§ 2.4.23 – L. 14 agosto 1982, n. 610.
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:14/08/1982
Numero:610


Sommario
Art. 1.  Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare.
Art. 2.  Mercato risicolo.
Art. 3.  Compiti e ordinamento dell'AIMA.
Art. 4.  Organi dell'AIMA e loro competenze.
Art. 5.  Comitato consultivo nazionale.
Art. 6.  Comitato consultivo regionale.
Art. 7.  Personale.
Art. 8.  Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo- alimentare.
Art. 8 bis. 
Art. 9.  Finanziamenti per le operazioni di intervento.
Art. 10.  Risorse finanziarie.
Art. 11.  Controlli sulla gestione.
Art. 12.  Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio.
Art. 13.  Personale in servizio.
Art. 14.  Inquadramento nei ruoli dell'AIMA.
Art. 15.  Concorso per titoli.
Art. 16.  Prima attuazione della legge.
Art. 17.  Commissione paritetica.
Art. 18.  Organismi in carica.
Art. 19.  Abrogazione di disposizioni.


§ 2.4.23 – L. 14 agosto 1982, n. 610.

Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

(G.U. 26 agosto 1982, n. 235 - S.O.).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare.

     Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in conformità con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricolo- alimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonché dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

     All'attuazione  degli  interventi  sul  mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

     A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consuntivo di cui al successivo articolo 5, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

     In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).

 

     Art. 2. Mercato risicolo.

     In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71, l'articolo 72 e l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.

 

     Art. 3. Compiti e ordinamento dell'AIMA.

     Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, l'AIMA:

     a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi

all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in rigore della presente legge;

     b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali;

     c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura, altresì la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

     d) eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilità provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno e dalle altre aree svantaggiate considerate tali dalla normativa comunitaria, prodotti agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione;

     e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività la AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

     f) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), fa parte, insieme all'Istituto nazionale della nutrizione, del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

     g) in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti determinanti rilevanti  difficoltà  di approvvigionamento da parte delle imprese agricole, cura, su specifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di tali prodotti, per il loro stoccaggio ed immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dallo stesso CIPAA;

     h) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

     L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5.

     In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa dell'Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

     Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è preposto dalla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende all'organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; svolge per incarico di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo in casi di urgenza.

     Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

     Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresì i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attività contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture, nonché le procedure e le modalità di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione, tenuto anche conto della necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi e alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 4. Organi dell'AIMA e loro competenze.

     Gli organi dell'AIMA sono:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

     Il presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

     Il Consiglio di amministrazione dell'ALMA è composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato a riposo, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonché da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.

     I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

     L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

     La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

     a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

     b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo di cui al successivo articolo 10, ed il bilancio consuntivo;

     c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzione di cui ai successivo articolo 8;

     d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

     e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa dei conti degli assuntori medesimi;

     f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'azienda;

     g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

     h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.

     Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

     Sono membri effettivi:

     a) un magistrato a riposo del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

     b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.

     Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

     Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata alla lettera b) del precedente tredicesimo comma.

     I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

     Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro Presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.

     I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

     Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sarà determinata con lo statuto-regolamento.

     Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

 

     Art. 5. Comitato consultivo nazionale.

     Al fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle categorie interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

     a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

     b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

     c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

     d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

     f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

     g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

     h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo;

     i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h) ed i), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) e i) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

     Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

     Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

     a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

     b) sulla relazione annuale di attività della AIMA;

     c) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento e sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda;

     d) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.

     Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 8.

 

     Art. 6. Comitato consultivo regionale.

     Ciascuna regione può costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

 

     Art. 7. Personale.

     L'Azienda è dotata di personale inquadrato in ruoli organici da essa amministrati, al quale si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsti per i dipendenti civili dello Stato.

     I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche di personale sono stabiliti nelle allegate tabelle A e B.

     Il trattamento economico del personale AIMA è fissato sulla base di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo composta dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste e da rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'AIMA e presieduta dal Ministro della funzione pubblica e le delegazioni sindacali nazionali di categoria e le confederazioni nazionali maggiormente rappresentative secondo la normativa prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     Entro 60 giorni dalla data dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme di attuazione dell'accordo stesso.

TITOLO II

Disposizioni concernenti le operazioni e

gli interventi di competenza dell'AIMA

 

     Art. 8. Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo- alimentare.

     Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

     Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per la iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

 

     Art. 8 bis. [1]

     Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica.

 

     Art. 9. Finanziamenti per le operazioni di intervento.

     Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilità di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed approvate dal CIPAA.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e controlli

 

     Art. 10. Risorse finanziarie.

     I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

     a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio [2];

     b) dalle somministrazioni della CEE per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunità stessa;

     c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

     I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.

     Per le entrate e le spese connesse alle attività svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, la AIMA tiene separata contabilità basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.

     Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato.

     Nel bilancio medesimo potrà essere prevista l'istituzione di un fondo da destinare - mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CIPAA - alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

     Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE [3].

 

     Art. 11. Controlli sulla gestione.

     Presso l'AIMA è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'azienda nell'esercizio esaminato.

     Nello statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito dell'Azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale è demandato anche il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

     Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.

     Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al precedente articolo 8 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso.

     Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate il Consiglio di Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

     Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attività ed ai compiti dell'Azienda dovrà essere istituito, con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, un apposito ufficio ispettivo.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio.

     Valgono per l'Azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato.

     Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'azienda è rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 13. Personale in servizio.

     Sino all'esaurimento delle operazioni di inquadramento del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e la sezione specializzata per il tabacco, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli, l'AIMA, per lo svolgimento di compiti istituzionali, continua ad avvalersi del personale medesimo, che resta nei ruoli delle Amministrazioni o degli enti di provenienza ed al medesimo, sino a detta data, continuano ad applicarsi le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico stabilite dalle amministrazioni di provenienza.

 

     Art. 14. Inquadramento nei ruoli dell'AIMA.

     Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato nonché il personale dell'Ufficio di ragioneria in servizio presso l'AIMA alla data del 30 giugno 1982, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto-regolamento.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

     Per il personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, inquadrato dall'Azienda in apposito ruolo speciale ad esaurimento, è fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

 

     Art. 15. Concorso per titoli.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è indetto un concorso per titoli per ciascuna delle qualifiche funzionali indicate nell'allegata tabella B, riservato al personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981, appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili.

     La Commissione paritetica di cui all'articolo 17 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

     Al suddetto personale che verrà immesso nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini economici è riconosciuto il periodo di servizio prestato presso l'Azienda.

 

     Art. 16. Prima attuazione della legge.

     Nella prima attuazione della presente legge l'emanazione di bandi di concorso per la copertura dei posti di cui all'allegata tabella B sarà effettuata prescindendo dalla procedura prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

     Art. 17. Commissione paritetica.

     Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, è istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonché da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.

     La Commissione dovrà procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame.

     Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

     L'inquadramento di cui al presente articolo avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Organismi in carica.

     Sino alla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione della AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Sino alla data di approvazione dello statuto-regolamento si applicano le norme vigenti in materia di controllo contabile.

 

     Art. 19. Abrogazione di disposizioni.

     Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni; quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3; l'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 e la legge 16 febbraio 1980, n. 59; nonché l'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, così come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1980, n. 338.

     Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attività dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, nonché nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 499.

     E' abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

 

 

Tabella A

 

Quadro 1 [4]

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Carriera direttiva

 

Posti

Funzione                  Qualifica                  di organico

---                          ---                          ---

C                      Dirigente generale . . .         1 (a)

D                      Dirigente superiore. . .         3

E                      Primo dirigente. . . . .        19

--------

23

Quadro 2

RUOLO TECNICO

 

Carriera direttiva

 

Posti

Funzione                  Qualifica                  di organico

---                        ---                         ---

 

C                     Dirigente generale . .  . .       - (b)

D                     Dirigente superiore. .  . .       2

E                     Primo dirigente. . . .  . .       5

--------

7

[a] Dal ruolo amministrativo o tecnico [5]

[b] Posto previsto nel ruolo amministrativo.

 

 

Tabella B [6]

Posti Qualifiche funzionali                               di organico

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VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31

VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61

VI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162

V    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22

IV   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128

III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15

I-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31

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[1] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.L. 2 luglio 1986, n. 319.

[2] Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[4] Quadro così modificato dall'art. 5 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.

[5] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 5 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.