§ 4.1.284 - L.R. 16 marzo 2009, n. 9.
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/03/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto
Art. 3.  Schedario viticolo
Art. 4.  Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto
Art. 5.  Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto
Art. 6.  Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto
Art. 7.  Dichiarazione per il reimpianto
Art. 8.  Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare
Art. 9.  Dichiarazione per il sovrainnesto
Art. 10.  Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica
Art. 11.  Atti di pianificazione per l’iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vini a denominazione di origine
Art. 12.  Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate
Art. 13.  Regolarizzazione delle superfici vitate realizzate illegalmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998
Art. 14.  Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione
Art. 15.  Controllo
Art. 16.  Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione
Art. 17.  Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
Art. 18.  Regolamento di attuazione
Art. 19.  Monitoraggio e valutazione
Art. 20.  Efficacia differita e abrogazioni


§ 4.1.284 - L.R. 16 marzo 2009, n. 9. [1]

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

(B.U. 23 marzo 2009, n. 8)

 

Visto l’articolo 117, quarto e quinto comma della Costituzione;

 

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n.

2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

 

Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del reg. (CE) 479/2008, contenente disposizioni relative, rispettivamente, agli impianti illegali e al regime transitorio dei diritti di reimpianto;

 

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti applicativi del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabiliva le modalità di applicazione del regolamento CE n.

1493/1999 del Consiglio, in ordine al potenziale produttivo;

 

Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del reg. (CE) 555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e di gestione del potenziale produttivo viticolo;

 

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta le disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica

Considerato quanto segue:

1. La materia relativa alla viticoltura rientra nella competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni.

Occorre tuttavia evidenziare che l’esercizio della competenza regionale in relazione alla gestione del potenziale viticolo incontra i limiti e i vincoli comunitari nonché quelli posti dalle disposizioni statali di attuazione a tutela di interessi nazionali.

La disciplina regionale si sostanzia, pertanto, in una normativa di attuazione volta ad individuare le competenze amministrative, i procedimenti, il sistema di controllo e quello sanzionatorio.

2. Il 1° agosto 2008 è entrata in vigore la nuova organizzazione comune del mercato (OCM) (reg. (CE) 479/2008 del Consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione). Con questi regolamenti l’Unione europea ha riformato il settore vitivinicolo. Si rende pertanto necessario per l’applicazione nell’ordinamento regionale delle nuove disposizioni comunitarie modificare in parte la vigente disciplina regionale del settore vitivinicolo attualmente regolata dalla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), dalla deliberazione della Giunta regionale 793/2000 (Modalità tecnico procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana), modificata con deliberazione della Giunta regionale 881/2004 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina dell’iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine “DO” e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica “IGT” e per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).

 

 

3. In attuazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) 1493/1999, concernente l’inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana, sulla base delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 (Disposizioni per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l’iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive) ha messo a punto, tramite il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE) 2392/1986 del Consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche.

4. La Regione Toscana dispone quindi di uno strumento per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, nel quale sono contenuti le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica, i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).

5. La disponibilità dello schedario aggiornato consente di introdurre elementi di semplificazione nella normativa di settore, ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e sostituendo, ove consentito dalle norme comunitarie, sia per la gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed elenchi IGT, gli attuali procedimenti autorizzatori con la dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Al fine di salvaguardare particolari forme di viticoltura rilevanti sotto il profilo storico, paesaggistico e ambientale è prevista la concessione di diritti d’impianto o reimpianto dalla riserva regionale.

7. In coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione, sono conferite alle province le funzioni amministrative (concessioni e controlli) in materia di potenziale viticolo, mentre per la realizzazione di vigneti a scopo sperimentale è necessaria una valutazione complessiva delle iniziative proposte ed un coordinamento delle sperimentazioni attuate a livello regionale e pertanto la concessione dei diritti per tali impianti è riservata alla Regione previo parere dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

8. In coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e altre norme in materia di agricoltura), che ha istituito presso ARTEA l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale, le funzioni relative alla tenuta del registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, dello schedario viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT sono trattenute a livello regionale (attribuite ad ARTEA) e l’avvio di tutti i procedimenti avviene attraverso la presentazione della DUA.

9. Le superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare per la loro ridotta dimensione e per la loro destinazione hanno un’influenza del tutto marginale sull’insieme del patrimonio viticolo, pertanto alle stesse non si applica la normativa sul potenziale viticolo.

10. La regolare gestione del potenziale viticolo costituisce una finalità primaria per la gestione del patrimonio viticolo, pertanto l’iscrizione dei vigneti allo schedario e le successive variazioni sono obbligatorie per l’accesso alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

11. Data la complessità della materia attinente il settore viticolo e la necessità di verificare anche aspetti legati alla normativa a tutela del territorio e del paesaggio si prevedono sessanta giorni di tempo per la concessione dei diritti di nuovo impianto.

12. In attuazione dell’articolo 81 del reg. (CE) 555/2008, le superfici vitate oggetto di estirpazione devono essere sottoposte ad una verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione della estirpazione. In considerazione del fatto che la Regione Toscana dispone di uno schedario viticolo computerizzato, aggiornato e attendibile, è altresì possibile applicare la previsione comunitaria che consente di limitare il controllo in loco prima dell’esecuzione dell’intervento su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di estirpazione, mentre il controllo sulle superfici estirpate riguarda la totalità delle medesime. Sono stati previsti sessanta giorni di tempo per consentire alla provincia di effettuare i dovuti controlli, anche in considerazione del fatto che l’estirpazione dei vigneti si concentra in un arco di tempo piuttosto limitato nel corso dell’anno.

13. Per comunicare le variazioni intervenute sul potenziale viticolo sono stati concessi ai conduttori sessanta giorni di tempo, sia per uniformare la tempistica ai procedimenti amministrativi afferenti alla pubblica amministrazione che per consentire ai conduttori di effettuare le dovute verifiche prima di procedere all’aggiornamento dello schedario.

14. In Toscana i produttori di vini a denominazione di origine sono stati sottoposti ad un efficace sistema di pianificazione delle produzioni. In base all’evoluzione del potenziale viticolo e all’andamento del mercato vinicolo, è coerente mantenere in vigore tale sistema ed in particolare confermare alle province la competenza nella adozione di atti di pianificazione per la iscrizione dei vigneti agli albi DO, finalizzati a garantire l’equilibrio di mercato, e al Consiglio regionale la competenza ad emanare gli indirizzi per tale pianificazione.

15. Per applicare le norme comunitarie che consentono l’ultima possibilità di regolarizzazione di superfici vitate illegalmente realizzate prima del 1° settembre 1998 è necessario dettare l’iter procedurale e stabilire le relative sanzioni.

16. Con la l.r. 21/2002 la Regione Toscana ha assunto il 1° aprile 1987 come data a partire dalla quale si può procedere alla regolarizzazione, corrispondente alla data di emanazione del reg.

(CEE) 822/1987 del Consiglio, che ha sancito l’obbligo di avviare alla distillazione i prodotti ottenuti da vigneti illegali.

17. Al fine di consentire alle province di effettuare le dovute verifiche prima della scadenza del termine per la regolarizzazione dei vigneti stabilito dal reg. (CE) 479/2008 (31 dicembre 2009), è stato fissato il 31 ottobre 2009 come termine ultimo per la presentazione della domanda di regolarizzazione da parte dei conduttori.

18. In attuazione della normativa comunitaria, che stabilisce che i produttori regolarizzino mediante il pagamento di una sanzione il cui importo è pari al doppio del valore medio di un diritto di reimpianto, è stato fissato l’importo della sanzione in 1.600,00 euro per decara di superficie vitata interessata alla regolarizzazione sulla base di una stima che ha portato ad individuare il valore medio di un diritto di reimpianto in ambito regionale pari a circa 8.000,00 euro ad ettaro.

19. Per applicare le disposizioni comunitarie relative all’obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici impiantate illegalmente o l’opzione della vendemmia verde di cui il produttore può avvalersi è necessario dettare alcune norme procedurali.

20. E’ necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale alla nuova OCM vino e alle nuove modalità di gestione del potenziale viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul potenziale viticolo, nonché delle norme attinenti la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT, occorre introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla gravità della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione.

21. Per gli interventi sul potenziale viticolo e per la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT nonché per garantire modalità di controllo il più possibile uniformi sul territorio regionale, sono necessarie norme di dettaglio e norme tecniche di attuazione, pertanto si prevede un regolamento regionale.

22. Gli effetti delle disposizioni della proposta sono differiti nel tempo per consentire che l’applicazione delle norme relative alla gestione del potenziale viticolo avvenga al momento dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione, mentre le norme relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali devono essere applicate con l’entrata in vigore della legge stessa al fine di rispettare i tempi dettati dalla normativa comunitaria. Ne consegue che anche l’abrogazione della normativa vigente avviene in due diversi momenti.

 

CAPO I

Oggetto e ambito di applicazione

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto del regolamento (CE) n. 479 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

 

CAPO II

Potenziale produttivo viticolo

 

     Art. 2. Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto

1. Al fine di assicurare la regolare gestione dei diritti di reimpianto, è istituito il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto di cui all’articolo 4 ter del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”), tramite le applicazioni informatiche di cui all’articolo 3, comma 5.

 

     Art. 3. Schedario viticolo

1. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo contenente tutti i dati relativi al potenziale produttivo.

2. Lo schedario viticolo è aggiornato sulla base delle concessioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate.

3. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

4. I dati dello schedario, riferiti alla singola unità tecnica-economica (UTE), sono:

a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica;

b) i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di cui all’articolo 2, comma 1, e i diritti di nuovo impianto concessi ma non ancora utilizzati;

c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).

5. Lo schedario viticolo è tenuto da ARTEA tramite specifiche applicazioni informatiche coerenti, nell’ambito del sistema informativo regionale, con la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e le altre disposizioni nazionali e regionali in materia.

 

     Art. 4. Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto

1. Ai fini di garantire una efficace gestione dei diritti di impianto e reimpianto è istituita la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto delle superfici vitate.

2. La riserva regionale di cui al presente articolo è tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale.

3. Possono essere fatti valere diritti di impianto e di reimpianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di 50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore di tali superfici vitate si impegna alla loro conservazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto. In caso di mancata conservazione di tali superfici, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, i diritti concessi ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva regionale.

4. La Giunta regionale, attraverso il regolamento di cui all’articolo 18, disciplina le modalità per la gestione della riserva regionale nonché i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti di impianto e reimpianto presenti nella riserva regionale.

 

CAPO III

Realizzazione di superfici vitate

 

     Art. 5. Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto

1. Il conduttore che intende procedere all’impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori richiede la concessione di diritti di nuovo impianto, salvo quanto previsto all’articolo 8 per le superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare.

2. La richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto è presentata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla provincia in cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, salvo i diritti destinati alla realizzazione di vigneti a scopo sperimentale, che sono concessi entro i medesimi termini dalla competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo nonché delle norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio.

4. Qualora l’impianto venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini della concessione dei diritti di nuovo impianto di cui al comma 3, la provincia in cui ha sede l’UTE acquisisce il parere della provincia in cui viene realizzato l’impianto.

5. Per la concessione dei diritti di nuovo impianto destinati a scopi di sperimentazione, la Giunta regionale acquisisce il parere dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

6. L’impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato rilasciato il diritto di nuovo impianto.

7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuto impianto entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

8. Il conduttore comunica tramite la DUA entro sessanta giorni l’avvenuta estirpazione delle superfici vitate destinate a scopi sperimentali e delle superfici vitate destinate alla coltura di piante madri per marze o la loro trasformazione in un impianto produttivo.

 

     Art. 6. Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto

1. Il conduttore che intende procedere alla estirpazione di una superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara la conformità dell’intervento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.

3. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 1.

4. L’estirpazione deve essere effettuata entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione entro sessanta giorni e chiede la concessione di un diritto di reimpianto.

6. La provincia in cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 effettua un controllo sistematico sulle superfici e provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso a seguito di estirpazione nel registro pubblico dei diritti di reimpianto di cui all’articolo 2.

7. Qualora l’intervento venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 3 e 6, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

 

     Art. 7. Dichiarazione per il reimpianto

1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara:

a) di essere titolare di un diritto di reimpianto o di impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine del terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato il vigneto;

b) la conformità dell’intervento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. In caso di reimpianto a fronte dell’impegno di estirpare successivamente una superficie vitata equivalente il conduttore, tramite la DUA, presenta la dichiarazione di cui al comma 1 almeno sessanta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori di reimpianto, indicando contestualmente le superfici oggetto di estirpazione successiva.

4. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

6. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta realizzazione dell’impianto entro sessanta giorni.

7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata entro sessanta giorni.

8. La provincia in cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione successiva.

9. Qualora l’estirpazione venga realizzata in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 4 e 8, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

 

     Art. 8. Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare

1. Il conduttore che intende impiantare una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA o analogo strumento cartaceo.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, a) che la superficie vitata da impiantare è superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are;

b) che non dispone di altre superfici vitate;

c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute;

d) la conformità dell’intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

3. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

4. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo l’avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione.

5. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo entro sessanta giorni l’eventuale estirpazione dell’impianto.

 

     Art. 9. Dichiarazione per il sovrainnesto

1. Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, tramite la DUA.

2. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, la conformità dell’intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di potenziale viticolo.

4. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione.

 

     Art. 10. Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica

1. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine devono essere iscritte agli albi DO, in conformità con gli atti di pianificazione di cui all’articolo 11 e nel rispetto dei disciplinari di produzione, ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta.

2. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere iscritte, nel rispetto dei disciplinari di produzione, negli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT) ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta.

3. Gli albi DO e gli elenchi IGT sono tenuti da ARTEA tramite le applicazioni informatiche di cui all’articolo 3, comma 5.

4. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui all’articolo 11 non prevedano un contingentamento la nuova iscrizione di superfici vitate agli albi DO avviene tramite la DUA, su dichiarazione del conduttore ai sensi del d.p.r. 445/2000.

5. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui all’articolo 11 prevedano un contingentamento, in caso di nuova iscrizione il conduttore presenta richiesta di iscrizione tramite la DUA.

6. ARTEA trasmette alla provincia in cui ha sede l’UTE la richiesta di cui al comma 5 per la dovuta istruttoria.

7. La provincia comunica ad ARTEA l’esito della richiesta e, in caso di esito favorevole, ARTEA provvede alla iscrizione della superficie vitata all’albo.

8. Qualora la richiesta di nuova iscrizione sia relativa a superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini della comunicazione di cui al comma 7, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

9. Le variazioni che comportano modificazioni tecniche e di destinazione produttiva a superfici già iscritte agli albi DO avvengono tramite la DUA, su dichiarazione del conduttore ai sensi del d.p.r. 445/2000.

10. La nuova iscrizione di superfici vitate agli elenchi IGT e le variazioni che comportano modificazioni tecniche e di destinazione produttiva a superfici già iscritte avvengono, tramite la DUA, su dichiarazione del conduttore ai sensi del d.p.r. 445/2000.

11. Gli albi DO e gli elenchi IGT sono pubblici.

 

     Art. 11. Atti di pianificazione per l’iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vini a denominazione di origine

1. L’iscrizione delle superfici vitate agli albi DO è consentita sulla base di atti di pianificazione adottati dalle province al fine di garantire l’equilibrio di mercato.

2. Le province adottano gli atti di pianificazione nel rispetto degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, sentite le comunità montane nel cui territorio ricade la denominazione e previa concertazione con le associazioni di produttori vitivinicoli, le organizzazioni professionali agricole e cooperative ed i consorzi di tutela.

3. In caso di vini a denominazione di origine ricadenti su più province, ciascuna provincia adotta gli atti di pianificazione di cui al comma 1 di propria competenza previa intesa tra le province interessate. In mancanza di tale intesa ciascuna provincia provvede comunque all’adozione degli atti di propria competenza.

 

     Art. 12. Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

1. Ogni trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione, tramite la DUA, ai sensi del d.p.r.

445/2000, da parte del conduttore subentrante, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità o dall’immissione in possesso.

2. Qualora la superficie vitata sia iscritta agli albi DO e agli elenchi IGT e si intenda rivendicare la produzione di vino a DO e ad IGT, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro la data di inizio della raccolta delle uve.

 

CAPO IV

Impianti illegali

 

     Art. 13. Regolarizzazione delle superfici vitate realizzate illegalmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998

1. Le superfici vitate impiantate o reimpiantate illegalmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo possono essere regolarizzate su richiesta del conduttore.

2. Ai fini della regolarizzazione i conduttori presentano tramite la DUA richiesta di regolarizzazione entro il 31 ottobre 2009.

3 Le superfici vitate sono regolarizzate ai sensi dell’articolo 86 del reg. (CE) 479/2008 previa verifica da parte della provincia in cui ha sede l’UTE del rispetto delle condizioni del reg. (CE) 479/2008 e del reg. (CE) 555/2008. In particolare la provincia verifica l’effettiva superficie vitata oggetto di regolarizzazione e la sua realizzazione nel periodo dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 sulla base della documentazione fornita dal conduttore.

4. Qualora la richiesta di regolarizzazione sia relativa a superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini della verifica di cui al comma 3, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

5. La provincia in cui ha sede l’UTE comunica entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2 ai conduttori interessati l’esito delle verifiche e l’importo da pagare, pari a 1.600,00 euro per ogni decara o frazione di decara della superficie interessata alla regolarizzazione.

6. I conduttori regolarizzano le superfici interessate tramite il pagamento alla provincia in cui ha sede l’UTE dell’importo corrispondente entro il 31 dicembre 2009.

7. I conduttori iscrivono le superfici regolarizzate ai sensi del presente articolo allo schedario viticolo di cui all’articolo 3.

 

     Art. 14. Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

1. Le superfici vitate illegalmente realizzate successivamente al 31 agosto 1998, sono soggette all’obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, commi 2 e 3.

2. Le superfici vitate illegalmente realizzate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell’articolo 13 sono soggette all’obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1.

3. Il conduttore di vigneti soggetto all’obbligo di estirpazione o in attesa di regolarizzazione deve dimostrare la non circolazione dei prodotti. A tal fine entro il 31 maggio di ogni anno comunica alla provincia in cui ha sede l’UTE se intende ricorrere alla vendemmia verde o se intende presentare i contratti di distillazione.

4. Entro la fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, il conduttore che ha dichiarato l’intenzione di distillare presenta alla provincia in cui ha sede l’UTE il contratto di distillazione.

5. Il conduttore cha ha dichiarato di ricorrere alla vendemmia verde è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

6. Per la quantificazione dei prodotti da destinare alla distillazione si fa riferimento alle produzioni di uva ottenuta dal vigneto soggetto all’obbligo di estirpazione di cui ai commi 1 e 2 o in attesa di regolarizzazione di cui all’articolo 13. In ogni caso la quantità unitaria minima di uva è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l’ordinanza con cui si ingiunge l’estirpazione del vigneto o in cui è presentata la richiesta di regolarizzazione. Il vigneto si considera in produzione a partire dal terzo anno vegetativo successivo a quello di impianto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle superfici vitate pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

8. Le superfici vitate di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono registrate a cura della provincia nello schedario viticolo di cui all’articolo 3 al fine di poter dare seguito al procedimento.

 

CAPO V

Controllo

 

     Art. 15. Controllo

1. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle province per le UTE di propria competenza.

2. Qualora il controllo sia relativo a procedimenti che hanno per oggetto superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 18 individua i criteri generali per lo svolgimento dei controlli sul potenziale produttivo viticolo.

4. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

5. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 8, comma 4, della l.r. 81/2000.

 

     Art. 16. Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione

1. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 non regolarizzati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del reg. (CE) 1493/1999 o dell’articolo 86 del reg. (CE) 479/2008 entro il 31 dicembre 2009 e non estirpati, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione.

2. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 31 agosto 1998 e precedentemente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, e non estirpati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione.

3. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, con decorrenza dalla data di realizzazione di tali impianti e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell’obbligo di estirpazione

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa di 15,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non effettua la dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 3, entro la data ivi stabilita.

5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non presenta il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione o questo non copre l’intera produzione oppure, avendo dichiarato di usufruire della vendemmia verde, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento non la effettua o la effettua in maniera non completa.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica:

a) dal mese successivo alla fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di non copertura dell’intera produzione;

b) dal 1° settembre dell’anno in corso, nel caso di mancata o incompleta realizzazione della vendemmia verde.

7. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano alle superfici pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

 

     Art. 17. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che estirpa o reimpianta, nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, una superficie vitata di cui all’articolo 6, comma 1 o articolo 7, comma 1, senza aver presentato la dichiarazione.

2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che effettua il sovrainnesto di una superficie vitata di cui all’articolo 9, comma 1, senza aver presentato la dichiarazione.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 15,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, chi avendo presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 3, ha iniziato i lavori prima del previsto termine di sessanta giorni.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 60,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che non effettua la comunicazione di cui all’articolo 5, commi 7 e 8, articolo 6, comma 5, articolo 7, commi 6 e 7, articolo 9, comma 4 o la effettua oltre i termini ivi previsti.

5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 180,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, chi realizza un impianto difforme dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 9, comma 1, e dalla concessione ottenuta ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5.

6. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro chiunque realizzi una superficie vitata pari o inferiore alle 10 are e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare senza aver presentato la dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1.

7. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 30,00 euro chiunque, avendo realizzato una superficie vitata pari o inferiore alle 10 are e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare ai sensi dell’articolo 8, comma 1 non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 o le effettua oltre i termini ivi previsti, oppure realizza l’impianto in maniera difforme.

8. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro il conduttore subentrante che non effettui la comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1 o la effettua oltre i termini ivi previsti.

9. E’ soggetto alla sanzione pecuniaria da 10,00 a 180,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che non aggiorna l’iscrizione dei vigneti ad albi DO e ad elenchi IGT ai sensi dell’articolo 10, commi 9 e 10. Nel caso in cui la superficie vitata oggetto di sanzione non abbia i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, la provincia comunica ad ARTEA la sospensione della iscrizione e stabilisce un termine per consentire al conduttore di regolarizzare la propria posizione. Qualora il conduttore non adempia all’aggiornamento entro il termine fissato, la provincia comunica ad ARTEA la cancellazione della superficie vitata dal relativo albo DO ed elenco IGT.

10. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 180,00 euro per decara o frazione di decara il conduttore che contravviene agli impegni assunti ai sensi dell’articolo 4, comma 3.

 

CAPO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 18. Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, adotta il regolamento di attuazione della presente legge in particolare per gli interventi sul potenziale viticolo e per la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT.

 

     Art. 19. Monitoraggio e valutazione

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento a:

a) l’implementazione degli strumenti attivati (registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, schedario viticolo, riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto);

b) l’attività di controllo svolta (modalità, tempistica, esiti);

c) la distribuzione territoriale delle DO e delle IGT in Toscana.

 

     Art. 20. Efficacia differita e abrogazioni

1. Le disposizioni del capo IV e le norme ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data è abrogato il capo III della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

2. Le disposizioni dei capi I, II, III e le norme ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 18 e da tale data sono abrogate la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo) e la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo", e alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 "Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca").


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2012, n. 68, con la decorrenza ivi prevista.