§ 5.1.30 - L.R. 14 aprile 1995, n. 64.
Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:14/04/1995
Numero:64


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Definizione delle attività).
Art. 3.  (Nuovi edifici rurali).
Art. 4.  (Programma di miglioramento agricolo ambientale).
Art. 5.  (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola).
Art. 5 bis.  (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola).
Art. 5 ter.  (Mutamento delle destinazioni d'uso).
Art. 6.  (Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse).
Art. 7.  (Compiti di coordinamento delle Provincie).
Art. 8.  (Regolamento di attuazione).
Art. 9.  (Norme transitorie e di prima applicazione).
Art. 10.  (Abrogazioni).
Art. 11.  Modifiche e integrazioni.


§ 5.1.30 - L.R. 14 aprile 1995, n. 64. [1]

Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 31).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione). [2]

     1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani. La presente Legge costituisce integrazione e specificazione dei principi generali contenuti nella Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio.

     2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate, sulla base delle prescrizioni e della disciplina dei sistemi urbani, rurali e montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla L.R. 16/1/95, n. 5, recante "Norme per il governo del territorio", dal piano regolatore generale comunale di cui all'art. 23 della stessa legge.

     3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art. 39 della Legge regionale citata, la presente legge si applica alle aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto D.M..

     4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Con apposite varianti, i Comuni possono promuovere la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) e il Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.), di cui alla L.R. 5/95, determinano i parametri in base ai quali gli strumenti urbanistici comunali generali, di cui all'art. 23 della medesima legge, individuano la esclusività o la prevalenza della funzione agricola, in relazione alle caratteristiche produttive e alle funzioni di presidio ambientale e paesaggistico.

 

     Art. 2. (Definizione delle attività). [3]

     1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

     2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a quelle agricole, oltre all'agriturismo, le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:

     a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;

     b) le attività faunistico-venatorie;

     c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

     3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.

 

     Art. 3. (Nuovi edifici rurali). [4]

     1. I nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 16.1.1995 n. 5.

     2. L'azienda agricola per realizzare nuovi edifici rurali deve mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:

     a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;

     b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

     c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

     d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

     e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;

     f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

     3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 2.

     4. Le Province, col Piano Territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, possono stabilire superfici fondiarie minime diverse da quelle definite al comma 2; con tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:

     a) prodotto lordo vendibile

     b) impegno di manodopera

     c) tipologie produttive.

     5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente alle aziende presentatrici dei programmi di cui all'art. 4, se approvati. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui all'art. 4 a titolo di compravendita o ad altro titolo che abiliti al conseguimento della concessione edilizia. non sono consentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.

     5 bis. Il divieto di cui al comma 5 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per la conduzione del fondo, così come stabiliti dalla Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 7, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Tale circostanza deve risultare nell'atto di trasferimento. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione della Provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso i programmi di cui all'articolo 4, che la indispensabilità delle nuove costruzioni sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed alle costruzioni in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale.

     5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis si applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, abilitino al conseguimento della concessione edilizia.

     6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine, quelli derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:

     a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;

     b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;

     c) procedure espropriative;

     d) successioni ereditarie;

     e) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge;

     f) cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori a titolo principale.

     7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita alle esigenze degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, così come definiti dalla L.R. n. 12.1.1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.

     8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche l'eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è di mq 110 di superficie dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.

     9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4.

     10. La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di animali minori individuati dal regolamento, nonché della cinotecnica e dell'acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile.

     11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 1, quarto comma.

     12. E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e nei casi disciplinati dalle apposite varianti di cui al comma 4 dell'art. 1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L'installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale l'interessato dichiari:

     a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;

     b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13;

     c) il rispetto delle norme di riferimento;

     d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

     13. La realizzazione di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo predeterminato superiore all'anno con le caratteristiche costruttive di cui al comma precedente, è ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma 12. Negli altri casi, per la realizzazione delle serre si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

 

     Art. 4. (Programma di miglioramento agricolo ambientale). [5]

     1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo di cui al comma 11, nonché gli interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.

     2. Il programma contiene:

     a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda;

     b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

     c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;

     d) l'individuazione degli edifici esistenti e da realizzare e delle relative superfici fondiarie collegate;

     e) l'individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;

     f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

     3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma.

     4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il programma può essere modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.

     5. Il programma è approvato dal Comune, secondo il procedimento e nei termini indicati nel comma 5 bis, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e foreste. Tale parere consiste:

     a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi colturali e non a singole colture;

     b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali e idrogeologici;

     c) nella verifica di conformità con il P.T.C., di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995, n. 5.

     5 bis. Il responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove occorra, a richiedere all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza indicata dal Comune. La richiesta di documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere. Il parere può essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se l'ente delegato è la Comunità Montana, in modo da conseguire contestualmente il parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c) del comma 5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento trasmette gli atti all'organo comunale competente, il quale si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Quest'ultimo termine è innalzato a 45 giorni qualora il programma abbia valore di strumento urbanistico attuativo. Se l'interessato presenta contestualmente al programma le relative domande di concessione edilizia, il Comune provvede al rilascio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al sesto comma.

     6. L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:

     a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di cui all'art. 5, quarto comma, lettere a) e b);

     b) di non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attività agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell'art. 2, e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;

     c) di non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultimazione;

     d) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

     e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;

     f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e);

     g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

     Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.

     7. Il programma ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della L.R. 16.1.1995, n. 5, nei casi individuati dagli strumenti urbanistici generali comunali ed è corredato dagli elaborati necessari. Fino alla suddetta individuazione il programma ha comunque valore di piano attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali per una volumetria superiore ai 600 mc. attraverso interventi di nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie.

     8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di più aziende agricole, riferite alle attività di cui all'art. 2, è proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legate rappresentante delle stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale impegnano contestualmente le aziende interessate.

 

     Art. 5. (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola). [6]

     1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.

     2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, sempreché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

     a) restauro e risanamento conservativo;

     b) ristrutturazione edilizia;

     c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lett. a) e b).

     3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, "una tantum", per le residenze rurali, fino ad un massimo di 100 mc, e per gli annessi di aziende agricole del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc, e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purché tali interventi non comportino un aumento delle unità abitative.

     4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:

     a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al terzo comma;

     c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3, comma 2.

 

     Art. 5 bis. (Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola). [7]

     1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli ammessi dalla disciplina di cui al quarto comma dell'art. 1. Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici di cui al Capo III della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5.

     2. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si applica la disciplina prevista nell'art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 4.

 

     Art. 5 ter. (Mutamento delle destinazioni d'uso). [8]

     1. Gli interventi edilizi di cui al comma 2 dell'art. 5 bis che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10.2.1979, n. 10, e ai sensi dell'art. 4 della presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.

     2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ha., la convenzione o l'atto d'obbligo impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Se le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte dei richiedente, contabilizzate a prezzi correnti al momento della richiesta della concessione, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi dei comma 3, è dovuta al Comune la relativa differenza.

     3. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ha., in luogo della convenzione indicata nel primo gomma, sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

     4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

     5. Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.

 

     Art. 6. (Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse). [9]

     1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell'acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni provvedono con apposite varianti agli strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 7. (Compiti di coordinamento delle Provincie). [10]

     1. Le Province nel Piano Territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, definiscono indirizzi, criteri e parametri per:

     a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola;

     b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale;

     c) l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 4 comma 2 lettera b);

     d) l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che comporta il mutamento della destinazione d'uso agricola; delle pertinenze minime di tali edifici; degli oneri da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali pertinenze;

     e) l'omogeneità dei contenuti delle convenzioni e degli atti d'obbligo di cui all'art. 4 comma 6;

     f) l'individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei casi indicati negli articoli 5 bis e 5 ter;

     g) l'individuazione delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 3, quarto comma;

     h) l'individuazione dei rapporti fra edifici superfici fondiarie di cui all'art. 3, comma 5 bis.

 

     Art. 8. (Regolamento di attuazione).

     1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.

 

     Art. 9. (Norme transitorie e di prima applicazione). [11]

     1. La disciplina speciale approvata ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 1 e del comma terzo dell'art. 4 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, nonché la disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. 21 Maggio 1980, n. 59, contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, prevale sulle disposizioni della presente legge fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla L.R. 16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l'articolo 4, commi 5 e 5 bis, concernenti le modalità di approvazione del programma di miglioramento agricolo ambientale.

     2. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e agli atti d'obbligo unilaterali sottoscritti in base alle disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 10.

     3. Ai piani aziendali di cui alla L.R. 10/1979 ed alle richieste di concessione edilizia presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.

     4. In prima attuazione, le Province definiscono gli indirizzi, i criteri e i parametri elencati nell'art. 7 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche indipendentemente dal P.T.C.. Fino a tale definizione le superfici fondiarie per la realizzazione degli annessi agricoli, previste dall'art. 3, comma 2, sono ridotte alla metà.

     5. Il mantenimento delle serre già installate ai sensi della L.R. 19 Febbraio 1979. n. 10, secondo comma, lett. a), dell'art. 7, è consentito a condizione che sia effettuata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge [12], la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 12.

 

     Art. 10. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

     a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, recante "norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole" e successive modifiche e integrazioni;

     b) il 3° ed il 5° comma dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente";

     c) l'art. 9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in materia di agevolazioni contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli;

     d) il comma 5° dell'art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";

     e) il comma 8 dell'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche".

 

     Art. 11. Modifiche e integrazioni. [13]


[1] Legge abrogata dall’art. 204 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, con la decorrenza ivi indicata; il regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 1/2005 è stato adottato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[12] Comma così modificato per effetto dell'art. unico della L.R. 27 novembre 1997, n. 88.

[13] Modifica le seguenti LL.RR.: 21 maggio 1980 n. 59, 13 aprile 1982 n. 31, 20 giugno 1988 n. 46, 23 gennaio 1989 n. 10, 26 maggio 1993 n. 34, 17 ottobre 1994 n. 76, 16 gennaio 1995 n. 5.