche ed eroga prestazioni analitiche di supporto per l'esercizio delle funzioni di protezione e di controllo ambientale di competenza della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane. L'ARPAT eroga altresì per i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali, prestazioni analitiche di rilievo sanitario.

     2. Le prestazioni erogate dall'ARPAT ai sensi del comma 1 sono disciplinate dall'accordo di programma di cui al comma 3 e dalle convenzioni di cui al comma 4, senza oneri aggiuntivi rispetto ai livelli delle prestazioni erogate dai servizi multizonali di prevenzione e dalle competenti strutture dei Comuni e delle Province nell'anno 1994.

     3. Tramite accordo di programma, di norma triennale, promosso dal Presidente della Giunta regionale con le Province, i Comuni, le Aziende unità sanitarie locali e l'ARPAT, sono definite:

     a) le attività di supporto tecnico agli enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali per l'espletamento delle attività di istituto degli stessi;

     b) l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonchè i tempi per lo svolgimento delle attività;

     c) l'individuazione dei costi delle attività medesime, anche ai fini della determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonchè della determinazione della quota parte da corrispondere all'ARPAT e delle relative modalità di trasferimento.

     4. Nel rispetto dell'accordo di programma previsto dal comma 3, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le Province, nelle quali sono individuati i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAT da parte delle Province medesime. Le suddette convenzioni regolano la dipendenza funzionale delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAT dalle Province per I'assolvimento delle funzioni in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge 142/90.

     5. Le Aziende unità sanitarie locali non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPAT ai sensi dell'art. 8.

     6. L'ARPAT e i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convezioni ed accordi per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi 3 e 4, purchè non in contrasto con tali accordi e convenzioni, anche circoscritti per ambiti territoriali, in aree funzionali e periodi di tempo.

     7. All'ARPAT è consentito erogare prestazioni aggiuntive nei confronti di quelle previste ai commi 3 e 4 solo dopo aver garantito l'espletamento di quanto previsto dagli accordi di programma.

     8. Gli enti locali, per le attività da essi non svolte direttamente, si avvalgono dell'ARPAT per l'esercizio delle funzioni di competenza nelle materie di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. Coordinamento fra le attività delle Aziende unità sanitarie locali e quelle dell'ARPAT.

     1. L'ARPAT ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

     2. Il riparto di competenze di cui agli artt. 4 e 8 definisce l'ente cui spetta la responsabilità primaria del procedimento che si svolge con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza, secondo quanto previsto dagli accordi di programma e dalle convenzioni di cui all'art. 5.

     3. Il conseguimento del livello di integrazione di cui ai commi 1 e 2 è assicurato attraverso l'istituzione all'interno dei dipartimenti provinciali dell'ARPAT del modello organizzativo di cui al Titolo III.

     4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture periferiche dell'ARPAT e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali, istituiscono sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

 

Titolo II

NATURA GIURIDICA DELL'ARPAT

E NORME SULL'ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 7. Natura giuridica dell'ARPAT.

     1. L'ARPAT, ai sensi della legge 61/94:

     a) è ente dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza della Regione;

     b) ha personalità giuridica pubblica;

     c) ha sede in Firenze ed articolazioni periferiche.

     2. Sono organi dell'ARPAT:

     a) il direttore generale;

     b) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 8. Attività dell'ARPAT.

     1. L'ARPAT svolge le attività di interesse regionale ricomprese nelle declaratorie di cui all'art. 01 del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61. In particolare, esse consistono in:

     a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni documentazioni tecniche, altre attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale:

     a1) controlli sulle condizioni ambientali, sulle fonti ed i fattori causali dei fenomeni di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo, e del sottosuolo sui rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;

     a2) controlli ed indagini preventive al rilascio delle autorizzazioni, vigilanza e controlli ispettivi sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emananti dalle autorità competenti;

     a3) segnalazione alle autorità competenti dei casi di grave ed irreversibile pericolo di danno per le acque, il suolo, il sottosuolo, l'aria e le altre risorse ambientali; controlli ed accertamenti tecnici a supporto dei poteri di ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

     a4) controlli connessi agli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente e la bonifica dei siti inquinanti; delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

     a5) controlli ambientali sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dell'ambiente contro le radiazioni ed i campi elettromagnetici;

     b) attività di verifica, di consulenza, di istruttoria e assistenza tecnico-scientifica per gli enti di funzioni amministrative in materia ambientale e delle Aziende unità sanitarie locali per l'esercizio dei rispettivi compiti di istituto:

     b1) verifica della congruità ed efficacia tecnica della normativa e della regolamentazione in materia ambientale; pareri e proposte concernenti: criteri e linee-guida per la definizione degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti: metodiche di rilevamento, campionamento e analisi;

     b2) supporto tecnico progettuale per la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali;

     b3) supporto tecnico scientifico, finalizzato alla verifica di compatibilità ambientale ed alle istruttorie relative all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia di: valutazione di impatto ambientale, smaltimento, riciclo e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale dell'energia;

     b4) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni;

     b5) supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

     c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA.):

     c1) progettazione e gestione reti di monitoraggio ed altri sistemi di indagine;

     c2) raccolta sistematica informatizzata dei dati, anche acquisiti dalle Province, in coordinamento e integrazione del sistema informativo territoriale (SIT), dei Catasti acque/rifiuti/MPS/aria e dell'osservatorio regionale per la produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, pubblicazione e divulgazione dei dati SIRA, cartografia tematica regionale in materia di ambiente e risorse naturali;

     c3) promozione delle attività di educazione, formazione e aggiornamento professionale in materia ambientale;

     c4) supporto tecnico per la relazione sullo stato dell'ambiente da presentare al Consiglio regionale contestualmente al piano regionale dell'ambiente;

     d) promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e "audit";

     e) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con le sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale;

     f) costituzione di sistemi di contabilità ambientale finalizzati alle attività di programmazione della Regione e degli enti locali;

     g) qualsiasi altra attività tecnica, anche a favore di terzi, connessa alle competenze amministrative in materia ambientale.

 

     Art. 8 bis. Ulteriori competenze dell'ARPAT. [2]

     1. L'ARPAT, dopo la liquidazione del CRIP, svolge altresì le seguenti attività:

     a) monitoraggio dei corsi d'acqua di maggiore interesse ecologico- piscatorio della Toscana per la compilazione e l'aggiornamento della Carta ittica regionale;

     b) formulazione dei criteri per l'immissione delle specie autoctone e non;

     c) formulazione delle indicazioni tecniche per gli interventi a tutela degli ambienti fluviali e della fauna ittica;

     d) rilevamento, tramite schedatura, della fauna ittica eurialina delle zone di foce;

     e) partecipazione alle riunioni delle Commissioni consultive previste dalla L.R. 25.4.1984 n. 25 e dalla L. 14.7.1965 n. 963;

     f) istituzione di un sistema di raccolta dati di cattura e sforzo relativi alla pesca, finalizzati anche alla promozione e diffusione di prodotti e di sistemi di pesca ecologicamente compatibile;

     g) elaborazione attraverso modelli matematici di produttività dei dati di cattura/sforzo per i molluschi e pesci;

     h) espressione di pareri motivati in tema di gestione delle risorse così come previsto dall'art. 97 del Regolamento per l'esecuzione della L. 14.7.1965 n. 963;

     i) realizzazione di controlli rivolti alla tutela dell'ecosistema.

     2. L'ARPAT garantisce la continuità delle ricerche in corso di realizzazione da parte del CRIP all'atto della sua liquidazione.

 

     Art. 8 ter. Competenze in materia fitosanitaria. [3]

     1. Sono attribuite all'ARPAT anche le seguenti ulteriori attività:

     a) tutte le funzioni di cui alla legge regionale n. 57\2000 e quelle comunque già attribuite al Servizio fitosanitario regionale da disposizioni nazionali e regionali. La Giunta regionale specificherà le norme attuative e procedurali con successiva deliberazione [4];

     b) le attività di controllo, prevenzione di inquinanti sui vegetali, quali piogge acide e prodotti della combustione;

     c) il coordinamento dei controlli sul corretto impiego di concimi, fitofarmaci e residui produttivi;

     d) effettua il controllo sulla sperimentazione fitoiatrica dei nuovi formulati antiparassitari;

     e) esprime il parere sulle richieste di limitazione, anche in rapporto a particolari periodi d'impiego o sulla esclusione di prodotti fitosanitari autorizzati;

     f) esprime il parere sulla regolamentazione di prodotti fitosanitari a scopo non agricolo e sull'uso del mezzo aereo per trattamenti antiparassitari;

     g) collabora con la Giunta Regionale e con le Aziende UU.SS.LL. al:

     - controllo ufficiale sul commercio e impiego dei fitofarmaci

     - sorveglianza ambientale sugli effetti causati dall'impiego di fitofarmaci.

 

     Art. 9. Ricognizione.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ARPAT, effettua, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, la ricognizione di cui all'art. 03, comma 2, della legge n. 61/94 al fine di definire gli obiettivi del controllo ambientale per il territorio di competenza dell'ARPAT e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria dell'ARPAT e delle sue articolazioni.

 

     Art. 10. Competenze della Regione.

     1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza della Regione sull'ARPAT:

     1) compete al Consiglio regionale l'approvazione dei seguenti atti:

     a) programma di attività triennale e annuale;

     b) bilancio di previsione triennale e annuale;

     c) conto consuntivo.

     2) compete alla Giunta regionale l'approvazione dei seguenti atti:

     a) regolamento di disciplina dell'attività;

     b) struttura operativa centrale e periferica;

     c) dotazione organica;

     d) impegni di spesa pluriennali.

     2. La Giunta regionale emana direttive circa le attività ispettive ed esercita funzioni di vigilanza per il buon andamento generale dell'ARPAT.

     3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituito un Comitato per il controllo di qualità delle attività e delle prestazioni dell'ARPAT che riferisce periodicamente alla Giunta regionale. Il Comitato è composto da tre esperti in materie ambientali e sanitarie di cui due designati dalla Giunta regionale che individua tra essi il Presidente, ed uno dalla sezione regionale dell'URPT. I componenti durano in carica cinque anni, e ad essi spettano i medesimi emolumenti previsti dalla presente legge per i revisori dei conti.

 

     Art. 11. Conferenza regionale.

     1. La Giunta regionale, al fine di definire gli obiettivi generali e di predisporre le direttive di cui all'art. 2, ricerca la collaborazione delle Province e degli altri enti locali.

     2. A tal fine è istituita una Conferenza regionale, con compiti generali di consulenza e di indirizzo, composta dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori all'ambiente e alla sanità e sicurezza sociale, dai Presidenti delle Province o da assessori da loro delegati, da tre membri designati dalla sezione regionale dell'ANCI, e da un membro designato dalla sezione regionale dell'UNCEM. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato. I membri designati durano in carica quattro anni.

     3. La Giunta regionale acquisisce i pareri della Conferenza in ordine ai programmi di attività annuali e triennali, ai bilanci di previsione annuali e triennali e al conto consuntivo e li trasmette al Consiglio regionale. La Giunta regionale acquisisce altresì parere della Conferenza in ordine agli atti di cui all'art. 10, comma 1, punto 2.

 

     Art. 12. Direttore generale.

     1. Il direttore generale:

     a) rappresenta legalmente l'ARPAT ed esercita tutti i poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione;

     b) predispone ed adotta i programmi di attività triennali e annuali, i bilanci di previsione triennali ed annuali, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, la struttura operativa, la dotazione organica;

     c) sovraintende all'attuazione dei programmi e ne assicura la gestione;

     d) determina, sulla base del programma annuale, la distribuzione delle risorse ai dipartimenti provinciali in rapporto ai programmi assegnati a ciascuno di essi.

     2. Il direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dalla Giunta regionale, tra soggetti di età non superiore ai 65 anni, in possesso di idoneo diploma di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta. In sede di prima applicazione, il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.

     4. I contenuti del contratto devono fare riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Toscana, in quanto compatibili.

     5. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi, ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti.

     5 bis. Il Direttore Generale dell'A.R.P.A.T., qualora proveniente da Ente Pubblico è collocato in aspettativa senza assegni. La contribuzione per detto periodo, considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza con mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP, è versata nella misura dovuta dall'Ente Pubblico di provenienza, ai sensi del comma 11 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, con diritto di rivalsa nei confronti dell'A.R.P.A.T [5].

     6. Per la nomina a direttore generale si applicano le incompatibilità di cui alla L.R. 8 marzo 1979, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

     7. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale, al momento della nomina, spetta al Presidente della Giunta regionale. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Il direttore generale è dichiarato decaduto decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse ovvero siano state dichiarate inaccoglibili le eventuali controdeduzioni da lui presentate.

     8. La decadenza dalla nomina del direttore generale avviene altresì nei casi in cui ricorrano gravi motivi, compreso il verificarsi di grave disavanzo di gestione, o reiterate violazioni di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, dichiara la decadenza e provvede alla risoluzione del contratto.

 

     Art. 13. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, iscritti nel registro dei revisori previsto dall'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, proposta dalla Giunta stessa, che ne individua il presidente, e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

     3. Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende unità sanitarie locali della Toscana.

     4. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annuaria al 10% degli emolumenti spettanti al direttore generale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri membri.

 

     Art. 14. Direttore tecnico e direttore amministrativo.

     1. Il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo che sono responsabili nei confronti del medesimo. I direttori tecnico e amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale; essi esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti del direttore generale stesso.

     2. Ai direttori tecnico e amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; a tale rapporto di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12 commi 5, 5 bis, 6, 7 e 8, intendendosi sostituito il direttore generale alla Giunta regionale e al suo Presidente. L'emolumento dei direttori tecnico e amministrativo non può superare il 70% di quello stabilito per il direttore generale [6].

     3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo devono essere in possesso di idoneo diploma di laurea e di qualificata esperienza di almeno cinque anni in direzione, rispettivamente tecnica e amministrativa, di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

 

     Art. 15. Comitato tecnico dell'ARPAT.

     1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue responsabilità, istituisce e presiede un comitato tecnico, composto dai responsabili dei settori tecnici di cui all'art. 19 e dai responsabili dei dipartimenti provinciali di cui all'art. 20. Alle riunioni partecipano di diritto il direttore tecnico ed il direttore amministrativo.

     2. Il comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti di cui all'art. 10, comma 1, punto 2, lettera d) e all'art. 12, comma 1, lettera b) ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAT.

     3. Il comitato tecnico esprime parere in ordine alle decisioni di cui all'art. 25, comma 4.

     4. Il regolamento dell'ARPAT definisce le forme di autonomia a cui assoggettare i finanziamenti destinati alle attività dei dipartimenti provinciali di cui all'art. 20.

 

     Art. 16. Partecipazione, informazione e relazioni sindacali.

     1. Per assicurare la partecipazione delle rappresentanze sociali alla definizione degli obiettivi dell'attività dell'ARPAT, in conformità a quanto disposto dall'art. 01, comma 3, della legge 61/94, lo schema dei programmi triennale ed annuale, nonchè gli atti fondamentali, sono sottoposti, a cura del direttore generale, in apposita conferenza, all'esame delle rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni dei consumatori.

     2. Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, alle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, è assicurata la diffusione delle informazioni raccolte dal sistema informativo dell'ARPAT.

     3. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dei diritti di consultazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dagli accordi di lavoro.

 

     Art. 17. Comitato provinciale.

     1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui all'art. 5, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle strutture periferiche dell'ARPAT con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali, è costituito un comitato provinciale con il compito di:

     a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali che saranno valutate dal direttore generale nell'elaborazione dei programmi annuali di attività delle strutture periferiche;

     b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

     2. Il Comitato provinciale ha sede presso la Provincia ed è presieduto dal Presidente della Provincia o dall'Assessore da lui delegato. Il Comitato è così composto:

     a) dirigente responsabile del settore ambientale della Provincia;

     b) direttore della struttura periferica dell'ARPAT;

     c) dirigenti responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali della Provincia.

     3. Il comitato provinciale è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta di uno dei suoi componenti.

     4. Il Presidente del comitato invita di volta in volta alle riunioni le amministrazioni comunali interessate.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CENTRALE DELL'ARPAT E ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

 

     Art. 18. Struttura dell'ARPAT.

     1. L'ARPAT si compone:

     a) di una struttura centrale con valenza regionale;

     b) di strutture periferiche con valenza territoriale denominate dipartimenti provinciali.

     2. I dipartimenti provinciali operano sotto la responsabilità di un dirigente, individuato dal direttore generale dell'ARPAT tra i responsabili delle strutture presenti, che ha il compito di garantire la massima integrazione tra le unità operative evitando qualsiasi duplicazione di strumentazione e assicurando il pieno utilizzo integrato di tutte le risorse esistenti. Il responsabile del dipartimento provvede al controllo del corretto svolgimento delle attività analitiche e del funzionamento delle strutture di laboratorio e garantisce che le strutture operative forniscano le prestazioni necessarie alle attività complessive dei dipartimenti.

     3. Il responsabile del dipartimento provinciale garantisce, per quanto di competenza dell'ARPAT, le attività in forma integrata dei dipartimenti di protezione ambientale e delle unità operative dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.

     4. Il personale individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2, e che appartiene alle unità operative/sezioni indicate nell'allegata tabella "A" è alle dipendenze organiche e funzionali dell'Azienda unità sanitaria locale e, limitatamente allo svolgimento dei compiti che comportano integrazioni operative con il dipartimento provinciale dell'ARPAT, alle dipendenze funzionali dell'ARPAT stessa.

 

     Art. 19. Organizzazione dei settori tecnici dell'ARPAT.

     1. In fase di prima attuazione della presente legge, la struttura operativa centrale dell'ARPAT è costituita dai seguenti settori tecnici:

     a) settore "promozione e produzione delle attività e dei servizi";

     b) settore "sistema informativo ambientale";

     c) settore "innovazione tecnologica, sviluppo e ricerca ambientale";

     d) settore "documentazione, educazione, informazione e comunicazione".

     e) settore "funzioni in materia fitosanitari" [7].

     2. I compiti e l'organizzazione dei singoli settori tecnici sono definiti dal regolamento di disciplina dell'attività dell'ARPAT.

 

     Art. 20. Istituzione dei dipartimenti provinciali per la protezione ambientale.

     1. In ciascuna provincia della Toscana sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAT.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto, previa ricognizione, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale, provvede a dotare i dipartimenti di cui al comma 1, delle risorse necessarie per l'espletamento delle attività mediante trasferimento del personale che svolge in via esclusiva o prevalente compiti rientranti nelle competenze dell'ARPAT e all'assegnazione di quello appartenente alle unità operative/sezioni di cui all'allegata tabella "A", nonchè all'attribuzione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione finanziaria propri dei servizi multizonali di prevenzione di cui alla L.R. 7 maggio 1985, n. 60, alla data dell'1 gennaio 1994.

     3. Con lo stesso atto di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede al trasferimento per quanto concerne il personale, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di controllo ambientale.

 

     Art. 21. Compiti e organizzazione dei dipartimenti provinciali.

     1. I dipartimenti provinciali per la protezione ambientale sono articolati nelle unità operative determinate ai sensi dell'art. 22. Le unità operative agiscono tramite il responsabile del dipartimento provinciale per la protezione ambientale ai fini dell'integrazione e del coordinamento con le unità operative del dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.

     2. Il direttore generale dell'ARPAT, in fase di prima attuazione della presente legge, al fine della migliore gestione delle risorse, e sulla base delle apparecchiature e delle competenze assegnate ai singoli dipartimenti provinciali, individua forme di specializzazione in capo ai singoli dipartimenti su temi specifici.

     3. Il direttore generale persegue l'obiettivo di realizzare una rete regionale di alta specializzazione su tutte le tematiche, anche complesse, attinenti la protezione ambientale: tale specializzazione sarà conseguita solo da alcuni presidi con bacino di utenza più ampio di quello previsto all'art. 20 che, per alcune specializzazioni, può essere coincidente con il territorio regionale.

     4. L'eventuale articolazione dei dipartimenti provinciali in servizi sub-provinciali o locali è adottata dal direttore generale dell'ARPAT per realizzare gli obiettivi di protezione ambientale definiti dal piano triennale e dai programmi annuali.

     5. Il direttore generale dell'ARPAT ha altresì la facoltà di proporre alla Giunta regionale l'eventuale accorpamento di determinate funzioni in servizi interprovinciali, qualora ciò sia richiesto da particolari esigenze derivanti dalla struttura fisica ed economica del territorio. La Giunta regionale verifica l'economicità delle soluzioni proposte e l'intesa su di esse degli enti locali interessati.

 

     Art. 22. Struttura operativa del dipartimento provinciale per la protezione ambientale.

     1. L'assetto organizzativo dei dipartimenti provinciali dell'ARPAT, comunque strutturati in unità operative, è definito anche sulla base della ripartizione di specializzazioni prevista dall'art. 21, dal regolamento di disciplina dell'attività dell'ARPAT; l'attivazione delle unità operative deve comunque avvenire in maniera tale da favorire il lavoro dipartimentale privilegiando l'istituzione di unità operative tematiche sulle attività prevalenti assegnate ai dipartimenti provinciali dell'ARPAT.

     2. Nell'ambito di ciascun dipartimento per la protezione ambientale, ai fini di assicurare un esercizio coordinato delle attività di tutte le unità operative presenti, sia afferenti ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali sia ai dipartimenti territoriali dell'ARPAT, è istituito il comitato tecnico provinciale, composto da tutti i responsabili delle unità operative presenti nel dipartimento e diretto dal responsabile del dipartimento stesso.

     3. L'attività del dipartimento per la protezione ambientale è organizzata anche mediante gruppi di lavoro su specifici progetti sulla base delle decisioni assunte dal responsabile di dipartimento; tali gruppi di lavoro possono coinvolgere operatori di tutte le unità operative presenti nel dipartimento.

     4. Il comitato tecnico provinciale di cui al comma 2 esprime il proprio parere sui programmi relativi agli acquisti delle attrezzature di laboratorio.

 

     Art. 23. Nomina del responsabile del dipartimento provinciale dell'ARPAT.

     1. Il direttore generale dell'ARPAT nomina il responsabile del dipartimento provinciale tra gli apicali delle unità operative in esso presenti. Tale responsabile rimane in carica per un periodo di tempo pari a quello del direttore generale.

 

Titolo IV

PERSONALE, FINANZIAMENTO, CONTABILITA' PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO DELL'ARPAT

 

     Art. 24. Dotazione organica, stato giuridico e trattamento economico del personale.

     1. Alla dotazione organica dell'ARPAT si provvede esclusivamente, in fase di prima attuazione della presente legge, mediante le assegnazioni ed i trasferimenti di cui all'art. 20, commi 2 e 3.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 03, comma 2, della legge 61/94, il direttore generale approva la dotazione organica dell'ARPAT. Sulla base di essa la Giunta regionale può trasferire nell'organico dell'ARPAT:

     a) personale del ruolo organico della Regione;

     b) personale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario;

     c) personale operante presso aziende dipendenti.

     3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 al personale dell'ARPAT è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

     3 bis. Il personale dipendente dall'ARPAT è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'Inpdap [8].

     4. Al personale ispettivo dell'ARPAT incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale di cui all'art. 2 bis della legge 61/94.

     5. La Giunta regionale per soddisfare individuate esigenze della struttura operativa dell'ARPAT, può a richiesta del direttore generale, deliberare l'assunzione di personale con contratto di diritto privato a norma di quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 9 novembre 1994 n. 81.

     6. Il direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia, acquisire consulenze professionali con le modalità e i vincoli previsti dalla legislazione regionale in materia.

     7. Gli enti locali individuano il personale, per i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie adibiti al 1 gennaio 1994 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPAT della presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAT. Per il loro definitivo trasferimento all'ARPAT si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, previa intesa con gli enti locali interessati.

     8. Il personale dei servizi delle Aziende unità sanitarie locali addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPAT nonchè il personale Del CEDOC può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPAT e le Aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

 

     Art. 25. Finanziamento dell'ARPAT.

     1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da:

     a) un contributo annuale per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), comprese le spese di personale e di beni e servizi [9];

     b) gli introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale;

     c) i finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali ed eventuali altre risorse per contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

     d) le somme stanziate nei bilanci di Regione, Province e Comuni per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPAT;

     e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità e quelli per attività di consulenza e di supporto richieste da enti pubblici;

     f) proventi derivanti da informazioni specialistiche fornite a terzi in forma di consulenza.

     2. Ai fini della determinazione della quota del Fondo Sanitario Regionale, di cui alla lettera a) del comma 1, da assegnare all'A.R.P.A.T. per tutte le funzioni trasferite dalla Regione e dalle Aziende U.S.L., comprese le spese di personale beni e servizi, sono fissate le seguenti aliquote del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla Regione Toscana al netto delle compensazioni interregionali: per l'anno 1999 - 0,75%, per l'anno 2000 - 0,84%, per l'anno 2001 - 0,92% a decorrere dall'anno 2002 - 1%. Le entrate di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono determinate sulla base degli accordi di programma e delle convenzioni di cui all'art. 5 [10].

     3. Le tariffe per le prestazioni dell'ARPAT sono determinate dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornite dalle rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 comma 4.

     4. Il programma annuale definisce le quote parti di finanziamento che devono essere destinate alle attività di prevenzione collettiva nei dipartimenti provinciali e nelle loro articolazioni, al fine di garantire livelli adeguati di attività.

 

     Art. 26. Gestione economica-finanziaria.

     1. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende unità sanitarie locali.

     2. Il regolamento di disciplina dell'attività dell'ARPAT definisce anche la dotazione strumentale e la contabilità dell'ARPAT, individuando i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

 

     Art. 27. Sistema informativo.

     1. L'ARPAT gestisce gli archivi, i flussi, le procedure informatizzate, i sistemi e le reti costituenti il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). La progettazione e realizzazione del sistema è effettuata in collaborazione con i dipartimenti regionali competenti.

     2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del sistema informativo nazionale ambientale. A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli uffici regionali. A livello locale il SIRA si raccorda e coopera con i sistemi informativi delle Provincie, dei Comuni e delle Aziende unità sanitarie locali.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. Modifiche ed integrazioni agli artt. 3, 4 e 6 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69, "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie". [11]

 

     Art. 29. Prima costituzione del settore tecnico "documentazione".

     1. In fase di prima attuazione della presente legge il settore tecnico documentazione, educazione, informazione e comunicazione di cui alla lettera d) dell'art. 19, comma 1, è costituito dal CEDOC - Centro regionale di documentazione - organizzato ai sensi della L.R. 7 maggio 1985, n. 60. Il personale e le dotazioni mobiliari e finanziarie del CEDOC sono attribuite alla struttura centrale dell'ARPAT, con la stessa delibera della Giunta regionale di cui all'art. 20, comma 2.

     2. Il regolamento di cui all'art. 11 disciplina le modalità dell'erogazione delle prestazioni, comprese quelle a titolo gratuito, nei confronti del servizio sanitario e della Regione Toscana.

     3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali si avvalgono, sulla base degli accordi e dei programmi di cui al comma 2, della collaborazione del CEDOC e concorrono, secondo modalità da definire nel regolamento di disciplina dell'attività dell'ARPAT, alla programmazione annuale delle attività stesse.

 

     Art. 30. Prima costituzione del collegio dei revisori.

     1. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 il collegio dei revisori dei conti è nominato tra esperti di comprovata capacità professionale nei settori finanziario, economico, contabile e amministrativo.

 

     Art. 31. Contributo regionale.

     1. Per l'esercizio 1995 la Regione eroga all'ARPAT un contributo ordinario a copertura delle spese di gestione di L. 400.000.000.=

     2. A tal fine, è disposta la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa:

     In diminuzione

     Cap. 12522

     Spese per interventi previsti dall'art. 2

lett. n) della L.R. 12.1.95 n. 4, nonchè per gli

interventi previsti dall'art. 3 della L.R., L. 400.000.000.=

     Di nuova istituzione

     Cap. 2310

     Contributo ordinario per le spese di gestione

dell'ARPAT (art. 30 L.R.), L. 400.000.000.=

     Per gli esercizi successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.

     3. In fase di prima attuazione le quote di cui alla lett. a) del comma primo dell'art. 25 sono calcolate sulla base della ripartizione alla data del 31.12.1994. Tali quote sono considerate a copertura dei costi sostenuti per le prestazioni di cui al comma terzo dell'art. 6, erogate dall'ARPAT in favore delle Aziende unità sanitarie locali.

 

     Art. 32. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate tutte le norme della L.R. 7 maggio 1985, n. 60 in contrasto con la presente legge.

 

 

Tabella "A" ex artt. 18 e 20:

UNITA' OPERATIVE/SEZIONI

- Ingegneria impiantistica

- Ingegneria mineraria

- Zoologia

- Tossicologia industriale

- Igiene industriale

- Biotossicologia, in quota parte: 50%


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 22 giugno 2009, n. 30.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 marzo 1996, n. 26.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 marzo 1996, n. 26.

[4] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 aprile 2000, n. 57, come corretto da errata corrige pubblicato nel B.U. 31 ottobre 2000, n. 30.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 28 marzo 1996, n. 26 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 73.

[6] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 marzo 1996, n. 26.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 1996, n. 26.

[8] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 marzo 1996, n. 26.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 2001, n. 50.

[10] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[11] Il testo è riportato nella L.R. 17 ottobre 1983, n. 69.