§ 1.3.2 - L.R. 2 marzo 1976, n. 12.
Norme sui referendum previsti dallo Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:02/03/1976
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta i soggetti indicati dall'art. 77 dello Statuto
Art. 2.      Non possono essere sottoposti a referendum popolare
Art. 3.      La comunicazione di cui all'art. 6 della presente legge, quando si tratta di richiesta di referendum su provvedimento amministrativo, deve essere depositata nel termine perentorio di sei mesi [...]
Art. 4.      Le richieste di referendum debbono essere depositate entro il 31 ottobre di ogni anno
Art. 5.      Non possono essere presentate richieste di referendum durante il periodo di vacanza del Consiglio regionale
Art. 6.      Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum debbono darne comunicazione, accompagnata da una relazione illustrativa, al Presidente della Giunta regionale il quale ne [...]
Art. 7.      Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta da sottoporre a referendum, redatta con le modalità [...]
Art. 8.      Gli elettori appongono la loro firma di cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita [...]
Art. 9.      Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi del successivo art. 17
Art. 10.      La richiesta di referendum, corredata dalle firme raccolte e dai certificati elettorali dei sottoscritti, è depositata nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da almeno tre tra i [...]
Art. 11.      La deliberazione con la quale il Consiglio provinciale o comunale richiede il referendum deve contenere le indicazioni di cui al II e III comma dell'art. 6 e deve essere depositata nell'Ufficio [...]
Art. 12.      Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, al fine della richiesta del referendum, debbono avere identico contenuto quanto alle norme di legge o di regolamento, od all'atto [...]
Art. 13.      La richiesta di referendum si ha per presentata con il deposito della terza deliberazione di Consiglio provinciale, o della quindicesima deliberazione di Consiglio comunale, o della decima [...]
Art. 14.      L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riunito entro sette giorni dal deposito della richiesta di referendum ai sensi degli artt. 10 e 13 della presente legge
Art. 15.      Nel caso di più richieste di referendum presentate contestualmente o nello stesso periodo, l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio regionale procedono all'esame delle stesse, seguendo l'ordine [...]
Art. 16.      Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio ai fini del giudizio sull'ammissibilità del referendum, entro i quindici giorni successivi alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, [...]
Art. 17.      Nella riunione del Consiglio regionale la questione dell'ammissibilità del referendum è trattata con precedenza su ogni altro affare ed è conclusa con votazione per appello nominale
Art. 18.      Entro il 15 dicembre il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale le richieste di referendum pervenute nei termini ed il giudizio su di esse espresso dal [...]
Art. 19.      Il decreto del Presidente della Giunta è notificato senza ritardo al Commissario di Governo ed al Presidente della Corte d'Appello di Firenze ed è comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle [...]
Art. 20.      Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale determina la sospensione del referendum già indetto. In tal caso il referendum si effettua nei giorni stabiliti dall'art. 1 nell'anno [...]
Art. 21.      Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'art. 1 della legge 17-2-1968, n. 108
Art. 22.      Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e termina alle ore 21 dello stesso giorno
Art. 23.      Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 17-2-1968, n. 108 e alla legge 25-5-1970, n. 352. Le competenze [...]
Art. 24.      Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i Tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d'Appello [...]
Art. 25.  [2]
Art. 26.      Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Giunta regionale e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e [...]
Art. 27.      Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati [...]
Art. 28.      L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento [...]
Art. 29.      Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide [...]
Art. 30.      Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto a referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio [...]
Art. 31.      Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto al referendum, il Presidente della Giunta, dopo ave
Art. 32.      Se prima della data della votazione le disposizioni oggetto del referendum siano state abrogate, il Presidente della Giunta regionale stabilisce con decreto che le operazioni non hanno più corso
Art. 33.      Prima di procedere all'approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo Comune, la fusione di Comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle [...]
Art. 34. 
Art. 35.      Il Presidente del Consiglio regionale comunica senza ritardo al Presidente della Giunta regionale la deliberazione del Consiglio
Art. 36.      Il decreto del Presidente della Giunta regionale è notificato senza ritardo al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Tribunale che ha sede [...]
Art. 37.      Si osservano i disposti degli artt. 21, 22, 25, 26, della presente legge, in quanto applicabili
Art. 38.      Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il [...]
Art. 39.      Il risultato del referendum è pubblicato sul B.U. della Regione
Art. 40. 
Art. 41.      Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione


§ 1.3.2 - L.R. 2 marzo 1976, n. 12. [1]

Norme sui referendum previsti dallo Statuto.

(B.U. 12 marzo 1976, n. 13).

 

Titolo I

REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI

REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI

 

Art. 1.

     Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta i soggetti indicati dall'art. 77 dello Statuto.

     Con le stesse modalità sono sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto.

 

     Art. 2.

     Non possono essere sottoposti a referendum popolare:

     a) lo Statuto della Regione;

     b) il programma regionale di sviluppo economico, il piano pluriennale di spesa e i programmi di intervento settoriale;

     c) le leggi ed i regolamenti riguardanti il bilancio ed i tributi;

     d) gli atti di organizzazione interna del Consiglio regionale;

     e) i provvedimenti amministrativi in materia di bilancio, tributi, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, personale e ordinamento degli uffici della regione;

     f) i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

 

     Art. 3.

     La comunicazione di cui all'art. 6 della presente legge, quando si tratta di richiesta di referendum su provvedimento amministrativo, deve essere depositata nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento stesso.

     I regolamenti ed i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

 

     Art. 4.

     Le richieste di referendum debbono essere depositate entro il 31 ottobre di ogni anno.

     La votazione per il referendum ha luogo nella prima domenica del maggio successivo. Nel caso di più referendum si procede a più votazioni contestuali, con le modalità di cui all'art. 26 della presente legge.

     Non può essere effettuato il referendum nell'anno in cui si effettuano le elezioni regionali e comunque nei 6 mesi successivi alle elezioni stesse.

     In caso di elezioni politiche ovvero di effettuazione del referendum ai sensi della legge 25.5.1970, n. 352, entro i tre mesi prima o dopo la data in cui dovrebbe effettuarsi il referendum regionale, questo è spostato alla prima domenica di novembre.

     Se anche questa seconda data scade nei tre mesi dai comizi elettorali di cui al comma precedente, e nel caso di cui al III comma del presente articolo, il referendum è spostato alla prima domenica di maggio dell'anno successivo.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di elezioni amministrative che interessino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 5.

     Non possono essere presentate richieste di referendum durante il periodo di vacanza del Consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum debbono darne comunicazione, accompagnata da una relazione illustrativa, al Presidente della Giunta regionale il quale ne informa il Consiglio regionale nella prima seduta e ne dà notizia, senza ritardo, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La comunicazione deve indicare i termini del quesito da sottoporre alla consultazione popolare, completando la formula «volete che sia abrogato/a» con gli estremi di legge, regolamento o provvedimento amministrativo di cui si intende ottenere la abrogazione.

     In caso di abrogazione parziale devono essere indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge, regolamento o provvedimento amministrativo delle quali si chiede la abrogazione.

     La comunicazione deve essere sottoscritta da almeno cinquanta e non più di cento elettori della Regione ed accompagnata dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

     I primi dieci sottoscrittori acquistano, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.

 

     Art. 7.

     Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta da sottoporre a referendum, redatta con le modalità di cui ai commi II e III dell'articolo precedente.

     Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sè stante, che dovrà essere unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere distaccato e sarà vidimato contemporaneamente a quello, secondo il disposto del comma seguente.

     I fogli da usare per la raccolta delle firme vanno presentati per la vidimazione, a cura di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o ad un Notaio.

     Il Segretario comunale o Notaio appone ai fogli il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.

     Per la raccolta delle firme possono essere usati i fogli stampati, secondo il disposto del I comma del presente articolo, a cura e spese del Consiglio regionale su richiesta dei promotori dell'iniziativa. In tal caso la vidimazione, nei modi di cui al comma precedente, è fatta da un funzionario della Regione delegato dal Presidente del Consiglio regionale.

     A tal fine i promotori devono presentare al Presidente del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il testo della proposta della relazione illustrativa, da riprodurre in epigrafe sui fogli di cui al precedente comma. I fogli stampati e vidimati saranno forniti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro un mese dalla richiesta.

     La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 8.

     Gli elettori appongono la loro firma di cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore.

     Le firme devono essere autenticate da un Notaio ovvero da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario comunale di detto Comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

     Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

     Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti l'iscrizione di questi ultimi nelle liste elettorali.

     Tali certificati devono essere rilasciati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

 

     Art. 9.

     Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi del successivo art. 17.

     A tal fine i promotori devono depositare, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio contenente l'indicazione delle spese sostenute corredate dalla relativa documentazione, nonché l'indicazione del nome e cognome di uno dei promotori delegato a riscuotere il rimborso delle suddette spese.

     Il rimborso da parte della Regione per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del Giudice conciliatore e del Segretario comunale è commisurato agli oneri stabiliti dall'articolo 20, V comma, del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

 

     Art. 10.

     La richiesta di referendum, corredata dalle firme raccolte e dai certificati elettorali dei sottoscritti, è depositata nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da almeno tre tra i promotori del referendum.

     Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza redige processo verbale, del quale rilascia copia ai presentatori, nel quale si attesta la data e l'ora del deposito della proposta e dei documenti allegati e si indicano le generalità dei presentatori.

     Il verbale deve dare atto della dichiarazione dei presentatori circa il numero delle firme raccolte.

 

     Art. 11.

     La deliberazione con la quale il Consiglio provinciale o comunale richiede il referendum deve contenere le indicazioni di cui al II e III comma dell'art. 6 e deve essere depositata nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato o dal Sindaco o suo delegato. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale o il Sindaco assumono agli effetti della presente legge la qualità di promotori del referendum.

     Si applica il disposto del capoverso dell'art. 10.

     Dell'avvenuto deposito è data comunicazione senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12.

     Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, al fine della richiesta del referendum, debbono avere identico contenuto quanto alle norme di legge o di regolamento, od all'atto amministrativo da sottoporre alla consultazione popolare.

     Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte richieste di referendum.

 

     Art. 13.

     La richiesta di referendum si ha per presentata con il deposito della terza deliberazione di Consiglio provinciale, o della quindicesima deliberazione di Consiglio comunale, o della decima deliberazione di consiglio comunale nel caso in cui i Consigli comunali richiedenti rappresentino un decimo della popolazione della Regione quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

     Il deposito dell'ultima deliberazione necessaria deve essere fatto nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta.

     Non si fa luogo a referendum qualora, prima dell'emanazione del decreto di cui all'art. 18 tutti i Consigli provinciali o comunali deliberino di ritirare la richiesta ovvero, in seguito a ritiro di una o più richieste, venga a mancare il numero di deliberazioni necessarie stabilito dall'art. 77 dello Statuto.

 

     Art. 14.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riunito entro sette giorni dal deposito della richiesta di referendum ai sensi degli artt. 10 e 13 della presente legge:

     a) verifica, nel caso di richiesta da parte degli elettori, il numero delle firme raccolte e la regolarità della relativa documentazione;

     b) verifica, nel caso di richiesta da parte di Consigli provinciali o comunali, l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 77 dello Statuto 11, 12 e 13 della presente legge.

     Alla riunione può assistere una delegazione dei promotori, composta da non oltre cinque delegati. A tal fine è inviata tempestivamente copia dell'avviso di convocazione della riunione.

     Il verbale della riunione deve indicare in dettaglio i risultati della verifica e riportare le dichiarazioni ed i voti, espressi in modo palese, di ognuno dei componenti l'Ufficio di Presidenza. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni.

 

     Art. 15.

     Nel caso di più richieste di referendum presentate contestualmente o nello stesso periodo, l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio regionale procedono all'esame delle stesse, seguendo l'ordine di presentazione determinato ai sensi dell'art. 10 esclusa ogni possibilità di esame congiunto.

 

     Art. 16.

     Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio ai fini del giudizio sull'ammissibilità del referendum, entro i quindici giorni successivi alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, inviando contestualmente copia del verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

 

     Art. 17.

     Nella riunione del Consiglio regionale la questione dell'ammissibilità del referendum è trattata con precedenza su ogni altro affare ed è conclusa con votazione per appello nominale.

     Il referendum è ammesso se il Consiglio non ne dichiara la inammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza dai consiglieri assegnati alla Regione, ovvero, se, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta ai sensi degli artt. 10 e 13 non adotta alcuna deliberazione.

     In caso di ammissibilità il Consiglio delibera anche la convocazione del referendum che dovrà avvenire con decreto del Presidente della Giunta. La decisione del Consiglio viene comunicata ai soggetti di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge con gli stessi termini e modalità di cui al precedente art. 16.

     Dell'avvenuta ammissione o della dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 18.

     Entro il 15 dicembre il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale le richieste di referendum pervenute nei termini ed il giudizio su di esse espresso dal Consiglio regionale, ovvero l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 82, secondo comma dello Statuto e all'art. 17, secondo comma della presente legge.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il Commissario di Governo ed il Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con decreto da pubblicarsi sul B.U. entro il 31 gennaio dell'anno successivo dà notizia delle richieste di referendum ammesse ed indice il referendum elencando i quesiti da sottoporre agli elettori. La data di convocazione degli elettori è fissata nello stesso decreto ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 19.

     Il decreto del Presidente della Giunta è notificato senza ritardo al Commissario di Governo ed al Presidente della Corte d'Appello di Firenze ed è comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Mandamentali della Regione.

     A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con decreto di indizione del referendum.

     I Sindaci provvedono all'affissione il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

 

     Art. 20.

     Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale determina la sospensione del referendum già indetto. In tal caso il referendum si effettua nei giorni stabiliti dall'art. 1 nell'anno successivo a quello della elezione del nuovo Consiglio regionale.

     Qualora lo scioglimento del Consiglio regionale intervenga dopo la dichiarazione di ammissibilità del referendum di cui all'art. 7 e prima del decreto di indizione di cui all'art. 18, il referendum è sospeso.

     Il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di cui all'art. 18 entro sessanta giorni dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

     Se il decreto è emanato dopo il 31 gennaio il referendum è indetto per l'anno successivo.

 

     Art. 21.

     Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'art. 1 della legge 17-2-1968, n. 108.

     La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

     L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233.

 

     Art. 22.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e termina alle ore 21 dello stesso giorno.

 

     Art. 23.

     Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 17-2-1968, n. 108 e alla legge 25-5-1970, n. 352. Le competenze che quest'ultima legge attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte d'Appello di Firenze.

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale Regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale.

 

     Art. 24.

     Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i Tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d'Appello di Firenze, gli Uffici centrali circoscrizionali, e l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17-2-1968, n. 108.

 

     Art. 25. [2]

     Per l’esercizio del diritto di voto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

 

     Art. 26.

     Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Giunta regionale e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352, con la dicitura: «Referendum popolare regionale».

     Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

     All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quanto sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.

     L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

     Nel caso di cui al III comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

 

     Art. 27.

     Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

     I rappresentanti designati ai sensi dell'art. 23 hanno facoltà di prendere cognizione e di fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 28.

     L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte d'Appello, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

     La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all'art. 77, secondo comma dello Statuto.

     Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

     Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

 

     Art. 29.

     Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

     Art. 30.

     Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto a referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ne dichiara l'abrogazione a partire dal sessantesimo giorno dalla proclamazione di cui al I comma dell'art. 28.

     Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 31.

     Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto al referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver

ricevuto la comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura senza ritardo la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura regionale.

 

     Art. 32.

     Se prima della data della votazione le disposizioni oggetto del referendum siano state abrogate, il Presidente della Giunta regionale stabilisce con decreto che le operazioni non hanno più corso.

 

Titolo II

REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, PER LA FUSIONE DI

COMUNI ESISTENTI O PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE

DENOMINAZIONI COMUNALI

 

     Art. 33.

     Prima di procedere all'approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo Comune, la fusione di Comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera in ordine al referendum consultivo di cui all'art. 69 dello Statuto, successivamente all'emissione del parere referente della Commissione competente secondo le norme del Regolamento interno [3].

     Non è richiesto referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per le rettifiche di confine tra comuni per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

     Non è altresì richiesto il referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

 

     Art. 34. [4]

     1. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre alla votazione facendo riferimento alla proposta di legge in discussione nonché il Comune, i Comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati alla votazione.

     2. A tal fine e per gli effetti dell'art. 69 dello Statuto:

     a) nel caso di istituzione di un nuovo Comune sono chiamati al referendum tutti gli elettori del Comune o dei Comuni territorialmente interessati;

     b) nel caso di fusione tra Comuni con istituzione di un nuovo Comune risultante dalla fusione, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni;

     c) nel caso di incorporazione di un Comune in altro già esistente; sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni;

     d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad un altro Comune, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni;

     e) nel caso di mutamento di denominazione del Comune sono chiamati al referendum gli elettori del Comune.

     3. Nel caso indicato alla lettera a) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune, o dei Comuni, di cui fanno parte le porzioni di territorio che debbono essere erette in Comune autonomo.

     Nel caso indicato dalla lettera b) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei Comuni oggetto della fusione.

     Nel caso indicato dalla lettera c) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune incorporante e del Comune da incorporare.

     Nel caso indicato dalla lettera d) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei Comuni che a seguito del distacco, rispettivamente riducono o ampliano la propria circoscrizione.

     Nel caso indicato alla lettera e) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune.

     4. Il Presidente del Consiglio regionale ricevuta ed annunciata al Consiglio una proposta di legge di cui all'art. 33 [5] provvede senza ritardo a richiedere al Comune o ai Comuni interessati, la pronuncia di loro competenza la quale deve essere espressa entro 60 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 35.

     Il Presidente del Consiglio regionale comunica senza ritardo al Presidente della Giunta regionale la deliberazione del Consiglio.

     Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione, indice con decreto il referendum fissandone la data.

     Nel caso venga contestualmente effettuato il referendum regionale di cui al Tit. I della presente legge, agli elettori chiamati a votare anche per referendum consultivo viene consegnata una scheda separata contenente il quesito di cui all'art. 34.

 

     Art. 36.

     Il decreto del Presidente della Giunta regionale è notificato senza ritardo al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia interessata, ai Sindaci dei Comuni interessati ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione [6].

     I Sindaci provvedono a dare notizia agli elettori della votazione con manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

 

     Art. 37.

     Si osservano i disposti degli artt. 21, 22, 25, 26, della presente legge, in quanto applicabili [7].

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuno dei partiti politici o gruppi rappresentanti nel Consiglio regionale.

     Alla designazione dei predetti rappresentanti si provvede ai sensi dell'art. 23 secondo comma [8].

     Nel caso di cui all'art. 35, III comma, le operazioni di scrutinio relative al referendum consultivo sono effettuate dopo il completamento di quelle relative al referendum di cui al Tit. I della presente legge.

 

     Art. 38.

     Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 24.

     Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale circoscrizionale procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull'assegnazione o meno dei voti relativi. L’atto di accertamento del risultato del referendum evidenzia in modo distinto l’esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale [9].

     Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale; uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale, ed uno alla Presidenza del Consiglio regionale.

     Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio decide l'ufficio circoscrizionale, nella pubblica adunanza di cui sopra, prima di procedere alle operazioni di cui al 2° comma del presente articolo.

 

     Art. 39.

     Il risultato del referendum è pubblicato sul B.U. della Regione.

     Il presidente del Consiglio regionale convoca senza ritardo il Consiglio per la presa d'atto del resultato del referendum e per le finali decisioni in ordine alla proposta di legge di cui all'art. 33.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 40. [10].

     1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

     2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della l. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, quest’ultimi considerati in unico complesso.

     3. Ai fini dell’applicazione della l. 212/1956, in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l’assegnazione dei prescritti spazi.

     4. Alla propaganda elettorale per i referendum si applica altresì la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

     5. Si osservano le disposizioni degli articoli 50 e 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

 

     Art. 41.

     Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione.

     Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonché quelle delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

     Alle spese di cui alla presente legge si provvede con stanziamento previsto mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1976 e di corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 85 della L.R. 23 novembre 2007, n. 62.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 6 febbraio 2004, n. 9.

[3] Comma così modificato con L.R. 19 giugno 1989, n. 40, art. 1.

[4] Articolo così modificato con L.R. 19 giugno 1989, n. 40, art. 2.

[5] B.U. 18 ottobre 1989, n. 57 «errata corrige».

[6] Comma così modificato con L.R. 19 giugno 1989, n. 40, art. 3.

[7] Comma così modificato con L.R. 19 giugno 1989, n. 40, art. 4.

[8] Comma così modificato con L.R. 19 giugno 1989, n. 40, art. 4.

[9] Comma già modificato dall’art. 11 della L.R. 6 febbraio 2004, n. 9 e così ulteriormente modificato dall’art. 8 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 73.

[10] Articolo modificato dall’art. 12 della L.R. 6 febbraio 2004, n. 9 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 73.