§ 4.1.23 - L.R. 3 novembre 1979, n. 53.
Norme di attuazione della legge 4-8-1978, n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/11/1979
Numero:53


Sommario
Art. 1.      La Regione Toscana, tenuti presenti i principi ed i criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, persegue il fine della massima utilizzazione delle risorse dell'agricoltura, favorendo il [...]
Art. 2.      La determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione produttiva, è effettuata dalla provincia, con deliberazione
Art. 3.      I Comuni eseguono, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il censimento e la classificazione delle terre incolte o abbandonate; provvedono altresì agli aggiornamenti annuali [...]
Art. 4.      Alla domanda di assegnazione delle terre di cui all'art. 1 presentata dai soggetti che intendono coltivarle devono essere allegati una dichiarazione di impegno alla coltivazione e un piano di [...]
Art. 5.      Le Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440, sono presiedute dal presidente della Provincia
Art. 6.      L'inventario dei beni riferibili ai terreni assegnati con decreto di cui all'art. 4 della presente legge, è effettuato dall'ente delegato ai sensi dell'art. 6 bis
Art. 6 bis. 
Art. 7.      Presso ogni Comune è istituita una Commissione con i seguenti compiti:
Art. 8.      La Regione provvede alla spesa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3
Art. 9.      Ai fini della rimessa a coltura e del miglioramento dei terreni incolti, abbandonati od insufficientemente coltivati la domanda di assegnazione delle terre può essere avanzata anche dall'Ente [...]
Art. 10.      Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone di affitto determinato ai sensi della legge 11-2-1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.      Per realizzare i piani di ripristino e di utilizzazione agraria dei terreni agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o
Art. 12.      Nella concessione dei finanziamenti previsti dal precedente art. 11 è data precedenza ai coltivatori diretti singoli od associati, alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani [...]
Art. 13.      Per i giovani, in età tra i 15 e i 35 anni, effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole, [...]
Art. 14.      Nell'ipotesi in cui l'assegnazione verta su terreni appartenenti a piccoli proprietari, il cui reddito annuo complessivo non superi i sei milioni di lire, il termine di cui all'art. 4, ultimo [...]
Art. 15.      Le funzioni della Regione relative all'applicazione della presente legge, salvo quelle espressamente attribuite al Consiglio regionale, al Presidente della Regione, ai Comuni od ad altri [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi allocati in appositi capitoli istituiti nel bilancio dell'esercizio 1979 e in quelli seguenti determinati [...]
Art. 17.  Norma transitoria.


§ 4.1.23 - L.R. 3 novembre 1979, n. 53. [1]

Norme di attuazione della legge 4-8-1978, n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

 

Art. 1.

     La Regione Toscana, tenuti presenti i principi ed i criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, persegue il fine della massima utilizzazione delle risorse dell'agricoltura, favorendo il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai fini anche della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     La determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione produttiva, è effettuata dalla provincia, con deliberazione [2] da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

     Alla deliberazione di cui sopra, chiunque vi abbia interesse, può presentare le proprie osservazioni alla provincia [2] entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma precedente, comunque non inferiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Sulle osservazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 4-8-1978, n. 440, delibera in via definitiva la Provincia [2].

 

     Art. 3.

     I Comuni eseguono, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il censimento e la classificazione delle terre incolte o abbandonate; provvedono altresì agli aggiornamenti annuali degli elenchi relativi.

     Per il censimento e gli aggiornamenti annuali di cui al comma precedente, i Comuni si avvalgono di una Commissione costituita ai sensi del successivo art. 7.

     Gli elenchi dei terreni censiti, deliberati dal Comune dovranno essere esposti per 30 giorni all'Albo comunale, inviati alle Organizzazioni sindacali. cooperative e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale e comunicati ai proprietari inseriti negli elenchi medesimi.

     I proprietari e gli aventi diritto inclusi negli elenchi, le Organizzazioni sindacali, cooperative e professionali agricole possono, con istanza rivolta al Sindaco, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi di cui al comma precedente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo comunale.

     Le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative possono altresì chiedere, entro i termini di cui al comma precedente, l'aggiunta di terreni non indicati nei suddetti elenchi. Analoga facoltà è concessa a chiunque ritenga che i suoi terreni debbano essere inclusi negli stessi elenchi.

     La richiesta di cancellazione o inclusione di terreni dovrà essere corredata di opportuna documentazione.

     Il comune delibera, entro i successivi 30 giorni, sulle istanze di cui ai precedenti IV e V comma.

     Il Comune delibera in via definitiva l'approvazione degli elenchi stessi che dovranno essere pubblicati all'Albo comunale.

     Ai proprietari e agli aventi diritto è notificata la inclusione negli elenchi definitivi nei modi di legge.

 

     Art. 4.

     Alla domanda di assegnazione delle terre di cui all'art. 1 presentata dai soggetti che intendono coltivarle devono essere allegati una dichiarazione di impegno alla coltivazione e un piano di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni.

     Detta domanda rivolta al Presidente della Regione è presentata all'ente delegato ai sensi dell'art. 6 bis competente territorialmente in relazione all'ubicazione dei terreni [3]. Della domanda di assegnazione l'ente delegato [3/a] ne dà notifica, nei modi di legge, ai proprietari ed agli aventi diritto.

     I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere all'ente delegato [3/a], entro 45 giorni dalla notifica delle domande dei richiedenti, di coltivare direttamente le terre richieste allegando alla istanza il piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale e concordato con l'ente delegato [3/a] il quale ne accerta la esecuzione.

     L'ente delegato [3/a] delibera sul piano di sviluppo aziendale presentato dai proprietari e aventi diritto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

     La dimostrazione dell'effettivo inizio delle operazioni previste dal piano, entro 60 giorni dall'approvazione, salvo motivo di forza maggiore, comporterà la cancellazione dagli elenchi comunali di cui all'art. 3 della presente legge.

     Nel caso in cui i proprietari e gli aventi diritto non chiedano di realizzare direttamente il piano di sviluppo aziendale, oppure motivatamente detto piano non venga approvato dall'ente delegato [3/a] o qualora i proprietari e gli aventi diritto non realizzino il piano stesso, l'ente delegato [3/a], sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, esprime il parere entro 30 giorni sul piano di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni presentato dai richiedenti l'assegnazione e trasmette entro i successivi 5 giorni la domanda di assegnazione delle terre, corredata della documentazione di cui al presente articolo, alla Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 4- 8-1978, n. 440 per il parere di merito.

     Il parere della Commissione Provinciale deve essere emesso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda trasmessa dall'ente delegato [3/a] nel rispetto del principio del contraddittorio.

     Tale parere è trasmesso dalla Commissione Provinciale al Presidente della Regione, il quale, in conformità al parere della Commissione, emana il relativo decreto.

 

     Art. 5.

     Le Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440, sono presiedute dal presidente della Provincia [4], o da un suo delegato; funge da segretario, senza diritto di voto, un dipendente in servizio presso la provincia [4] di livello non inferiore al quinto.

     Le Commissioni hanno sede presso le province [4].

     Nella assegnazione dei terreni di cui all'art. 1 si osservano le precedenze indicate all'art. 5, V comma, della legge 4-8-1978, n. 440.

 

     Art. 6.

     L'inventario dei beni riferibili ai terreni assegnati con decreto di cui all'art. 4 della presente legge, è effettuato dall'ente delegato ai sensi dell'art. 6 bis [4].

 

     Art. 6 bis. [5]

     1. Le funzioni attribuite agli enti delegati ai sensi degli artt. 4 e 6 della presente legge sono esercitate:

     a) dalle comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 12-6-1981, n. 52, per i rispettivi territori;

     b) dalle province, per i restanti territori.

     2. Nei casi di cui alla lett. b) del precedente comma, le funzioni sono subdelegate dalle province alle singole associazioni intercomunali istituite ai sensi della L.R. 17 agosto 1979, n. 37 ovvero, per il medesimo ambito territoriale, ad altre forme associative dei comuni, in conformità ai principi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 1986, n. 12. La subdelega è disposta qualora tutti i comuni dell'area interessata ne facciano espressa richiesta, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

     3. La provincia, su richiesta dei comuni interessati, previa deliberazione dei rispettivi consigli, ha inoltre la facoltà di disporre la subdelega delle funzioni suddette a favore di forme associative dei comuni, per ambiti territoriali diversi da quelli di cui al precedente comma.

     4. Le province deliberano la subdelega di cui ai precedenti comma e inviano i relativi atti alla Giunta regionale corredandoli con il proprio parere nel merito.

     5. I provvedimenti di subdelega sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Il suddetto atto di approvazione stabilisce i termini iniziali di decorrenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate e la disciplina dei rapporti tra regione, provincia ed ente subdelegato. Stabilisce inoltre le disposizioni di carattere transitorio, in conformità ai principi fissati dalla legge regionale.

 

     Art. 7.

     Presso ogni Comune è istituita una Commissione con i seguenti compiti:

     - collaborare al censimento e agli aggiornamenti annuali delle terre di cui all'art. 1;

     - esprimere il parere sulle istanze di modifica degli elenchi di cui al precedente art. 3;

     - [6].

     La Commissione è formata dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, da due consiglieri di cui uno della minoranza. Fanno parte inoltre della Commissione:

     - due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

     - due rappresentanti dei coltivatori diretti;

     - due rappresentanti della cooperazione agricola;

     - due rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

     designati dalle rispettive organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     La commissione è nominata dal Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica per durata

dell'amministrazione comunale che l'ha nominata fino alla nomina della nuova Commissione.

 

     Art. 8.

     La Regione provvede alla spesa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 [7] nonché alle spese di funzionamento della Commissione comunale di cui al precedente articolo.

     A tal fine con propria deliberazione la Giunta regionale eroga finanziamenti ai Comuni in proporzione alla superficie agraria del Comune risultante dall'ultimo censimento nazionale ed in rapporto a quella inclusa negli elenchi dei terreni censiti nel Comune ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

     La Giunta regionale può altresì concedere anticipazioni ai Comuni.

 

     Art. 9.

     Ai fini della rimessa a coltura e del miglioramento dei terreni incolti, abbandonati od insufficientemente coltivati la domanda di assegnazione delle terre può essere avanzata anche dall'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, dalle Comunità Montane e dai Comuni.

     L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, le Comunità Montane ed i Comuni provvederanno alla rimessa a coltura e al miglioramento dei terreni avuti in assegnazione.

     I terreni rimessi a coltura o migliorati verranno dati, per l'utilizzazione agraria, ai richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo il piano colturale concordato con l'Ente assegnatario. con priorità alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative agricole, alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni e alle cooperative e società semplici di lavoratori.

     Per l'uso dei terreni suddetti i beneficiari devono corrispondere agli Enti un canone annuo pari a quello determinato ai sensi della legge 11-2- 1971, n. 11.

     Il rapporto e le responsabilità nei confronti dei proprietari dei fondi sono riferiti al soggetto titolare della assegnazione attribuita con decreto del Presidente della Regione.

     Gli Enti pubblici possono rivalersi, per il recupero delle spese sostenute, per le trasformazioni e miglioramenti fondiari e agrari eseguiti sui terreni, al netto dei contributi regionali, statali o comunitari, sui soggetti destinatari dell'uso dei terreni anche mediante rateizzazione.

     In casi eccezionali, le terre in concessione all'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale possono essere destinate dall'Ente medesimo, compatibilmente con le necessità della produzione agricolo nazionale e regionale, alla attività dimostrativa e divulgativa agraria anche in collaborazione con Istituti universitari o scuole agrarie esistenti nella Regione.

 

     Art. 10.

     Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone di affitto determinato ai sensi della legge 11-2-1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per quanto concerne i miglioramenti apportati ai beni oggetto dell'assegnazione e connessi alla realizzazione del piano di ripristino ed utilizzazione agraria dei terreni valgono le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 11-2-1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     Per realizzare i piani di ripristino e di utilizzazione agraria dei terreni agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o

insufficientemente coltivati di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interesse sui mutui e prestiti sulla base delle leggi concernenti i finanziamenti pubblici in agricoltura e tenute presenti le norme di cui ai commi successivi.

     Per l'esecuzione delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario ai suddetti assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa. In alternativa ai mutui di cui sopra, ai coltivatori diretti singoli o associati, alle cooperative agricole, ai Comuni, alle Comunità Montane, all'Ente di Sviluppo Agricolo e Forestale possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale.

     Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui può essere concesso fino alla misura stabilita dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 10, lettera a) della legge 10-5-1976, n. 352.

     Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche dai proprietari di terreni o agli aventi diritto che si impegnino a coltivarli ed abbiano approvato il piano di sviluppo aziendale ai sensi dell'art. 4, terzo comma della presente legge.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'art. 18 della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Agli Enti pubblici cui è affidata la gestione dei beni appartenenti al demanio regionale ai sensi della L.R. n. 64/76, possono essere concessi finanziamenti in conto capitale a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei piani di ripristino delle condizioni colturali dei terreni demaniali classificati incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati ai sensi della presente legge.

     Alle operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario previste dalle leggi regionali e quelle previste dagli artt. 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12.

     Nella concessione dei finanziamenti previsti dal precedente art. 11 è data precedenza ai coltivatori diretti singoli od associati, alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13.

     Per i giovani, in età tra i 15 e i 35 anni, effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole, di società semplici di lavoratori agricoli, che abbiano ottenuto la terra incolta, abbandonata od insufficientemente coltivata ai sensi della presente legge, può essere concessa una indennità annua per un periodo non superiore ad un triennio.

     L'ammontare della suddetta indennità e le modalità di concessione saranno determinate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 14.

     Nell'ipotesi in cui l'assegnazione verta su terreni appartenenti a piccoli proprietari, il cui reddito annuo complessivo non superi i sei milioni di lire, il termine di cui all'art. 4, ultimo comma della legge 4- 8-1978, n. 440, è elevato a giorni 90.

     Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione o l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 3 della presente legge riguardi terreni di proprietà di emigrati in Italia o all'estero, si applica quanto disposto nel primo comma dell'art. 8 della legge 4-8-1978, n. 440.

 

     Art. 15.

     Le funzioni della Regione relative all'applicazione della presente legge, salvo quelle espressamente attribuite al Consiglio regionale, al Presidente della Regione, ai Comuni od ad altri soggetti della pubblica amministrazione, sono attribuite alla Giunta regionale.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 4-8-1978, n. 440.

 

     Art. 16.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi allocati in appositi capitoli istituiti nel bilancio dell'esercizio 1979 e in quelli seguenti determinati dal bilancio pluriennale di spesa.

     La legge del bilancio determinerà, per ciascun esercizio, lo stanziamento dei capitoli:

     a) «finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle operazioni relative alle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge»;

     b) «concessione di finanziamenti in conto capitale a favore degli assegnatari di terre per la realizzazione dei piani di ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni»;

     c) «concessione di mutui agevolati a favore degli assegnatari per la attuazione dei piani di ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale da parte dei proprietari od aventi diritto»;

     d) «indennità integrativa per i giovani».

     Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, lettere a), b) e c) per l'esercizio 1979 sarà fatto fronte con i fondi di cui alla L. 27- 12-1977, n. 884 così distinti:

     - per gli interventi di cui alle lett. a) e b), Cap. 44.400 (Imp. n. 2104) L. 629.840.000;

     - per gli interventi di cui alla lett. c), Cap. 44.300 (Imp. n. 2103) L. 200.000.000;

     - per gli interventi di cui alla lett. d), per l'esercizio 1979 sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 44.200 che presenta la disponibilità di L. 50.000.000.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     Le provvidenze finanziarie stabilite dall'art. 11 in favore degli assegnatari delle terre e l'indennità integrativa per i giovani stabilita dall'art. 13 della presente legge, possono essere concesse anche agli assegnatari di terreni i cui decreti di assegnazione siano stati emessi dalle autorità competenti a partire dal 1° dicembre 1977 in attuazione della legislazione operante in materia di assegnazione di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 8.

[2] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 8.

[2] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 8.

[3] Frase così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[3/a] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 9.

[4] Frase così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, artt. 10 e 11.

[4] Frase così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, artt. 10 e 11.

[4] Frase così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, artt. 10 e 11.

[4] Frase così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, artt. 10 e 11.

[5] Articolo aggiunto con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 12.

[6] Alinea abrogata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 13.

[7] Espressione così modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n. 89, art. 14.