§ 2.1.286 - D.P.G.R. 3 gennaio 2011, n. 1/R.
Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:03/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Art. 2.  Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2004
Art. 3.  Adeguamento della normativa regionale in materia di valutazioni tecniche. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009
Art. 4.  - Entrata in vigore


§ 2.1.286 - D.P.G.R. 3 gennaio 2011, n. 1/R.

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

(B.U. 3 gennaio 2011, n. 1)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;

 

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e in particolare gli articoli 12 e 14 bis;

 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88);

 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”);

 

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 novembre 2010;

 

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 967;

 

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2010;

 

Visto l’ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1144;

 

Considerato quanto segue:

 

1. ai sensi dell’articolo 29, comma 2 bis della l. 241/1990 i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati all’articolo 2, commi 3 e 4 della stessa l. 241 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione e pertanto la durata massima prevista nei regolamenti regionali non può essere superiore a centottanta giorni;

 

2. l’articolo 12 della l.r. 40/2009 non si riferisce ai termini di conclusione dei procedimenti previsti in regolamenti regionali che riproducono quelli statali in quanto ricadenti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato e pertanto tali fattispecie non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

 

3. i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti nell’allegato A al presente regolamento vengono confermati in quanto, a seguito di un’analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, è emersa una complessità istruttoria per il coinvolgimento di soggetti esterni e di enti territoriali interessati o per la necessità di valutazioni che richiedono competenze diversificate, che rendono attualmente non praticabile, in vista della miglior tutela dell’interesse pubblico, una contrazione dei relativi tempi, anche in considerazione del fatto che i termini previsti dai regolamenti vigenti sono già stati oggetto di interventi di riduzione nell’ambito delle politiche di semplificazione perseguite dalla Regione a partire dalla scorsa legislatura;

 

4. il presente regolamento non interviene sui termini di conclusione dei procedimenti relativi all’attività contrattuale della Regione in quanto la materia è sottratta alla competenza normativa regionale. I procedimenti suddetti saranno oggetto di verifica successivamente alla individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5 della l. 241/1990;

 

5. alle valutazioni tecniche si applicano i termini previsti dall’articolo 17 della l. 241/1990, al quale fa espresso rinvio l’articolo 14 bis della l.r. 40/2009. Per favorire la chiarezza e l’univocità interpretativa delle norme regionali si modifica l’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009 al fine di qualificare correttamente la tipologia dell’atto rilasciato dalla provincia;

 

6. il presente regolamento riveste carattere di urgenza essendone necessaria l’entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010 al fine di evitare la riduzione a trenta giorni dei termini non espressamente confermati o rideterminati entro questa data, prevista dall’articolo 12, comma 3 ter della l.r. 40/2009;

 

si approva il presente regolamento

 

Art. 1. Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

1. Sono confermati tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti nei regolamenti elencati nell’allegato A.

 

     Art. 2. Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2004

1. Al comma 3 dell’articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88) le parole “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

 

     Art. 3. Adeguamento della normativa regionale in materia di valutazioni tecniche. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”) le parole “un parere vincolante” sono sostituite dalle seguenti: “una valutazione tecnica”.

2. Al comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009 le parole “, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva” sono sostituite dalle seguenti: “effettua la valutazione tecnica”.

 

          Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

Allegato A

Conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art. 1).

 

1) Servizi alla persona e alla comunità

 

a) D.P.G.R. 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della L.R. 27 maggio 2002, n. 18 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana");

 

b) D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”);

 

c) D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

 

d) D.P.G.R. 30 marzo 2005 n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 “Disposizioni in materia di autorizzazione dell'esercizio cinematografico”);

 

e) D.P.G.R. 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”);

 

2) Finanza regionale

 

f) D.P.G.R. 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane);

 

g) D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 10/R (Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche);

 

3) Sviluppo economico e attività produttive

 

h) D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

 

i) D.P.G.R. 3 agosto 2005, n. 52/R (Regolamento regionale "Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni");

 

j) D.P.G.R. 1 marzo 2007, n. 12/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”);

 

k) D.P.G.R. 28 marzo 2007, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 “Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana”);

 

l) D.P.G.R. 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola”);

 

m) D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);

 

4) Territorio, ambiente e infrastrutture

 

n) D.P.G.R. 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), limitatamente all’articolo 22, comma 1;

 

o) D.P.G.R. 3 marzo 2006, n. 7/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”);

 

p) D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche);

 

q) D.P.G.R. 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) – Abrogazione del d.p.g.r. 30 giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso" - Modifiche al d.p.g.r. 3 marzo 2006, n. 7/R concernente "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)".