§ 1.3.9 – L.R. 6 febbraio 2004, n. 9.
Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:06/02/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Ambito applicativo).
Art. 2.  (Elettorato attivo).
Art. 3.  (Notizia della votazione agli elettori).
Art. 4.  (Uffici di sezione elettorale).
Art. 5.  (Orari di votazione).
Art. 6.  (Scrutinio).
Art. 7.  (Ufficio circoscrizionale per il referendum).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Disapplicazioni).
Art. 10.  (Modifica dell’art. 25 della LR 12/1976).
Art. 11.  (Modifica dell’art. 38 della LR 12/1976).
Art. 12.  (Modifica all’art. 40 della LR 12/1976).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Disposizione finale).
Art. 15.  (Entrata in vigore).


§ 1.3.9 – L.R. 6 febbraio 2004, n. 9. [1]

Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).

(B.U. 11 febbraio 2004, n. 6).

 

 

CAPO I

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI CONTESTUALMENTE ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO

 

Art. 1. (Ambito applicativo).

     1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni che si celebri contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

     2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dei titoli II e III della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) come modificata dalla legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 nonché il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative), convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

 

     Art. 2. (Elettorato attivo).

     1. Partecipano al voto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della LR 12/1976, i cittadini dell’Unione europea secondo le modalità e i requisiti di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

 

     Art. 3. (Notizia della votazione agli elettori).

     1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.

 

     Art. 4. (Uffici di sezione elettorale).

     1. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.

 

     Art. 5. (Orari di votazione).

     1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.

 

     Art. 6. (Scrutinio).

     1. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello per l’elezione del Parlamento europeo.

 

     Art. 7. (Ufficio circoscrizionale per il referendum).

     1. L’ufficio elettorale provinciale di cui all’articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell’ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte dall’articolo 38, commi 2, 3 e 4 della LR 12/1976.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. La Regione rimborsa ai comuni le quote aggiuntive di compenso dovute ai membri degli uffici elettorali di sezione nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) come da ultimo modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.

 

     Art. 9. (Disapplicazioni).

     1. Nel caso di svolgimento contestuale del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e delle elezioni per il rinnovo per il Parlamento europeo non si applicano le seguenti disposizioni della LR 12/1976:

     a) articolo 22;

     b) articolo 23, comma 1;

     c) articolo 36, comma 2;

     d) articolo 38, comma 1.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1976, N. 12 (NORME SUI

REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO)

 

     Art. 10. (Modifica dell’art. 25 della LR 12/1976).

     1. L’articolo 25 della l.r 12/1976 è sostituito dal seguente:

     "Per l’esercizio del diritto di voto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120)."

 

     Art. 11. (Modifica dell’art. 38 della LR 12/1976).

     1. Nell’articolo 38 della LR 12/1976, dopo le parole "aver deciso sull’assegnazione o meno dei voti relativi", è inserito il seguente periodo:

     "L’atto di accertamento del risultato del referendum evidenzia in modo distinto l’esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune."

 

     Art. 12. (Modifica all’art. 40 della LR 12/1976).

     1.Nell’articolo 40 della LR 12/1976, dopo le parole "legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni", sono inserite le seguenti parole:

     "e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. La presente legge si applica anche ai referendum già indetti al momento della sua entrata in vigore.

 

     Art. 14. (Disposizione finale).

     1. La Giunta regionale detta le disposizioni attuative che si rendano necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla presente legge.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 85 della L.R. 23 novembre 2007, n. 62.