§ 2.3.68 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 32.
Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:18/02/2005
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 82/2000.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 82/2000.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 82/2000.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.3.68 - L.R. 18 febbraio 2005, n. 32.

Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità Montane).

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 17).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 82/2000.

     L’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità Montane), è sostituito dal seguente:

“Art. 3. Territori montani.

1. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella tabella di cui all’allegato 1 della presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 82/2000.

     1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 82/2000 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Ulteriore classificazione dei territori montani ai fini regionali.

1. Il territorio dei comuni parzialmente montani, che non risulta classificato ai sensi dell’articolo 3, può altresì essere classificato montano ai fini regionali, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) presenza di territorio avente pendenza uguale o superiore al 20 per cento;

b) delimitazione del territorio interessato alla classificazione in modo tale da assicurare, per quanto possibile, la contiguità del territorio medesimo a quello già classificato montano e la coincidenza con riferimenti topografici certi; la delimitazione può comportare l’inclusione di porzioni di territorio con pendenza inferiore al 20 per cento, per quanto necessario ad assicurare la contiguità di zone che presentano le caratteristiche di cui alla lettera a) e la certezza della delimitazione stessa e, corrispondentemente, l’esclusione di taluni territori aventi le caratteristiche di cui alla lettera a);

c) estensione della superficie risultante dalla delimitazione di cui alla lettera b) comunque non superiore a quella del territorio di cui alla lettera a).

2. La classificazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta del comune interessato, ed ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione del provvedimento; alla deliberazione sono allegate le planimetrie del territorio interessato.

3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo; il regolamento, in particolare, stabilisce il procedimento per l’adozione dell’atto di classificazione, e può prevedere ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione e procedure di accordo tra la Regione e il comune interessato.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 82/2000.

     1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 82/2000 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis. Efficacia e ambito di applicazione della classificazione dei territori montani ai fini regionali e disposizioni interpretative e transitorie.

1. La classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 bis ha rilevanza esclusivamente regionale e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, si applica unicamente nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi regionali successive all’entrata in vigore del medesimo articolo 3 bis. Fino all’entrata in vigore delle suddette leggi regionali, le norme che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi effetto, richiamano territori classificati montani si intendono riferite unicamente ai territori di cui all’articolo 3.

2. Della classificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 3 bis, può essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore, adottati dalla Regione dopo l’entrata in vigore del medesimo articolo 3 bis.

3. In via di prima applicazione, alla classificazione di cui all’articolo 3 bis si provvede anche in assenza del regolamento di attuazione, sulla base delle richieste di classificazione pervenute alla data di entrata in vigore dell’articolo medesimo, nel rispetto dei criteri generali previsti al comma 1 dell’articolo 3 bis.”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.