§ 2.3.65 - L.R. 29 novembre 2004, n. 68.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:29/11/2004
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 82/2000.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 82/2000.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 82/2000.
Art. 4.  Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.3.65 - L.R. 29 novembre 2004, n. 68. [1]

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

(B.U. 3 dicembre 2004, n. 48).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 82/2000.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, è inserito il seguente:

“3 bis. In caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti, o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei comuni; in tali casi l’organo rappresentativo è di volta in volta integrato, sulla base delle nomine intervenute, nella prima seduta utile.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 82/2000.

     1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane) è inserito il seguente:

“Art. 11 bis. Differimento del trasferimento delle funzioni e disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse.

1. Quando appaia necessario in conseguenza dei provvedimenti di individuazione o di modifica degli ambiti territoriali delle comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione su proposta della Giunta, può differire il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni tra gli enti locali interessati e dettare disposizioni per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse. Il Consiglio può provvedere anche nell’ambito della deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1. La proposta della Giunta regionale dà conto delle valutazioni espresse dagli enti locali interessati.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, può provvedersi con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche nell’ambito dei decreti adottati per le finalità di cui agli articoli 5, 10 e 11. Il decreto può disporre solo per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 2, comma 1.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 82/2000.

     1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 82/2000 sono soppresse le seguenti parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2001”.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese.

     1. Fino alla individuazione dell’ambito territoriale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 82/2000, la Comunità montana Area Lucchese continua ad operare nell’ambito territoriale risultante dall’allegato 2 alla legge medesima, esercitando le funzioni conferitele dalle leggi ad essa previgenti.

     2. I provvedimenti che la Comunità montana ha adottato in applicazione della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), sono comunque fatti salvi, ed i procedimenti che la Comunità montana ha avviato ai sensi della medesima legge, e tuttora in corso alla data dell’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Comunità montana stessa.

     3. I provvedimenti della Giunta regionale che, all’entrata in vigore della presente legge, hanno attribuito determinate risorse per lo svolgimento, da parte della Comunità montana, di attività e procedimenti ricadenti nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, hanno carattere transitorio e continuano a dispiegare i propri effetti fino alla conclusione delle attività e dei procedimenti medesimi. Ove si provveda alla modifica dei suddetti provvedimenti, la Giunta regionale detta le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità amministrativa nei confronti degli enti locali interessati.

     4. Fino alla ridelimitazione dell’ambito territoriale della Comunità montana, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione transitoria delle risorse da attribuire alla Comunità medesima. Sono comunque fatte salve le risorse da attribuire alla Comunità montana a titolo di contributo per spese generali di funzionamento.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.