§ 4.1.204 – D.P.G.R. 7 gennaio 2003, n. 2/R.
Regolamento di attuazione della LR 27.5.2002, n. 18 "Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/01/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  Domanda di contributo, termini e documentazione.
Art. 3.  (Criteri di selezione e termini della procedura).
Art. 4.  (Commissione mensa).
Art. 5.  Rendicontazione.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  (Revoca del contributo).
Art. 8.  Domanda di contributo, termini e documentazione.
Art. 9.  (Criteri e termini).
Art. 10.  Rendicontazione.
Art. 11.  Controlli.
Art. 12.  (Revoca del contributo).


§ 4.1.204 – D.P.G.R. 7 gennaio 2003, n. 2/R.

Regolamento di attuazione della LR 27.5.2002, n. 18 "Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana".

(B.U. 15 gennaio 2003, n. 3).

 

CAPO I

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2002, n.18, (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana), di seguito denominata "legge regionale", le procedure di gestione per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.

 

CAPO II

CONTRIBUTI PER LE MENSE E LE REFEZIONI

 

     Art. 2. Domanda di contributo, termini e documentazione. [1]

     1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale sono concessi ai comuni singoli o associati, alle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e alle aziende per il diritto allo studio universitario (ARDSU) per l’introduzione nelle mense scolastiche e universitarie e nelle refezione ospedaliere per degenti dei prodotti da agricoltura biologica, da agricoltura integrata e tipici, come definiti dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale.

     2. Con decreto dirigenziale da adottarsi dopo l’approvazione del piano annuale di finanziamento previsto dall’articolo 3 della legge sono approvati i modelli di domanda di contributo. La domanda, che deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del suddetto decreto dirigenziale, deve evidenziare:

     a) la differenza di spesa che deve essere sostenuta per l’introduzione o l’incremento, nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1 rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell’anno precedente la domanda di contributo;

     b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, che si intendono utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari;

     c) l’avvenuta istituzione della commissione mensa di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale.

     3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai comuni singoli o associati, dalle aziende USL e dalle ARDSU che hanno già introdotto nelle mense o nelle refezioni i prodotti di cui al comma 1 a condizione che l’introduzione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge regionale. In questo caso, la domanda deve evidenziare:

     a) la differenza di spesa sostenuta per l’introduzione nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell’anno precedente l’introduzione dei suddetti prodotti;

     b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, utilizzati sul totale degli approvvigionamenti alimentari.

 

     Art. 3. (Criteri di selezione e termini della procedura).

     1. I contributi di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) della legge sono concessi agli enti interessati, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) utilizzo nelle mense e nelle refezioni di prodotti ed ingredienti caratteristici della dieta alimentare mediterranea, quali ad esempio: pasta, riso, pane, legumi, verdure fresche, frutta, olio extravergine d’oliva, uova;

     b) utilizzo, nei menù settimanali delle mense e delle refezioni, di piatti della dieta mediterranea (primo, piatto unico, pietanza/contorno) preparati interamente con ingredienti e prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 2 [2];

     c) utilizzo dei prodotti di stagione e della tradizione locale;

     d) impiego nelle mense e nelle refezioni di personale di cucina con specifica preparazione nel settore della "cucina biologica" o previsione, per l’anno relativo alla presentazione della domanda di contributo, di corsi di formazione o di aggiornamento del personale in materia di "cucina biologica";

     [e) utilizzo nelle mense e nelle refezioni dei sistemi di cottura a fuoco;] [3]

     [f) utilizzo nelle mense e nelle refezioni di sistemi nei quali il consumo sia conseguente alla cottura e preparazione dei piatti;] [4]

     [g) previsione nei contratti di fornitura per le mense e per le refezioni di un adeguato sistema sanzionatorio graduato e proporzionato all’importo totale dell’appalto, nel quale le sanzioni massime previste non siano inferiori ad almeno il 5% di tale importo;] [5]

     [h) aggiudicazione degli appalti relativi al servizio mensa o refezione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e previsione di criteri di selezione delle offerte che tengano conto della qualità del servizio offerto in riferimento anche alla specifica valorizzazione dei contenuti culturali ed educativi, oltre a quelli nutrizionali, dietologici ed igienici;] [6]

     i) percentuale della popolazione scolastica interessata dall’introduzione nelle mense dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 2.

     2. Il procedimento di selezione degli interventi, per la concessione dei contributi, deve concludersi entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande [7].

 

     Art. 4. (Commissione mensa).

     1. La commissione mensa di cui all’articolo 2 comma 2 della legge regionale ha compiti di verifica e controllo attinenti:

     a) la qualità, la quantità e la provenienza dei prodotti;

     b) le modalità di preparazione e somministrazione dei prodotti e dei cibi;

     c) la corrispondenza in generale dei servizi e dei prodotti offerti alle disposizioni del capitolato relativo al servizio mensa o refezione.

     2. La commissione mensa ha accesso, nel rispetto delle vigenti norme in materia, a tutta la documentazione relativa al servizio mensa o refezione.

     3. L’attività di consulenza di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale, è svolta anche a favore delle commissioni mensa.

 

     Art. 5. Rendicontazione. [8]

     1. I beneficiari dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di trenta mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo, presentando una relazione dalla quale risulti:

     a) l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti;

     b) le percentuali dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, utilizzati e la spesa effettivamente sostenuta;

     c) l’elenco delle ditte fornitrici in possesso della certificazione etica SA8000 e la percentuale dei prodotti forniti dalle stesse.

 

     Art. 6. Controlli. [9]

     1. La Giunta regionale, sulla base della rendicontazione di cui all’articolo 5, verifica la corrispondenza delle spese sostenute e delle percentuali di prodotti utilizzati alle condizioni previste dal piano annuale di finanziamento.

 

     Art. 7. (Revoca del contributo).

     1. I contributi concessi sono revocati nel caso in cui:

     a) la rendicontazione non è presentata entro il termine stabilito all’articolo 5; prima di effettuare la revoca, la struttura regionale competente assegna un ulteriore termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ed evitare la revoca [10];

     b) dalla rendicontazione risulti che l’attività non è stata realizzata o è stata realizzata in modo non conforme rispetto agli interventi finanziati.

     2. La revoca è adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 lettera a) e comporta l’obbligo di restituzione delle somme percepite [11].

     3. La restituzione delle somme avviene senza interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

     Decorso tale termine si provvede al recupero, con interessi legali, delle somme erogate mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del DPGR 19 dicembre 2001 n.61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

CAPO III

CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

 

     Art. 8. Domanda di contributo, termini e documentazione. [12]

     1. I comuni singoli o associati, per ottenere i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale, devono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione della modulistica.

     2. La domanda deve essere corredata delle attestazioni concernenti:

     a) la tipologia di attività che si intende realizzare;

     b) l’indicazione delle spese previste per tali attività;

     c) l’avvenuta istituzione della commissione mensa.

 

     Art. 9. (Criteri e termini).

     1. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera b) della legge regionale sono concessi contributi per progetti da realizzare nell’ambito di programmi di:

     a) educazione alimentare degli utenti delle mense comunali;

     b) aggiornamento professionale e formazione del personale scolastico ed addetto ai servizi di mensa.

     2. I contributi sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) previsione nei progetti di percorsi formativi volti:

     1) all’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali e a un consumo alimentare consapevole;

     2) alla diffusione o all’approfondimento di informazioni sui sistemi di produzione rispettosi della salute e dell’ambiente;

     3) alla conoscenza degli aspetti culturali e territoriali legati ai prodotti alimentari;

     4) alla promozione di iniziative di educazione alimentare aperte al contesto educativo familiare.

     b) collegamento dei progetti e coerenza degli stessi con interventi di cui al capo II.

     3. Il procedimento di selezione dei progetti, per la concessione dei contributi, deve concludersi entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande [13].

 

     Art. 10. Rendicontazione. [14]

     1. I beneficiari dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo, presentando una relazione dalla quale risulti l’attività svolta, i risultati raggiunti e le spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 11. Controlli. [15]

     1. La Giunta regionale, sulla base della rendicontazione di cui all’articolo 10, verifica la corrispondenza delle attività svolte e delle spese sostenute alle condizioni previste dal piano annuale di finanziamento.

 

     Art. 12. (Revoca del contributo).

     1. I contributi concessi sono revocati qualora:

     a) la rendicontazione non è presentata entro il termine stabilito all’articolo 10; prima di effettuare la revoca, la struttura regionale competente assegna un ulteriore termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ed evitare la revoca [16];

     b) dalla rendicontazione risulti che l’attività non è stata realizzata o è stata realizzata in modo non conforme rispetto agli interventi finanziati.

     2. La revoca è adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 lettera a) e comporta l’obbligo di restituzione delle somme percepite [17].

     3. La restituzione delle somme avviene senza interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Decorso tale termine, si provvede al recupero, con interessi legali, delle somme erogate mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del DPGR 19 dicembre 2001 n.61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 - Ordinamento contabile della Regione Toscana).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[2] Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[5] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[6] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 5 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[12] Articolo rettificato con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13 e così sostituito dall'art. 6 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.

[17] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.G.R. 23 febbraio 2007, n. 11/R, con la precisazione indicata nel suo art. 11.