§ 5.4.180 - D.P.G.R. 19 maggio 2008, n. 24/R.
Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:19/05/2008
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Comuni economicamente svantaggiati
Art. 3.  Modalità di applicazione per le forme associate
Art. 4.  Spese degli enti locali ammissibili ai contributi di cui all’art.23 delle LR n.67/2003
Art. 5.  Ammissibilità a contributo delle spese tecniche relative ai lavori pubblici
Art. 6.  Valutazione della rilevanza dell’evento
Art. 7.  Primi adempimenti regionali
Art. 8.  Definizione degli interventi finanziari regionali
Art. 9.  Valutazione della rilevanza locale dell’evento
Art. 10.  Contributo annuale alle province
Art. 11.  Fondo regionale di rotazione
Art. 12.  Esenzione dall’obbligo di restituzione
Art. 13.  Definizioni
Art. 14.  Presupposti per l’avvio di procedure contributive
Art. 15.  Tipologia del contributo e interventi ammissibili
Art. 16.  Ulteriori interventi
Art. 17.  Modalità di determinazione del contributo
Art. 18.  Criteri di priorità
Art. 19.  Obbligo di ripristino e rendicontazione
Art. 20.  Contributi per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
Art. 21.  Accertamento dei danni
Art. 22.  Avvio della procedura contributiva
Art. 23.  Domanda di contributo
Art. 24.  Soggetti aventi titolo alla presentazione della domanda
Art. 25.  Pubblicità da parte del Comune
Art. 26.  Istruttoria ed ammissione a contributo
Art. 27.  Erogazione del contributo
Art. 28.  Anticipazioni
Art. 29.  Revoca, riduzione e decadenza del contributo.
Art. 30.  Conclusione del procedimento
Art. 31.  Contributo per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati
Art. 32.  Modifiche all’art.11del DPGR n.7/R/2006
Art. 33.  Modifiche all’art.12 del DPGR n.7/R/2006
Art. 34.  Modifiche all’art.13 del DPGR n.7/R/2006
Art. 35.  Modifiche all’art.18 del D.P.G.R . n.7/R/2006
Art. 36.  Modifica al Capo V del D.P.G.R . n.7/R/2006
Art. 37.  Modifiche all’art.19 del D.P.G.R . n.7/R/2006
Art. 38.  Disposizioni transitorie
Art. 39.  Mancata approvazione delle Province
Art. 40.  Organizzazione regionale
Art. 41.  Modulistica e relative modifiche
Art. 42.  Rendicontazione degli enti locali
Art. 43.  Abrogazioni
Art. 44.  Entrata in vigore


§ 5.4.180 - D.P.G.R. 19 maggio 2008, n. 24/R.

Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso” - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)”.

(B.U. 22 maggio 2008, n. 14)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visti:

- il Regolamento regionale emanato con proprio decreto 30 giugno 2004, n. 34/R “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso”;

- il Regolamento regionale emanato proprio decreto 3 marzo 2006, n. 7/R “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)”;

Ritenuto necessario procedere all’abrogazione del d.p.g.r. n. 34/R/2004 nonché alla modifica del d.p.g.r. n. 7/R/2006;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 marzo 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Acquisiti i pareri favorevoli della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 17 aprile 2008 e del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2008, n. 351, che approva il regolamento di disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso” - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)”;

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

TITOLO I

Interventi finanziari a favore degli enti locali

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), disciplina gli interventi finanziari regionali previsti dalla medesima legge in caso di emergenza:

a) favore degli enti locali;

b) a favore della popolazione.

 

     Art. 2. Comuni economicamente svantaggiati

1. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente titolo I, sono considerati economicamente svantaggiati (d’ora in poi denominati comuni svantaggiati) i comuni con indice di disagio superiore alla media dell’indice di disagio di tutti i comuni toscani, determinato ai sensi della legge regionale del 27 settembre 2004, n.39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani) .

 

2. Nell’ambito dei comuni svantaggiati, come determinati ai sensi del comma 1, sono considerati particolarmente svantaggiati quelli con indice di disagio superiore al 30% della media di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Modalità di applicazione per le forme associate

1. Gli interventi finanziari di cui al presente Titolo I si applicano anche alle forme associate di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. n. 67/2003 per le attività svolte da quest’ultime in conformità al piano di protezione civile intercomunale, approvato secondo le procedure prescritte dall’art.24 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/r (Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza).

 

2. Ove l’attività svolta dalla forma associata sia riferibile ad un solo comune, si applicano le disposizioni di cui all’art.2; fuori da tale caso, la forma associata si considera:

a) svantaggiata se almeno 1/3 dei comuni associati appartengono alla categoria di cui all’art.2, comma 1;

b) particolarmente svantaggiate se almeno 1/3 dei comuni associati appartengono alla categoria di cui all’art.2, comma 2.

 

3. Il dirigente regionale competente provvede ad individuare, per ciascuna forma associata, le attività previste dal piano e ammissibili agli interventi finanziari di cui al presente regolamento nonché gli elementi di cui al comma 2; tale individuazione è effettuata in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo ed è aggiornata in rapporto alle variazioni degli elementi di cui al comma 2 ovvero del piano di protezione civile della forma associata per le parti rilevanti ai fini del medesimo comma 2.

 

     Art. 4. Spese degli enti locali ammissibili ai contributi di cui all’art.23 delle LR n.67/2003

1. Le spese disposte dagli enti locali ammissibili a contributo ai sensi dell’art.23 della l.r. n.67/2003 si riferiscono a:

a) messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee (alberghi o altre strutture ricettive) per il periodo massimo di 30 giorni nonché di contributi per la loro autonoma sistemazione ai sensi dell’art.31;

b) la fornitura di generi alimentari e di prima necessità nonché di altri beni e/o servizi strumentali agli interventi di soccorso di competenza degli enti locali eccedenti le dotazioni ordinarie;

c) la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l’esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili;

d) gli interventi volti ad assicurare il primo ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell’abitato, con esclusione degli interventi provvisionali e di ripristino a carico dei concessionari dei servizi pubblici;

e) retribuzione ed oneri accessori delle maestranze forestali attivate a supporto delle attività di soccorso, in conformità alle disposizioni del relativo contratto di lavoro, purché attivati in conformità all’art. 7 del DPGR. n. 69/2004;

f) le prestazioni straordinarie del personale dipendente impiegato nelle sale operative comunali e provinciali, oltre le prime 24 ore, purché l’attivazione e l’operatività delle sale medesime risulti dalle segnalazioni di cui all’art 9, comma 2, lett. c) del DPGR. n. 69/2004 e in presenza del piano di protezione civile valutato positivamente dalla Regione ai sensi dell’art. 24 del medesimo regolamento.

g) le prestazioni straordinarie del personale tecnico dipendente del Comune ovvero, ove ne sia richiesto il supporto tecnico, della Provincia, impiegato per la verificare della sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di evacuazione della popolazione.

h) le prestazioni straordinarie del personale dipendente delle Comunità Montane e delle altre forme associate dei Comuni impiegato nelle attività di sala operativa o di supporto tecnico di cui rispettivamente alle lettere f) e g) nell’ambito della gestione delle attività associate di protezione civile ovvero di attività di supporto ai comuni, fermi restando i presupposti relativi alle segnalazioni e alla presenza del piano intercomunale di protezione civile previsti alle medesime lettere;

i) l’esecuzione di opere provvisionali su edifici o altri manufatti distrutti o resi pericolanti dall’evento, la cui realizzazione risulti improcrastinabile per la salvaguardia della pubblica incolumità;

j) l’esecuzione dei primi interventi di emergenza finalizzati al mantenimento della funzionalità delle opere (quali a titolo esemplificativo: argini, muri di contenimento) poste a difesa di centri abitati, aree industriali ed edifici strategici, alla riapertura delle luci dei ponti ostruiti da materiale flottante portato dalla piena o al ripristino dei collegamenti viari con centri abitati rimasti isolati a seguito dell’evento.

 

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lett. j), possono altresì essere ammessi a contributo, d’intesa con l’ente erogante il contributo medesimo, i seguenti interventi urgenti e improcrastinabili finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da realizzarsi nell’immediato post emergenza:

a) la prima stabilizzazione di dissesti funzionale ad evitare o a revocare provvedimenti di evacuazione/inagibilità di centri abitati e di edifici pubblici destinati all’esercizio di funzioni e servizi essenziali.

b) l’immediata ricostruzione della viabilità distrutta a causa di movimenti franosi provocati dall’evento ovvero la stabilizzazione di dissesti che hanno prodotto l’adozione di provvedimenti interdettivi anche parziali della medesima, non risolvibili con interventi di carattere manutentivo della sede stradale, delle relative pertinenze e dei versanti.

c) il completamento degli interventi disposti in emergenza ai sensi del precedente comma 1.

3. La concessione dei contributi per gli interventi di cui al presente articolo è disposta dall’ente competente ai sensi delle disposizioni dei successivi Capi II e III nei seguenti limiti massimi percentuali rispetto alle spese sostenute:

a) relativamente agli interventi di cui al comma 1: fino al 100% della spesa

b) relativamente agli interventi di cui al comma 2 fino al:

- 80% per i comuni particolarmente svantaggiati

- 60% per i comuni svantaggiati

- 50% negli altri casi

 

4. I limiti di cui al comma 3 non si applicano ove l’importo del contributo sia oggetto di restituzione nell’ambito del fondo di rotazione.

 

     Art. 5. Ammissibilità a contributo delle spese tecniche relative ai lavori pubblici

1. Le spese tecniche relative ai lavori pubblici sono ammissibili a contributo nei seguenti limiti:

a) per i lavori eseguiti ai sensi dell’art. 4, comma,1, lett. j), si applica il limite previsto all’art. 92, comma 5 del D. lgs. n. 163/2006;

b) negli altri casi, le spese tecniche sono ammissibili nel limite del 10% dell’importo netto dei lavori. Nel caso di interventi i cui lavori comportano rischi particolari per i lavoratori, tale percentuale può essere aumentata del 2%.

2. In nessun caso sono ammissibili a contributo le spese relative ad opere a valenza architettonica che non siano prescritte dai competenti organi quale condizione per la realizzazione dell’intervento.

 

     Art. 6. Valutazione della rilevanza dell’evento

1. Il dirigente regionale competente procede alla verifica dell’evento ed ad una sua prima valutazione sulla base delle segnalazioni degli enti interessati, pervenute in conformità alle disposizioni regionali.

 

2. Ove dalle segnalazioni di cui al comma 1 emerga la mancanza delle condizioni per la dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli elementi di cui all’art.6, comma 2, della l.r. n. 67/2003, il dirigente regionale competente ne dà comunicazione ai comuni interessati nonché, per la valutazione della rilevanza locale dell’evento e l’applicazione delle procedure di cui al Capo III, alla Provincia.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, il medesimo dirigente procede ad una verifica più puntuale dei danni occorsi in rapporto con gli enti locali interessati; a tale fine i Comuni procedono, tra l’altro, ad una prima verifica circa la tipologia dei danni occorsi alla popolazione, tenendo conto degli elementi per l’eventuale avvio delle procedure contributive di cui al Titolo II.

4. Ove dall’attività di verifica di cui al comma 3 non emergano le condizioni per la dichiarazione di emergenza regionale, il dirigente regionale competente procede ai sensi del comma 2.

5. Le attività di cui ai commi precedenti sono avviate entro dieci giorni dal ricevimento dell’ultima delle segnalazioni di cui al comma 1 afferenti l’evento in oggetto e concluse nei successivi trenta giorni.

 

Capo II

Procedure per gli eventi di rilevanza regionale

 

     Art. 7. Primi adempimenti regionali

1. Il dirigente regionale competente, valutata la rilevanza regionale dell’evento nell’ambito delle verifiche di cui all’art.6, propone al Presidente della Giunta regionale l’adozione della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, predisponendo a tal fine una relazione circa le caratteristiche dell’evento, l’area geografica interessata e una prima valutazione dei danni occorsi.

 

2. Il dirigente regionale competente provvede inoltre:

a) a verificare con gli enti interessati le eventuali esigenze finanziarie degli enti medesimi relativamente agli interventi urgenti e improcrastinabili da attivare o da completare per la eliminazione delle situazioni di rischio più significative, tenuto conto delle attività già effettuate in emergenza;

b) ad avviare, d’intesa con gli enti locali, gli adempimenti finalizzati:

- all’individuazione degli ulteriori interventi urgenti di ripristino di competenza pubblica di cui all’art. 24, comma 2, lett. b) della l.r. n.67/2003;

- all’accertamento dei danni alla popolazione, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, lett. c) della l.r. n. 67/2003;

 

3. Successivamente alla dichiarazione di stato di emergenza regionale, il dirigente regionale competente provvede, ove necessario, ad adottare i primi interventi finanziari funzionali alla realizzazione degli interventi improcrastinabili di cui alla lett. a).

 

4. In caso di impellente necessità, il dirigente regionale può disporre, ai sensi del comma 3, anche nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza regionale.

 

5. Agli adempimenti di cui al comma 2 si provvede anche ove sia richiesto lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 11. comma 2, lett. b) della l.r. n. 67/2003.

 

     Art. 8. Definizione degli interventi finanziari regionali

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana d’ora in poi denominato BURT) della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze dell’attività di cui all’art.7, comma 2, e degli eventuali provvedimenti assunti dal dirigente regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, provvede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a:

a) individuare i comuni per i quali sono attivati gli interventi finanziari regionali;

b) definire l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili da destinare agli enti locali per i contributi di cui all’art. 4, da ripartire a cura del dirigente regionale competente;

c) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure contributive di cui al Titolo II, assegnando le relative risorse finanziarie di cui all’art. 24 comma 5 della l.r. n. 67/2003;

d) approvare, assegnando le relative risorse finanziarie, gli interventi di ripristino di competenza pubblica di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) e b).

2. Ove le risorse di cui al comma 1, lett. b) non siano sufficienti ad assicurare una completa copertura finanziaria degli interventi di cui all’art. 4, il dirigente regionale competente procede all’assegnazione dei contributi osservando i seguenti criteri di priorità:

a) comuni particolarmente svantaggiati: fino alla percentuale massima di contributo;

b) comuni svantaggiati: fino all’80% del limite massimo previsto dall’art.4.

 

Capo III

Procedure per gli eventi di tipo locale -

Concorso alle spese degli enti locali in caso di eventi di rilevanza locale

 

     Art. 9. Valutazione della rilevanza locale dell’evento

1. Le Province, nei trenta giorni successivi alla comunicazione da parte della Regione della insussistenza della rilevanza regionale dell’evento ai sensi dell’art.6, comma 2, dispongono circa la eventuale rilevanza locale, dandone comunicazione, oltre che ai Comuni interessati, alla Regione.

2. L’attività di cui al comma 1 è disciplinata dalle Province entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento; tale disciplina costituisce, a decorrere da tale data, elemento essenziale del piano provinciale di protezione civile, anche per gli effetti di cui all’art. 16, comma 3, l.r. n. 67/2003.

3. Al fine di garantire che la disciplina di cui al comma 2 sia omogenea la Regione promuove la definizione di un modello generale di riferimento per l’intero territorio regionale d’intesa con le province e i Comuni.

4. La valutazione della rilevanza locale degli eventi da parte delle province costituisce il presupposto per l’accesso ai contributi di cui al presente Capo.

 

     Art. 10. Contributo annuale alle province

1. Il contributo annuale previsto dall’articolo 23, comma 3, della l.r. n.67/2003 è destinato alla copertura, anche in forma parziale, delle spese di cui all’art.4 sostenute:

a) dai comuni singoli o associati

b) dalle province esclusivamente per assicurare il supporto ai medesimi comuni.

2. Il contributo può altresì essere utilizzato per rendere disponibili ai Comuni le risorse finanziarie per la concessione da parte di questi ultimi di contributi per il rientro nelle abitazioni di residenza di nuclei familiari evacuati, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II.

 

3. Le modalità di utilizzazione del contributo sono disciplinate dalla Province, nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 9, comma 2 ed assicurando comunque condizioni di priorità per i comuni particolarmente svantaggiati.

 

4. Il contributo è erogato alle province nelle seguenti modalità:

a) una quota, denominata ordinaria, all’inizio dell’esercizio finanziario in base alle disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale, ripartita tra le medesime in proporzione al numero dei comuni e al netto, per ciascuna provincia della quota ordinaria della annualità precedente non utilizzata;

b) una quota denominata straordinaria, assegnata alle singole province in base alle esigenze connesse agli eventi di rilevanza locale verificatesi nelle medesime per gli interventi di cui all’art. 4, e nei limiti delle risorse regionali disponibili. Tale quota è erogata a richiesta delle province con le modalità di cui al successivo comma 5;

 

5. Ai fini della concessione della quota di cui al comma 4, lett. b) le Province inviano alla Regione entro 60 gg. dalla comunicazione di rilevanza locale dell’evento la richiesta corredata con:

a) una relazione complessiva dell’evento di rilevanza locale e i dettagli degli interventi in relazione ai quali è richiesta l’integrazione

b) lo stato di utilizzo della quota di contributo ripartita ai sensi del comma 4, lett. a).

6. Per gli eventi di rilevanza locale occorsi al termine dell’esercizio finanziario corrente, la quota straordinaria può essere erogata contestualmente all’erogazione del contributo annuale successivo.

 

7. Fermo quanto previsto al comma 5, lo stato di utilizzo del contributo è comunicato alla Regione entro il 10 gennaio dell’anno successivo. In mancanza di comunicazione entro la data sopra specificata, lo stato di utilizzo, ai fini di cui al comma 4 lett. a), è ritenuto pari a zero.

 

     Art. 11. Fondo regionale di rotazione

1. Possono accedere al fondo regionale di rotazione, istituito ai sensi dell’articolo 30 della L.r. n. 67/2003, i comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati.

2. La richiesta di accesso al fondo è inviata dal Comune, entro centoventi giorni dalla comunicazione di rilevanza locale dell’evento da parte della Provincia, alla Regione e, per conoscenza, alla Provincia medesima unitamente ad una relazione dettagliata relativa ai danni prodotti dall’evento e all’intervento per il quale è richiesto il contributo; ove trattasi di interventi di cui all’art. 4, la relazione dà atto della richiesta di contributo alla Provincia e dei relativi esiti.

3. Il dirigente responsabile competente, entro il 30 ottobre, tenuto conto delle domande presentate dai comuni e valutate ammissibili, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dispone, sulla base delle risorse disponibili, l’ammissione. Con il medesimo provvedimento sono determinati i tempi e le modalità di restituzione delle anticipazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 30 della l.r. n.67/2003.

 

4. L’accesso al contributo può essere disposto anche anticipatamente alla scadenza di cui al comma 3 nel caso di interventi improcrastinabili per l’eliminazione/riduzione di situazioni di grave rischio per la pubblica incolumità.

 

5. Ove le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, le medesime sono ordinate secondo l’ordine di priorità degli interventi proposti, valutato con riferimento ai seguenti elementi:

a) sussistenza di un pericolo per l’incolumità pubblica, derivante o comunque aggravato dall’evento;

b) persistenza di provvedimenti di interdizione adottati in emergenza;

c) necessità di assicurare la piena funzionalità degli interventi di soccorso realizzati, tramite opere di completamento dei medesimi;

d) grave pregiudizio al sistema produttivo o alla vita della collettività;

6. Le domande prioritarie sono ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse finanziarie disposizione.

 

7. Eventuali richieste rimaste insoddisfatte sono prese in considerazione nell’anno successivo, unitamente alle domande relative all’anno successivo e nel rispetto dell’ordine di priorità di cui al comma 5.

8. L’accesso è revocato e gli importi erogati devono essere conseguentemente restituiti nel caso che le risorse siano state utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state concesse.

 

     Art. 12. Esenzione dall’obbligo di restituzione

1. I comuni particolarmente svantaggiati possono essere esentati ai sensi dell’art.30, comma 5, della l.r. n.67/2003 dalla restituzione delle somme erogate con il fondo regionale di rotazione, per gli interventi di ripristino e ricostruzione.

2. Tale esenzione è disposta, in base alle risorse regionali disponibili, nel rispetto del limite massimo dell’80% delle spese ammissibili dell’intervento per il quale è richiesto il contributo e comunque nel limite di euro 200.000,00.

3. Per la richiesta di contributo e la relativa assegnazione si applicano le disposizioni di cui all’art.11.

 

TITOLO II

Interventi finanziari a favore della popolazione

 

Capo I

Disposizioni operative per la concessione dei contributi a favore dei privati

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 13. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni che seguono.

2. I “soggetti privati” comprendono :

a) le persone fisiche;

b) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni private che svolgono, senza fine di lucro, attività socio-assistenziale ed ad integrazione socio-sanitaria.

3. Il indica la composizione familiare anagrafica di cui all’art 4 del d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, “nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”; al nucleo familiare sono parificate le forme di convivenza anagrafica di cui all’art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 .

4. L’ è l’unità immobiliare di civile abitazione in cui uno o più soggetti risultino avere la residenza anagrafica in quanto:

a) proprietario o titolare di altro diritto reale, in base ad una atto giuridicamente rilevante e già registrato alla data dell’evento;

b) titolare di diritto di godimento, in base ad una atto giuridicamente rilevante e già registrato alla data dell’evento;

c) soggetto legato al proprietario da vincolo di parentela sino al terzo grado.

E’ parificata all’unità immobiliare di residenza l’unità immobiliare destinata ad attività socio- assistenziali ed ad integrazione socio-sanitarie ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ( Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) .

 

5. L’ è l’immobile composto da più unità immobiliari di cui almeno una rientri nella categoria di cui al precedente punto 4).

 

6. L’ indica l’immobile per il quale sia intervenuto, da parte dell’autorità competente, apposito provvedimento di dichiarazione di inagibilità totale ovvero di inagibilità parziale tale da escludere l’uso abitativo del medesimo.

 

     Art. 14. Presupposti per l’avvio di procedure contributive

1. L’avvio della procedura finalizzata alla concessione di contributi ai sensi dell’art 26 della L.r. n. 67/2003 è disposta ove un evento di rilevanza regionale abbia prodotto la distruzione o l’inagibilità di una o più unità immobiliari di residenza ovvero abbia compromesso l’intero tessuto abitativo dei comuni colpiti o comunque una parte rilevante di esso, producendo gravi danni ad una pluralità di unità immobiliari di residenza.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, sono considerati danni gravi le lesioni ad uno o entrambi gli elementi sotto indicati:

a) parti strutturali orizzontali e verticali quali: murature portanti, pilastri e travi in cemento armato o in legno, fondazioni o solai, dell’unità immobiliare di residenza ovvero dell’immobile di residenza;

b) manto di copertura dell’unità immobiliare di residenza ovvero dell’immobile di residenza.

 

3. Sono altresì considerati gravi i danni che comportano la necessità di rifacimento di parti non strutturali quali: tramezzi, intonaci, pavimenti, infissi, estese per tutta o gran parte della superficie delle unità immobiliari di residenza danneggiate, ovvero la sostituzione di impianti funzionali all’uso abitativo quali: impianti elettrici, riscaldamento, idrico compreso il trattamento delle acque, ascensore dell’immobile di residenza.

 

4. Non danno luogo all’avvio di procedure contributive né sono ammissibili a contributo i danni, ancorché diffusi, che abbiano comportato la compromissione degli elementi di cui al comma 3 superabile con interventi di manutenzione, quali pulizia dei pavimenti, sostituzione delle tegole, imbiancatura, sostituzione di piccole parti degli impianti.

5. Non danno, altresì, luogo all’avvio di procedure contributive né sono ammissibili a contributo i danni, ancorché gravi che riguardino:

a) pertinenze delle unità immobiliari quali garage, cantine, muri di recinzione, giardini e terreni e comunque locali che non sono adibiti ad uso abitativo ovvero che non possono essere adibiti a tale uso in base alla normativa edilizia.

b) immobili o parti di immobili realizzati in contrasto con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove, ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi siano stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, salvo che sia intervenuta sanatoria, ovvero che siano utilizzati in difformità alle disposizioni vigenti.

 

     Art. 15. Tipologia del contributo e interventi ammissibili

1. Ai soggetti privati proprietari dei beni distrutti e danneggiati di cui all’art 14 sono concessi contributi a fondo perduto finalizzati a copertura parziale delle spese sostenute da tali soggetti per il ripristino, la ricostruzione, il riacquisto dei beni medesimi.

 

2. Ove i danni di cui all’art.14, comma 2 interessino le parti comuni di immobili di residenza, il contributo è finalizzato alla copertura parziale delle spese sostenute, in base alle quote di spettanza, dai singoli proprietari/condomini per la realizzazione dell’intervento complessivo di ripristino.

 

3. Le spese ammissibili ai fini dell’accesso al contributo sono esclusivamente quelle strettamente necessarie ad assicurare il recupero delle funzionalità dei beni danneggiati ovvero la ricostituzione di quelli distrutti, quantificati in base a materiali di uso comune escluse le finiture di pregio ed ogni elemento architettonico, decorativo o comunque avente mero valore estetico, ancorché preesistente prima del danno.

4. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e i limiti massimi dell’ammontare del contributo sono specificati nell’allegato A con riferimento alle diverse tipologie di ripristino previste dall’art.14.

 

     Art. 16. Ulteriori interventi

1. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui all’art.14 per l’avvio della procedura di concessione di contributi, è altresì concesso un contributo a carattere forfetario e a fondo perduto per il riacquisto dei seguenti beni di proprietà:

a) beni mobili essenziali all’uso abitativo contenuti nell’unità immobiliare di residenza danneggiati o distrutti dall’evento;

b) i veicoli indicati nell’Allegato A distrutti o irrimediabilmente danneggiati dall’evento e conseguentemente rottamati o da rottamare.

 

2. Gli elementi per la determinazione del danno e del contributo sono indicati nell’allegato A).

 

     Art. 17. Modalità di determinazione del contributo

1. Fuori dai casi in cui le presenti disposizioni prevedano la quantificazione in forma forfetaria, il contributo è determinato in misura proporzionale al costo degli interventi ammissibili, secondo le seguenti percentuali:

a) fino al 75% per gli interventi relativi a immobili/unità immobiliari di residenza del proprietario; b) fino al 50% negli altri casi.

 

2. Nei casi di cui all’art.15, comma 2, le percentuali di cui al comma 1 sono applicate alle quote di spesa relative a ciascuna unità che compone l’immobile di residenza danneggiato.

 

3. Nel caso di comproprietà, il contributo è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 alla quota di ciascun comproprietario.

 

4. Il proprietario di più unità immobiliari di residenza dei soggetti di cui all’art 13 comma 4 lett. b), può accedere al contributo limitatamente a due unità immobiliari adibite a tale uso.  5. Ai fini del calcolo del contributo, dall’ammontare delle spese relative agli interventi ammissibili sono detratti eventuali rimborsi da parte di compagnie assicuratrici, percepiti o percipiendi, ovvero eventuali contributi erogati da Enti pubblici.

 

     Art. 18. Criteri di priorità

1. Ove le risorse finanziarie destinate dalla Giunta Regionale alla procedura contributiva non siano sufficienti alla concessione dei contributi nei limiti massimi stabiliti ai sensi del presente capo, il dirigente regionale competente provvede alla definizione di limiti diversi osservando il seguente ordine di priorità:

a) immobili distrutti e inagibili di residenza del proprietario fino al limite massimo;

b) immobili gravemente danneggiati di residenza del proprietario fino al 50% della spesa ammissibile;

c) immobili distrutti e inagibili di residenza di soggetti terzi fino al limite massimo;

d) immobili gravemente danneggiati di residenza di soggetti terzi fino al 30% della spesa;

e) beni mobili essenziali e dei veicoli di cui all’art.16.

 

     Art. 19. Obbligo di ripristino e rendicontazione

1. La concessione del contributo comporta l’obbligo di eseguire gli interventi di ripristino per i quali il medesimo è concesso.

2. La concessione del contributo comporta altresì la rendicontazione dell’intera spesa ammissibile sostenuta. Per i contributi stabiliti in forma forfetaria, la rendicontazione della spesa è dovuta nei casi specificati nell’allegato A.

 

     Art. 20. Contributi per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio

1. Con riferimento ai singoli eventi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza regionale, fermi restando i presupposti per l’attivazione della procedura contributiva, la Giunta regionale può, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle esigenze specifiche della situazione prodotta dall’evento, disporre, dettandone le modalità di applicazione, la concessione del contributo, anche per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio di cui all’art. 25 l.r. n.67/2003 ed in particolare:

a) per gli immobili danneggiati da eventi sismici: miglioramento/adeguamento sismico;

b) per gli immobili danneggiati da eventi alluvionali: ristrutturazione edilizia finalizzata ad escludere l’uso abitativo di locali soggetti a rischio idraulico elevato o molto elevato, ovvero, anche per gli immobili non danneggiati, la installazione di strumenti di riduzione della vulnerabilità dell’immobile, quali ad esempio finestre o porte blindate, ove il comune, d’intesa con la Regione abbia verificato la non fattibilità sotto il profilo tecnico o economico, di interventi di messa in sicurezza idraulica idonei a ridurre il rischio in tempi e misura adeguati;

c) per gli immobili di residenza anche non danneggiati, dichiarati inagibili a seguito di movimenti franosi: realizzazione di opere di difesa funzionali alla revoca di provvedimenti di inagibilità ovvero, limitatamente ai casi di immobili di proprietà di persone fisiche residenti, anche l’acquisto di nuovi immobili ove la revoca del provvedimento di inagibilità sia subordinato ad interventi di messa in sicurezza del versante in frana di cui il Comune d’intesa con la Regione abbia verificato la non fattibilità sotto il profilo tecnico o economico.

 

Sezione II

Disposizioni procedurali

 

     Art. 21. Accertamento dei danni

1. Sulla base delle intese intercorse ai sensi dell’art. 7 comma 2, lett. b), i Comuni entro sette giorni successivi alle intese medesime avviano la procedura di accertamento dei danni mettendo a disposizione dei soggetti privati apposite schede di segnalazione dei danni, approvate ai sensi del successivo art. 40, stabilendo il termine entro il quale le medesime devono essere compilate dagli interessati e restituite al comune.

 

2. La procedura di accertamento è conclusa dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui è dichiarato lo stato di emergenza.

 

3. Il Comune, sulla base delle segnalazioni ricevute ovvero anche d’ufficio procede alla verifica mediante sopraluogo dei seguenti elementi:

a) la tipologia di danno nell’ambito delle fattispecie previste dall’art. 15, e gli elementi per la determinazione del danno richiamati all’art. 16 comma 2;

b) il rapporto di casualità tra i danni e l’evento;

c) la quantificazione circa l’estensione dei danni;

 

4. Gli esiti dei sopralluoghi risultano da apposito modello approvato con le modalità di cui all’art. 41 .

5. Ove dalla segnalazione si evinca chiaramente che i danni denunciati non rientrano tra quelli ammissibili a contributo, il Comune può non procedere ad effettuare i sopralluoghi, dandone comunicazione al privato interessato. La medesima comunicazione è data ove la mancanza di danni ammissibili a contributo risulti dal sopralluogo.

6. Nei casi di cui al comma 5, il privato può presentare al Comune osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comune decide motivatamente sulle osservazioni nei 10 giorni successivi al ricevimento delle osservazioni.

 

7. L’ accertamento da parte del comune è condizione necessaria per l’accesso a contributo; ove, per il numero delle abitazioni colpite, il Comune non sia in grado di provvedere nei termini, il Dirigente regionale competente, d’intesa con la Provincia, organizza l’invio di personale tecnico regionale, della provincia o di altri enti locali a supporto ovvero, ove tale intervento non sia possibile o comunque insufficiente, può autorizzare il comune ad avvalersi di professionisti esterni

 

8. La Regione provvede alla copertura delle spese relative all’attività di accertamento e in specie:

a) alle prestazioni straordinarie del personale dipendente dal comune o inviato a supporto del medesimo

b) spese di alloggio, vitto e indennità di missione corrisposta dall’ente di appartenenza per il personale tecnico inviato a supporto.

c) compensi dei professionisti esterni nei limiti concordati con il comune.

 

9. Ove le segnalazioni siano trasmesse oltre il termine stabilito ai sensi del comma 2, il Comune competente potrà effettuare la relativa attività di accertamento, ove ciò non ritardi gli adempimenti di cui al comma 10. L’eventuale inammissibilità della segnalazione è comunicata all’interessato.

10. I risultati dell’attività di accertamento sono trasmessi dai Comuni alla Regione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, unitamente ad una prima stima del fabbisogno finanziario dell’eventuale procedura contributiva, calcolato sulla base dei criteri di cui all’allegato A.

 

11. E’ consentito l’esercizio del diritto d’accesso da parte dei soggetti interessati alle risultanze dell’accertamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .

 

     Art. 22. Avvio della procedura contributiva

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell’art. 21, comma 10 e delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale dispone l’avvio della procedura contributiva nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 8.

 

     Art. 23. Domanda di contributo

1. Per accedere a contributo i soggetti aventi titolo devono presentare la relativa domanda al Comune competente.

 

2. La domanda è presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva, secondo il modello approvato ai sensi dell’art.40, a pena di irricevibilità, entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 22. Nell’ipotesi di invio a mezzo postale, fa fede la data del timbro postale. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

 

3. Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l’integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E’ comunque sempre ammessa l’integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

4. Ove alla domanda debbano essere allegati elaborati tecnici relativi agli interventi di ripristino, questi ultimi sono redatti con le modalità di cui all’allegato A e possono essere presentati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza della domanda ed ad integrazione della stessa.

 

5. Ove il privato abbia già provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino alla domanda sono allegati anche i giustificativi delle spese sostenute nonché gli eventuali ulteriori documenti necessari per l’erogazione del contributo ai sensi del successivo art.27.

 

     Art. 24. Soggetti aventi titolo alla presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata dal soggetto proprietario dei beni danneggiati, in caso di comproprietà è presentata da uno dei comproprietari, in nome e per conto anche degli altri;

 

2. Per i beni immobili, la domanda di contributo può essere presentata anche dal soggetto residente diverso dal proprietario di cui all’art. 13 comma 4, su espressa autorizzazione del proprietario alla presentazione della domanda, all’esecuzione dei lavori nonché all’accredito del contributo;

 

3. Ove i danni riguardino elementi strutturali di un immobile ad uso di residenza ovvero parti comuni di un condominio, la domanda è presentata dall’amministratore ovvero da uno dei condomini appositamente delegato.

 

     Art. 25. Pubblicità da parte del Comune

1. Il Comune è tenuto a dare comunicazione agli interessati circa l’avvio della procedura di accertamento dei danni nei modi previsti dalla normativa vigente con le modalità ritenute più opportune ed efficaci. In particolare, deve essere data la massima pubblicità relativamente ai seguenti elementi:

a) modalità e termini di inoltro della scheda di segnalazione dei danni;

b) l’ufficio comunale competente;

c) il nominativo del Responsabile del procedimento;

d) le disposizioni del presente regolamento relativamente al Titolo II. e) l’informativa agli interessati in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

3. Il Comune è, altresì, tenuto a garantire adeguata comunicazione ai possibili beneficiari dei contributi delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale, segnatamente in riferimento alla delibera della Giunta Regionale di avvio delle procedure contributive nonché alle modalità e termini di presentazione della domanda di contributo ed il luogo ove sono disponibili i modelli delle domande medesime.

 

     Art. 26. Istruttoria ed ammissione a contributo

1. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, istruisce le medesime, verificando:

a) i dati relativi alla residenza e gli altri dati dichiarati detenuti per competenza dal Comune medesimo

b) la congruenza dei danni denunciati con l’accertamento effettuato ai sensi dell’art.21 nonché degli interventi proposti con le disposizioni del presente regolamento

c) la congruenza della documentazione di spesa presentata con i danni accertati

 

2. Al fine di garantire il rispetto dei termini di cui al comma 1, ove il numero delle domande sia pari o superiore a 50, la Regione, nell’ ambito delle risorse finanziarie di cui all’art .8 comma 1 lett. c), può contribuire alla copertura delle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per le prestazioni straordinarie del personale addetto all’istruttoria e per le spese di comunicazione in competenza dei comuni medesimi nel limite massimo del 50% e comunque non oltre l’importo di euro 1.500,00 per comune.

 

3. I dati dichiarati dagli interessati detenuti per competenza da altre Amministrazioni sono verificati dal Comune entro la data di adozione del provvedimento di ammissione a contributo di cui al comma 5, secondo le modalità di controllo previste dal D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Nell’ipotesi di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, il comune procede ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

 

5. Il Comune, nei 15 giorni successivi al termine previsto al comma 1 per l’istruttoria, comunica gli esiti della istruttoria alla Regione Toscana che provvede con atto del dirigente competente all’individuazione delle percentuali di contributo da applicare, tenuto conto dei limiti e dei criteri di priorità di cui agli artt. 17 e 18, entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti istruttori di tutti i comuni interessati dalla procedura contributiva.

 

6. Nell’ambito della comunicazione prevista al comma 5, il Comune indica le domande ricevute relative ad interventi già effettuati da parte dei soggetti beneficiari contenenti la documentazione prevista dall’art. 27 attestandone la relativa verifica. Il dirigente regionale nell’ambito del provvedimento di cui al comma 5 provvede alla liquidazione dell’importo corrispondente al Comune.

 

7. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento regionale di cui al comma 5, provvede, con apposito atto e dandone adeguata comunicazione agli interessati :

a) ad ammettere a contributo i beneficiari per l’importo risultante dall’applicazione delle percentuali fissate nel provvedimento regionale di cui al comma 5;

b) alla definizione della data entro la quale gli interventi di ripristino ammessi a contributo devono essere conclusi nonché della data entro la quale deve avvenire la presentazione dei documenti prescritti ai sensi dell’art. 27.

8. I tempi di realizzazione degli interventi ammessi devono di norma essere contenuti da un minimo di tre mesi a ad un massimo di sei mesi decorrenti dalla data di ammissione a contributo, fatta salva la possibilità di determinare un termine più lungo in presenza di motivate ragioni di natura tecnica verificata dal Comune. Il termine di presentazione dei documenti giustificativi della spesa non può essere superiore a trenta giorni decorrenti dalla data stabilita per la conclusione dei lavori.

 

9. Qualora circostanze imprevedibili, non imputabili a comportamento od inerzia del beneficiario, non consentano il rispetto delle scadenze stabilite per la conclusione dei lavori e per la presentazione della relativa documentazione di spesa, il Comune può motivatamente disporre la dilazione dei termini per un periodo non superiore a sessanta giorni rispetto ai termini già stabiliti, eventualmente reiterabili previo nulla osta della Regione.

 

10. Ove, unitamente alla domanda, sia stata già presentata la documentazione prescritta dal successivo art. 27 comma 1 e la Regione abbia provveduto a liquidare l’importo del contributo ai sensi del comma 6, il comune procede alla liquidazione dell’importo ai beneficiari con le modalità di cui all’art. 27, comma 3.

 

     Art. 27. Erogazione del contributo

1. Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari devono presentare la documentazione di spesa relativamente all’intero ammontare dell’intervento di ripristino ammesso a contributo nonché:

a) certificato di conformità per gli interventi di ripristino degli impianti;

b) attestazione del Direttore Lavori circa l’ultimazione dei lavori e la conformità degli interventi eseguiti alle norme edilizie di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), nel caso di interventi di ripristino sulle parti strutturali;

c) certificato di rottamazione per i veicoli di cui all’art.16.

 

2. Il Comune, ove la documentazione di cui al comma 1 sia presentata successivamente all’atto di ammissione a contributo, verifica la congruenza della documentazione presentata e in particolare della documentazione della spesa e conferma ovvero ridetermina, ai sensi dell’art. 29, l’importo dei contributi, richiedendo l’erogazione alla Regione.

 

3. Il Comune procede alla liquidazione ai beneficiari entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle risorse finanziarie da parte della Regione.

 

4. Le liquidazioni ai beneficiari sono comunicate alla Regione entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta liquidazione anche al fine della relativa rendicontazione.

 

     Art. 28. Anticipazioni

1. Il Comune può concedere anticipazioni fino al massimo del 50 per cento del contributo assegnato, ove richiesto dai beneficiari, nell’ipotesi di lavori di ripristino relativi ai beni immobili distrutti ovvero di lavori finalizzati alla revoca di provvedimenti di inagibilità.

 

2. Le eventuali anticipazioni sono concesse previo accertamento da parte del Comune dell’avvio dei lavori e sotto condizione della relativa restituzione ove i lavori non siano completati ovvero siano completati per importo inferiore all’anticipazione concessa.

3. Ove le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate a valere sulle risorse finanziarie regionali, il Comune potrà concederle in accordo con il dirigente regionale competente.

 

     Art. 29. Revoca, riduzione e decadenza del contributo.

1. Il contributo regionale è revocato, con provvedimento motivato del Comune, qualora:

a) i beneficiari non trasmettano al comune i documenti giustificativi della spesa e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta entro il termine stabilito ai sensi del presente regolamento;

b) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) gli interventi ammessi al contributo non siano stati effettuati entro la data stabilita dal Comune.

 

2. In caso di anticipazione ai sensi dell’art. 28, la restituzione del contributo revocato, deve effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione della revoca, comprensivo dell’applicazione degli interessi legali.

 

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, il contributo è rideterminato in base alle spese sostenute e documentate:

a) ove la documentazione di spesa sia presentata per importi inferiori all’ammontare del danno ammesso;

b) ove gli interventi di ripristino, ancorché non conclusi nei termini stabiliti dal Comune, risultino comunque idonei ad assicurare una funzionalità anche parziale dei beni danneggiati.

 

4. La mancata riscossione da parte del destinatario del contributo, entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione della relativa disponibilità da parte del Comune, comporta la decadenza dal contributo medesimo; a tal fine, ove il beneficiario non abbia riscosso il contributo entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta, il Comune provvede a sollecitare il beneficiario alla relativa riscossione, dando altresì esplicita comunicazione circa gli effetti previsti dal presente comma nonché dell’ultima data utile alla riscossione del contributo stesso.

Ove il beneficiario non provveda alla riscossione del contributo entro tale ultimo termine, il Comune ne dichiara la decadenza dal beneficio.

 

     Art. 30. Conclusione del procedimento

1. Il procedimento contributivo si conclude entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle relative domande.

 

Sezione III

Disposizioni per il sostegno della popolazione evacuata

 

     Art. 31. Contributo per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati

1. Per favorire l’autonoma sistemazione alloggiativa di nuclei familiari evacuati a seguito di eventi di protezione civile è concesso un contributo forfetario in presenza delle seguenti condizioni:

a) la situazione di evacuazione si prolunghi per un periodo minimo di almeno quindici giorni;

b) gli interessati non beneficino di sistemazione alloggiativa messa a disposizione dal Comune con oneri finanziari a carico di quest’ultimo.

 

2. L’importo del contributo per l’autonoma sistemazione è definito nell’allegato A.

 

3. Il contributo è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.

 

4. Ove la situazione di evacuazione perduri oltre trenta giorni e il nucleo familiare non sia in grado di reperire una autonoma sistemazione alloggiativa, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dal Comune per assicurare l’alloggio, nei limiti di importo stabiliti dall’allegato A e di durata di cui al comma 3.

 

TITOLO III

Disposizioni modificative, transitorie e finali - Abrogazioni .

 

Capo I

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R

(Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

 

     Art. 32. Modifiche all’art.11del DPGR n.7/R/2006

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 11 del D.P.G.R . n.7/R/2006, dopo le parole “articolo 13;” sono aggiunte le parole ”e comunica alla Regione il termine impiego del volontariato”.

 

     Art. 33. Modifiche all’art.12 del DPGR n.7/R/2006

1. Al comma 5 dell’art. 12 del D.P.G.R . n.7/R/2006, dopo le parole “oneri finanziari,” sono aggiunte le parole ”fermo restando quanto stabilito all’art.18, comma 3.”

 

     Art. 34. Modifiche all’art.13 del DPGR n.7/R/2006

1. Il secondo comma dell’art.13 del D.P.G.R . n.7/R/2006 è così modificato: “2. Per attività di soccorso connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, la richiesta di autorizzazione può essere integrata con l’indicazione del numero dei volontari entro dieci giorni dalla comunicazione.”. 2. Il terzo comma dell’art.13 del D.P.G.R . n.7/R/2006 è così integrato :

“3. Per l’organizzazione e la partecipazione ad esercitazioni di protezione civile, per la partecipazione alla attività di elaborazione dei piani di protezione civile e di formazione teorico – pratica o comunque nelle ipotesi di attività programmate, la richiesta deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell’iniziativa e deve indicare, oltre quanto previsto al comma 1: il periodo per il quale si chiede l’autorizzazione, il numero dei volontari interessati ai benefici di cui agli artt.15 e 16 e la stima dei relativi oneri nonché la stima delle spese di cui all’art.14. Alla richiesta deve anche essere allegata una relazione descrittiva dell’iniziativa programmata.”

 

     Art. 35. Modifiche all’art.18 del D.P.G.R . n.7/R/2006

1. Il comma 2 dell’art.18 del D.P.G.R . n.7/R/2006, è così sostituito:

“2.- Gli oneri di cui al comma 1 possono essere posti a carico della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e ferma restando l’autorizzazione di cui all’art.13, nei seguenti casi:

a) ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. e) della l.r. n.67/2003:

- per le attività delle organizzazioni funzionali a fronteggiare situazioni di emergenza in corso o previste anche mediante assistenza alla popolazione ovvero funzionali a scongiurare situazioni di grave pericolo per la incolumità delle persone.

b) Ai sensi dell’art.22 della l.r. n.67/2003:

- per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni, ad attività addestrative, di pianificazione o a corsi di formazione.”.

2. Il comma 3 del medesimo art.18 del D.P.G.R . n.7/R/2006, è così sostituito:

“3.- Ove, in base all’ordinamento statale, gli oneri previsti al comma 1 possono essere posti a carico delle risorse dello Stato, la Regione attiva le procedure per il reintegro delle spese sostenute ai sensi del comma 2.”

 

     Art. 36. Modifica al Capo V del D.P.G.R . n.7/R/2006

1. La rubrica del Capo V del D.P.G.R . n.7/R/2006 è così sostituita:

“Capo V - Procedure per il rimborso dei benefici a valere su risorse regionali”

 

     Art. 37. Modifiche all’art.19 del D.P.G.R . n.7/R/2006

1. La rubrica dell’art.19 del medesimo Capo del D.P.G.R . n.7/R/2006 così sostituita:

“Art. 19 - Adempimenti amministrativi a carico degli enti locali”

2. Il primo periodo del comma 1 dell’art.19 del D.P.G.R . n.7/R/2006 è così sostituito:

“1.- Ai fini della copertura, da parte della Regione nei casi di cui all’art.18, comma 2, delle spese connesse all’attivazione delle organizzazioni, l’ente locale che ha attivato le organizzazioni medesime:”

 

3. Ai commi 2 e 3 dell’art.19 del D.P.G.R. n.7/R/2006 il termine “sessanta giorni” è sostituito da “novanta giorni”.

 

Capo II

Disposizioni transitorie e finali - Abrogazioni

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Ove alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contributo annuale alle Province, di cui all’art.23, comma 3, della l.r. n.67/2003 sia stato già ripartito ai sensi dell’art.11 del DPGR n.34/R/2004, il medesimo resta fermo e vale come ripartizione ai sensi dell’art. 10, comma 4 lett. a) del presente regolamento.

 

2. Le quote del contributo annuale assegnate alle Province ai sensi del comma 1 e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono liquidate alle Province successivamente all’approvazione da parte delle medesime della disciplina relativa alla valutazione della rilevanza dell’evento locale nonché delle modalità di utilizzo del contributo annuale.

 

     Art. 39. Mancata approvazione delle Province

1. Ove le Province non provvedano ad approvare la disciplina relativa alla valutazione della rilevanza dell’evento locale nonché delle modalità di utilizzo del contributo annuale nel termine di cui all’art.9, comma 2, le quote ordinarie del contributo annuale sono erogate esclusivamente sulla base delle singole richieste motivate da parte delle Province, previa verifica dell’utilizzo in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

 

2. Non possono, altresì, essere destinatarie della quota straordinaria prevista dall’art.10, comma 4 lett. b), le Province che non abbiano approvato la disciplina di cui al comma 1.

 

     Art. 40. Organizzazione regionale

1. Al fine di assicurare un pieno ed efficace utilizzo delle risorse professionali regionali, il Comitato Tecnico di Programmazione può definire le forme di collaborazione delle diverse strutture regionali coinvolte nelle attività previste dal presente regolamento o comunque ad esse collegate, ferme restando le attribuzioni del dirigente regionale competente.

 

     Art. 41. Modulistica e relative modifiche

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente regionale competente approva:

a) la modulistica relativa alle schede di segnalazione dei danni nonché alla domanda di contributo nella forma di dichiarazione sostitutiva, prevista al Titolo II del presente regolamento;

b) la modulistica e le modalità relative a tutti gli adempimenti tra Regione ed enti locali previsti dal presente regolamento;

 

2. Le modifiche relative all’allegato A), approvato con il presente regolamento, sono approvate dalla Giunta regionale, mediante propria deliberazione.

 

     Art. 42. Rendicontazione degli enti locali

1. Ai fini del rendiconto dei contributi erogati dalla Regione a favore degli enti locali ai sensi del presente regolamento, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione idonea attestazione delle spese sostenute, sottoscritta dal Responsabile del procedimento amministrativo dell’ente interessato e contente il riepilogo della relativa documentazione contabile.

2. L’attestazione di cui al precedente comma ha valore di rendicontazione del contributo ai sensi dell’art.1 della legge regionale 11 luglio 2006, n.31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali) ed è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla data di liquidazione del saldo del contributo e comunque entro il termine del relativo esercizio finanziario.

3. Ove l’attestazione non sia trasmessa nel termine di cui al comma 2 il contributo è revocato.

 

     Art. 43. Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo art.44, comma 1 sono abrogati:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R (Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”. Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso);

- le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale del 20/09/2004, n. 949 (DPGR n. 34/R/2004) Modalità per l’accesso ai contributi finanziari della regione e disposizioni transitorie per l’accesso da parte dei comuni al contributo regionale alle province (art. 16, comma 2, del DPGR 34/R/2004).

 

     Art. 44. Entrata in vigore

1. Le norme contenute nei titoli I, II e gli articoli da 38 a 43 entrano in vigore il centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana .

 

2. Le restanti disposizioni del presente regolamento entrano in vigore secondo le norme statutarie.

 

ALLEGATO A

 

A) Beni immobili: modalità per la determinazione delle spese ammissibili a contributo e relativi limiti massimi (previsti all’art. 15 comma 4)

 

1- Immobili distrutti

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la ricostruzione dell’unità immobiliare e fino alla concorrenza dell’ammontare risultante dal prodotto tra i mq di superficie utile abitabile dell’unità immobiliare ricostruita (nel limite massimo dei metri quadri della superficie dell’abitazione distrutta e comunque nel limite massimo di 100 metri quadri) e il costo a metro quadro definito dalla Regione ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 quale “costo totale intervento”.

Per superficie utile abitabile (art. 6 lett. a del DM 5 agosto 1994): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.

Nei medesimi limiti di cui sopra sono altresì ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di una nuova abitazione, ove la ricostruzione risulti eccessivamente onerosa sotto il profilo economico o tecnico. In questo ultimo caso sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute per la demolizione del relitto e le eventuali altre opere di sistemazione del sito definite dal comune. Il contributo complessivo (acquisto più spese di demolizione ed eventuale sistemazione) non può in nessun caso superare l’ammontare del prodotto tra i metri quadri della superficie utile abitabile distrutta (fino al limite di 100 metri quadri) e il costo a metro quadro sopra specificato.

 

2. – Danni alle parti strutturali (art. 14 comma 2 lett. a) e al manto di copertura (lett. b)

 

2.A) Parti strutturali

Il presente punto riguarda i danni a: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali realizzate con qualsiasi materiale (muratura, C.A., acciaio, legno, elementi prefabbricati ecc.), coperture (ad esclusione degli elementi presi in considerazione sub. n. 2 B) e le scale interne ed esterne ed i muri di contenimento necessari per assicurare la stabilità dell’edificio o a protezione del medesimo. Le spese di ripristino ammissibili sugli elementi sopra elencati sono quelle che risultano dal progetto dell’intervento di ripristino elaborato dal tecnico incaricato dal privato interessato, che deve dare espressamente atto del rispetto delle prescrizioni del regolamento regionale, in ordine all’essenzialità dell’intervento (art.15, comma 3). A tale fine, il progetto dell’intervento deve contenere gli stessi elementi richiesti dal Comune per la presentazione delle Denuncie di Inizio attività, oltre ad una relazione tecnica contenente la descrizione degli elementi danneggiati e dei conseguenti interventi proposti, elaborati grafici riportanti sia lo stato di fatto che lo stato di progetto in relazione ai danni provocati dall’evento, documentazione fotografica. computo metrico estimativo calcolato con i prezzi di mercato o del Bollettino degli Ingegneri ed il quadro economico complessivo dell’intervento comprensivo dell’aliquota IVA. I prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo devono corrispondere a quelli di materiali di uso comune, di non rilevante costo e con caratteristiche analoghe o simili a quelli esistenti.

Unitamente alle spese per il ripristino delle parti strutturali, sono ammissibili a contributo anche le spese relative a:

1. opere di ripristino delle finiture (intonaci, pavimenti, infissi) e degli impianti tecnologici strettamente conseguenti all’esecuzione delle opere strutturali. Le spese per le opere di ripristino delle finiture sono ammissibili nei limiti specifici previsti al successivo punto 3) e comunque nel limite complessivo del 30% del costo netto delle opere strutturali.

2. spese tecniche per un importo non superiore al 10% del costo netto delle opere strutturali ammissibili a contributo.

 

I computi metrici dovranno essere redatti in modo da poter verificare in modo chiaro le voci corrispondenti alle opere strutturali e quelle relative al ripristino delle finiture e degli impianti strettamente conseguenti all’esecuzione delle opere strutturali in modo da permettere il calcolo dell’importo ammissibile.

Il Comune sulla base dell’accertamento già effettuato ai sensi dell’art. 21 verifica la coerenza della documentazione e gli interventi proposti con le presenti disposizioni. In particolare verifica che, nel caso sia stata emessa un ordinanza di sgombero per l’inagibilità dell’immobile, gli interventi proposti siano, una volta eseguiti, funzionali alla revoca dell’ordinanza.

Il limite massimo dell’importo ammissibile a contributo per le opere previste al presente articolo è di euro 50.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Ove l’intervento sia funzionale al ripristino dell’agibilità il limite massimo dell’importo ammissibile è di euro 100.000,00.

 

2B) Manti di copertura Per manto di copertura si intende la parte del tetto posta sopra la struttura portante (orditura principale e secondaria) del medesimo costituita da: guaina, isolante, soletta e tegole. Le spese di ripristino ammissibili a contributo sono quelle di riparazione e sostituzione degli elementi sopra richiamati; non è ammissibile a contributo la mera sostituzione delle tegole. Nell’ambito delle spese ammissibili rientrano anche i costi relativi all’attuazione del regolamento DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”. Ove si proceda agli interventi di ripristino sopra specificati, sono ammesse a contributo anche le spese relative alla riparazione-sostituzione delle grondaie, pluviali e delle antenne TV.

Il limite massimo delle spese relative al seguente punto è dato dal prodotto dei mq danneggiati per l’ importo di euro 100,00 nel rispetto comunque di una spesa complessiva non superiore a euro 50.000,00.

 

3. – Danni alle parti non strutturali (art. 14 comma 3)

 

Il presente punto riguarda i danni a: tramezzi ed elementi divisori, intonaci, pavimenti, infissi.

Le spese per il relativo ripristino sono ammissibili nei seguenti limiti:

• rifacimento e riparazione, anche parziale, di tramezzi ed elementi divisori: euro 50,00 x mq della superficie calcolata vuoto per pieno;

• sostituzione pavimenti: euro 60 x mq di superficie calpestabile fino ad un massimo di 100 mq;

• rifacimento di intonaci e imbiancatura: euro 40 x mq della superficie calcolata vuoto per pieno

• sostituzione riparazione degli infissi: euro 200 cadauno nel numero massimo di una finestra e una porta per vano, oltre alla porta di ingresso dell’unità immobiliare.

 

In ogni caso l’importo massimo delle spese ammissibili per ogni unità immobiliare di residenza è pari a euro 30.000,00.

 

Nei casi di allagamento il limite massimo delle spese per gli interventi di ripristino delle finiture (pavimenti, intonaco e imbiancatura, infissi) è stimato con modalità convenzionale in rapporto all’altezza dell’acqua raggiunta in ciascun vano come segue:

altezza stimabile pari o superiore a 60 cm.: a vano euro 4.000,00

altezza stimabile da 30 cm. a 60 cm.: a vano euro 3.000,00

altezza stimabile da 10 cm. a 30 cm.: a vano euro 1.500,00

Ove per vani si intendono:

cucina: 1 vano

camera: 1 vano

bagni (uno o più): 1 vano

salotto/soggiorno con angolo cottura: 1 vano

ingressi corridoi e ripostigli: 1 vano

Il numero dei vani ammissibili a contributo sono quelli sopra specificati aumentato al massimo di numero 1 camera.

Nel caso l’allagamento abbia causato anche lesioni ai tramezzi e/o a elementi divisori, oltre agli importi per vano sopra richiamati, sono ammissibili a contributo anche le spese per il relativo ripristino nei limiti massimi richiamati all’inizio del presente punto.

 

4. – Danni agli impianti (art. 14 comma 3)

 

Per impianti si intendono: elettrico, riscaldamento, idrico compreso il trattamento delle acque, ascensore dell’immobile di residenza.

Le spese di ripristino ammissibili a contributo sono quelle relative alla riparazione e rifacimento degli impianti, non sono ammissibili le spese relative alle piccole sostituzioni di parti dell’impianto. Ai fini dell’ammissione a contributo gli interventi di riparazione-rifacimento devono essere eseguiti in conformità alle norme di settore, comprovata con dichiarazione di conformità. Il limite massimo delle spese ammissibili a contributo è pari a 2.500,00 euro per ciascun impianto. Nel caso di sostituzione di caldaia della singola unità immobiliare il limite massimo dell’importo ammissibile è pari a 1.000,00 euro, nel caso di caldaia condominiale tale limite massimo è dato dal medesimo valore moltiplicato per il numero di condomini e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00. Nel caso di riparazione/sostituzione dell’ascensore condominiale il limite massimo dell’importo ammissibile è di euro 1.000,00 moltiplicato per il numero dei piani serviti e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00.

 

B) Beni mobili: modalità per la determinazione dei beni ammessi a contributo e del relativo ammontare forfetario (art.16)

 

1. - Beni mobili essenziali all’uso abitativo

 

Il contributo si applica nei casi in cui l’evento abbia compromesso l’insieme dei beni mobili contenuti all’interno di uno o più dei seguenti vani: cucina, camere e salotto.

L’ammontare del contributo forfetario è pari a:

a) in caso di distruzione o danneggiamento irreparabile del totale dei mobili contenuti nel vano:

euro 2.000,00 per il vano cucina

euro 1.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di n° 3 vani. b) in caso di danneggiamento grave del totale dei mobili contenuti nel vano:

euro 1.000,00 per il vano cucina

euro 500,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di n° 3 vani

 

c) in caso di danneggiamento grave di una parte dei mobili contenuti nel vano:

euro 500,00 per il vano cucina

euro 250,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di n° 3 vani

 

Nei casi di allagamento le ipotesi sopra riportate sono accertate tramite la verifica circa l’altezza dell’acqua raggiunta nel vano come segue:

ipotesi a) altezza stimabile pari o superiore a 60 cm.

ipotesi b) altezza stimabile da 30 cm. a 60 cm.

ipotesi c) altezza stimabile da 10 cm. a 30 cm.

 

Fuori dai casi di allagamento l’applicazione dei diversi livelli di danneggiamento è valutata sulla base dello stato di fatto visibile al momento della verifica da parte del comune ovvero dal materiale fotografico messo a disposizione dall’interessato.

 

Nei casi in cui si verifichi la distruzione di tutti i beni mobili contenuti nell’unità abitativa a causa del crollo dell’edificio o altri eventi aventi gli stessi effetti (incendio, allagamento dell’intero volume dell’unità ove la permanenza dell’acqua abbia reso irrecuperabile ogni bene contenuto all’interno) l’ammontare del contributo di cui alla lett. a) spettante al nucleo familiare residente è aumentato di euro 1.000,00 per ciascun componente del medesimo.

In tutti i casi sopra specificati, l’erogazione del contributo non è subordinata alla presentazione della rendicontazione della spesa di riacquisto. Nel caso di beni mobili funzionali alle attività realizzate nelle unità immobiliari destinate ad attività socio- assistenziali ed ad integrazione socio-sanitarie di cui all’art.13, comma 4 distrutti o danneggiati si applicano gli stessi criteri di determinazione del contributo sopra specificati, senza limitazione circa il numero dei vani da prendere in considerazione, ma ferme restando le destinazioni d’uso sopra richiamate. La spesa sostenuta per il riacquisto deve essere rendicontata secondo le disposizioni generali del regolamento.

 

2. – Veicoli

 

I veicoli ammissibili a contributo di proprietà dei soggetti privati di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) sono:

a) autoveicoli

b) motoveicoli superiori a 125 cc.

c) mezzi speciali di trasporto per persone diversamente abili

 

I veicoli ammissibili a contributo di proprietà dei soggetti privati di cui all’art. 13 comma 2 lett. b) sono:

d) mezzi per il trasporto di persone diversamente abili utilizzati dall’ente per la finalità richiamate al medesimo comma, lett. b).

 

Il contributo si applica ai veicoli localizzati al momento dell’evento in garage o altre strutture adibite ordinariamente al ricovero del mezzo, in quanto di pertinenza dell’immobile di residenza/sede del proprietario, ovvero in locazione o comunque in ogni caso in cui vi sia un titolo legittimo all’uso di tali spazi o strutture per il veicolo distrutto.

Il contributo si applica altresì ai veicoli localizzati in luoghi diversi da quelli sopra specificati, ivi compresi spazi pubblici, ove tale localizzazione sia dimostrabile dall’interessato (es. la documentazione rilasciata dal carro-

attrezzi che ha proceduto alla rimozione del veicolo) ovvero sia stata accertata dal Comune anche nell’ambito delle operazioni di soccorso. In seguito alla segnalazione da parte del privato proprietario prevista all’art. 21 del regolamento il comune verifica che il luogo ove si trovava il mezzo sia stato coinvolto in modo tale da poter causare la distruzione o l’irrimediabile danneggiamento del mezzo stesso nonché che lo stato di fatto del veicolo (risultante da sopralluogo, foto o altra documentazione) sia compatibile con lo stato di distruzione/danneggiamento irreparabile segnalato dall’interessato.

 

L’ammontare del contributo forfetario è pari a euro 3.000,00 per gli autoveicoli di cui alla lett. a) immatricolati nell’anno dell’evento o nel triennio precedente. Per gli autoveicoli immatricolati negli anni precedenti al periodo sopra indicato l’importo di 3.000,00 è diminuito del 10% (euro 300,00) all’anno fino al raggiungimento della misura minima di 1.000,00 euro.

L’ammontare del contributo forfetario è pari a euro 1.000,00 per i motoveicoli di cui alla lett. b) immatricolati nell’anno dell’evento o nel triennio precedente. Per i motoveicoli immatricolati negli anni precedenti al periodo sopra indicato l’importo di 1.000,00 è diminuito del 10%(100 euro) all’anno fino al raggiungimento della misura minima di 300,00 euro.

Ove il mezzo di trasporto distrutto sia l’unico per tutti i componenti il nucleo familiare l’importo del contributo per il riacquisto è pari al valore massimo (euro 3.000,00 per le autovetture e euro 1.000,00 per i motoveicoli) sopra previsto indipendentemente dall’anno di immatricolazione.

 

I soggetti di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) possono usufruire del contributo per il riacquisto di cui al presente punto per un unico mezzo di trasporto distrutto (motoveicolo o autoveicolo) di proprietà.

L’ammontare del contributo forfetario è pari a euro 1.000,00 per i mezzi speciali di cui alla lett. c).

 

L’ammontare del contributo forfetario per i mezzi di cui alla lett. d) è pari a quanto previsto per gli autoveicoli se omologati per un n° di posti fino a 7, ove omologato a un numero superiore a 7 è pari a euro 6.000,00 qualunque sia l’anno di immatricolazione.

 

In tutti i casi sopra specificati, l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il riacquisto del veicolo distrutto e la spesa sostenuta. Ove quest’ultima sia inferiore all’importo del contributo, il medesimo è concesso nella misura pari alla spesa. Ove non si proceda al riacquisto o comunque non venga presentata la documentazione attestante il riacquisto e la relativa spesa il contributo è concesso, a ristoro forfetario delle spese di rottamazione, senza obbligo di rendicontazione, nelle seguenti misure:

• euro 300,00 per gli autoveicoli

• euro 150,00 per i motoveicoli e per i mezzi speciali per i diversamente abili

 

 

In tutti i casi, il contributo è concesso previa presentazione del certificato di rottamazione.

 

C) Contributo per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati (art.31)

 

Il contributo per l’autonoma sistemazione è stabilito nelle seguenti misure massime: a) euro 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 400,00;

b) ove il nucleo familiare sia composto di una sola persona, il limite è fissato a 200,00 euro mensili.

 

In situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti al presente punto i contributi possono essere erogati anche in misura diversa e, comunque, nel limite massimo di 500 euro mensili.

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 100 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

 

 

D) Disposizioni comuni

 

1. – Adeguamenti ISTAT. Sulla base dell’aggiornamento degli indici ISTAT, gli importi indicati nel presente allegato sono adeguati mediante apposito provvedimento del dirigente compente, con cadenza triennale, in presenza di una variazione superiore almeno al 10%.

 

2. – IVA. Tutti gli importi specificati nel presente allegato sono comprensivi dell’IVA dovuta.