§ 3.5.108 - D.P.G.R. 30 marzo 2005, n. 42/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione dell’esercizio cinematografico).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:30/03/2005
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Autorizzazione regionale all’esercizio cinematografico.
Art. 4.  Disposizioni particolari per le arene.
Art. 5.  Disposizioni particolari per i cinema ambulanti.
Art. 6.  Requisiti tecnici minimi.
Art. 7.  Disposizioni procedimentali.
Art. 8.  Contenuto della domanda ed allegati.
Art. 9.  Irricevibilità ed integrazioni della domanda.
Art. 10.  Rilascio dell’autorizzazione unica.
Art. 11.  Decadenza e proroga dall’autorizzazione regionale.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 3.5.108 - D.P.G.R. 30 marzo 2005, n. 42/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione dell’esercizio cinematografico).

(B.U. 6 aprile 2005, n. 23).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

     Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico), ed in particolare l’articolo 5 che prevede che siano disciplinati con regolamento regionale:

     a) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all’articolo 3;

     b) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell’autorizzazione;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 29 marzo 2005 concernente “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione dell’esercizio cinematografico)”, acquisiti i pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, dell’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1180/03, nonché del Consiglio delle Autonomie Locali, della V^ Commissione consiliare e delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

 

EMANA

 

     il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico), di seguito legge regionale, il presente regolamento definisce le norme relative alle modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all’ampliamento di sale e arene già in attività.

     2. Il presente regolamento definisce altresì la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all’articolo 3 della legge regionale, nonché i requisiti tecnici e strutturali per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell’autorizzazione stessa.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

     a) sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

     b) cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

     c) multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale;

     d) arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo di cui all’articolo 4, comma 2, costruito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

     e) cinema ambulante, l’esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabili con l’impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all’aperto, appositamente attrezzati;

     f) autorizzazione regionale, l’autorizzazione di competenza della Regione, prevista e disciplinata dalla legge regionale e dal presente regolamento;

     g) autorizzazione unica, l’atto conclusivo del procedimento disciplinato dal presente regolamento, di competenza del comune;

     h) SUAP, lo sportello unico per le attività produttive disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, e dalla relativa regolamentazione locale di attuazione.

 

     Art. 3. Autorizzazione regionale all’esercizio cinematografico.

     1. Ai fini del presente regolamento gli interventi su immobili destinati o da destinare a sale o arene per spettacoli cinematografici, oggetto della autorizzazione regionale, sono i seguenti:

     a) realizzazione, intesa come l’attività di costruzione di nuovi impianti con conseguente zonizzazione dell’area relativa al nuovo impianto, o come gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;

     b) trasformazione, intesa come modifica degli immobili o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

     c) adattamento, inteso come l’adeguamento strutturale o funzionale degli immobili già adibiti all’esercizio dell’attività cinematografica;

     d) ampliamento, inteso come aumento del numero di posti.

     2. L’autorizzazione regionale è prescritta solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.

     3. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio oggetto dell’autorizzazione regionale, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività, sono comunicate al comune, tramite il SUAP, che ne trasmette copia alla competente struttura regionale.

     4. La comunicazione è effettuata:

     a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio;

     b) entro un anno dalla morte del titolare;

     c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell’attività.

 

     Art. 4. Disposizioni particolari per le arene.

     1. Non è soggetta ad autorizzazione regionale l’utilizzazione di aree adiacenti a sale esistenti ed autorizzate per la programmazione di rappresentazioni cinematografiche alle seguenti condizioni:

     a) l’attività sia svolta nell’ambito del periodo di cui al comma 2;

     b) l’arena non abbia una capienza superiore a quella interna della sala;

     c) siano rispettate le condizioni di sicurezza e siano ottenute le altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

     2. Salva diversa indicazione l’esercizio dell’attività di arena è svolto nel periodo fra il 15 maggio ed il 30 settembre.

 

     Art. 5. Disposizioni particolari per i cinema ambulanti.

     1. L’autorizzazione regionale per l’esercizio di cinema ambulante riguarda esclusivamente le attività che si svolgano in località sprovvista di sala cinematografica, e che disti almeno cinque chilometri, in linea d’aria, dalla più vicina sala cinematografica.

 

     Art. 6. Requisiti tecnici minimi.

     1. L’autorizzazione regionale è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici minimi:

     a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;

     b) aria condizionata e riscaldamento;

     c) cassa automatica;

     d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a un metro.

 

     Art. 7. Disposizioni procedimentali.

     1. L’autorizzazione regionale costituisce endoprocedimento del procedimento unico di competenza del comune.

     2. La domanda di autorizzazione è presentata unitamente a:

     a) richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e gli altri procedimenti ad esso connessi ai sensi della vigente normativa;

     b) richiesta del titolo necessario ai fini della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

     c) richiesta del titolo necessario ai fini di quanto stabilito dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 novembre 2004, n. 67.

     3. La domanda si intende validamente presentata nel giorno corrispondente alla data di protocollo del comune o del SUAP ricevente della documentazione di cui al comma 2, completa e procedibile.

     4. Si considerano contestuali le domande validamente presentate tramite qualsiasi comune o SUAP della Toscana entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della prima domanda.

     5. La struttura regionale competente adotta il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda da parte del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 1.

 

     Art. 8. Contenuto della domanda ed allegati.

     1. La domanda di autorizzazione regionale è presentata al comune territorialmente competente, che la trasmette alla struttura regionale competente.

     2. Nella domanda sono indicati:

     a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

     b) tipologia di attività per la quale si richiede l’autorizzazione, nonché l’indicazione dei locali o nella zona nella quale si intende attivare l’esercizio;

     c) denominazione che si intende assegnare all’esercizio;

     d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

     e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

     f) attestazione della disponibilità dell’area e degli immobili oggetto di intervento.

     3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:

     a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l’area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell’edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

     b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell’edificio con l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l’indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

     c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell’edificio;

     d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica.

     4. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione dell’immobile che si intende destinare a multisala.

 

     Art. 9. Irricevibilità ed integrazioni della domanda.

     1. Costituiscono cause di irricevibilità della domanda:

     a) la presentazione di una domanda illeggibile o priva di uno o più elementi identificativi del richiedente o della società;

     b) la presentazione di una domanda priva dell’indicazione degli elementi di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b e d).

     2. Il comune può formulare, direttamente ovvero su impulso della struttura regionale competente, richiesta di integrazione della domanda per i seguenti motivi:

     a) mancanza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettere e) ed f);

     b) mancata indicazione dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni;

     c) la mancata sottoscrizione della domanda;

     d) mancanza di altri elementi non costituenti cause di irricevibilità.

     3. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’interessato ovvero del tecnico indicato nella domanda, e ricominciano a decorrere dalla presentazione delle integrazioni da parte di questi.

 

     Art. 10. Rilascio dell’autorizzazione unica.

     1. Il comune territorialmente competente, tramite il SUAP, rilascia l’autorizzazione unica comprendente:

     a) l’autorizzazione regionale all’esercizio di cui all’articolo 3;

     b) il titolo edilizio e gli altri procedimenti ad esso connessi ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15;

     c) l’atto finale della procedura di prevenzione incendi;

     d) l’atto conclusivo della procedura in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico;

     e) i titoli in materia di polizia amministrativa, compresa l’autorizzazione rilasciata previo parere della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

     f) gli esiti degli altri procedimenti eventualmente attivati dall’interessato.

     2. Nel caso in cui uno o più dei procedimenti di cui alle lettere b), c), d) diano esito negativo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del d.p.r. 447/1998.

     3. Il comune trasmette alla struttura regionale competente l’esito del procedimento.

 

     Art. 11. Decadenza e proroga dall’autorizzazione regionale.

     1. Costituiscono causa di decadenza dall’autorizzazione regionale:

     a) il mancato avvio dell’attività cinematografica autorizzata entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione unica;

     b) l’inattività dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno.

     2. Qualora vi siano comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1, lettera a), previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza, possono essere prorogati.

     3. L’istanza di proroga è presentata al comune, tramite il SUAP, e da questo comunicata alla struttura regionale competente.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di approvazione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 4 della legge regionale.