§ 1.3.8 - L.R. 17 gennaio 2003, n. 6.
Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:17/01/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum).
Art. 3.  (Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum).
Art. 4.  (Disposizioni in caso di impugnativa del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale).
Art. 5.  (Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti).
Art. 6.  (Verifica di regolarità degli adempimenti preliminari alla presentazione della richiesta di referendum).
Art. 7.  (Sottoscrizioni).
Art. 8.  (Richiesta, ammissione e indizione del referendum).
Art. 9.  (Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali).
Art. 10.  (Svolgimento del referendum).
Art. 11.  (Operazioni di scrutinio).
Art. 12.  (Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria).
Art. 13.  (Sospensione delle operazioni referendarie).
Art.14.  (Entrata in vigore).


§ 1.3.8 - L.R. 17 gennaio 2003, n. 6. [1]

Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione.

(B.U. 20 gennaio 2003, n. 5).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum cui possono essere sottoposte, a norma dell’articolo 123, terzo comma della Costituzione, le deliberazioni legislative di approvazione o modifica dello Statuto della Regione Toscana, di seguito denominate deliberazioni statutarie.

 

     Art. 2. (Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum).

     1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale, con attestazione dell’avvenuta approvazione.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima.

     3. Dopo il testo della deliberazione statutaria è inserito l’avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge; è quindi indicato il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica.

     4. Ai fini della richiesta il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno ... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero ... del ... ?".

     5. In allegato alla pubblicazione dei commi 2 e 3 è altresì pubblicato il facsimile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito di cui all’articolo 5, comma 1 e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all’articolo 7.

 

     Art. 3. (Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum).

     1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel BURT non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)" "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria ( testo della legge statutaria)".

     2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell’assenza di richieste di referendum.

 

     Art. 4. (Disposizioni in caso di impugnativa del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale). [2].

     1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell’avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul B.U.R.T., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

     2. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 3 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte Costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

     3. Nel caso in cui la Corte Costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all’articolo 2 comma 3 comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima dell’interruzione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall’ultima operazione compiuta.

     4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.

 

     Art. 5. (Iniziativa degli elettori e relativi adempimenti).

     1. Per l’esercizio dell’iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, che assumono la qualità di promotori, depositano, a pena di inammissibilità, presso il Consiglio regionale, il testo del quesito referendario come risulta dal facsimile pubblicato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, con in calce le loro firme, autenticate a norma dell’articolo 7 [3].

     2. All’atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre soggetti, promotori o altri, che assumono la funzione di delegati.

     3. Il dirigente del Consiglio regionale responsabile del procedimento redige verbale facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile stesso. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

     4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale nonché al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul BURT.

 

     Art. 6. (Verifica di regolarità degli adempimenti preliminari alla presentazione della richiesta di referendum).

     1. Il dirigente responsabile del procedimento verifica il numero e i requisiti dei promotori e dei delegati. Ove riscontri la necessità di rettifiche o integrazioni ne dà notizia ai delegati cui assegna un termine non superiore a sette giorni per provvedervi.

     2. Entro tre giorni dalla scadenza del termine assegnato ai delegati ai sensi del comma 1, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del dirigente responsabile del procedimento, decide sulla regolarità degli elementi di cui al medesimo comma 1. Eventuali irregolarità non sanate nel termine assegnato determinano l’improcedibilità dell’iter di presentazione della richiesta di referendum.

     3. La decisione di cui al comma 2 è immediatamente comunicata ai delegati e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul BURT.

     4. L’improcedibilità, conseguente alla irregolarità degli elementi di cui al comma 1, accertata e non sanata, non pregiudica l’eventuale presentazione di nuove richieste di referendum.

 

     Art. 7. (Sottoscrizioni).

     1. I sottoscrittori sono indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché con il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

     2. Le firme devono essere raccolte sui facsimili, anche in copia fotostatica, pubblicati sul BURT ai sensi dell’articolo 2, comma 5 e autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. L’autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve essere indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

 

     Art. 8. (Richiesta, ammissione e indizione del referendum).

     1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel BURT del testo della deliberazione statutaria, i delegati presentano la richiesta di referendum mediante deposito dei moduli sottoscritti dai richiedenti il referendum, presso il Consiglio regionale.

     2. Alla richiesta di referendum sono allegate le autocertificazioni o i certificati, anche collettivi, rilasciati anche in forma elettronica dai rispettivi Comuni, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I certificati sono rilasciati entro cinque giorni da quello in cui sono richiesti. I certificati collettivi possono essere sostituiti dalla certificazione dell’organo comunale competente apposta in calce ai singoli fogli qualora i sottoscrittori siano tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo Comune.

     3. I delegati accompagnano i fogli e la documentazione allegata con una dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento, attestante:

     a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;

     b) il numero e la regolarità delle autocertificazioni e dei certificati allegati.

     4. Sono escluse dal computo le sottoscrizioni non regolarmente autenticate o non corredate dalla autocertificazione o dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o comunque non corrispondenti a quanto prescritto dall’articolo 7.

     5. Il dirigente responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal deposito, provvede al computo e al controllo di regolarità della documentazione allegata, verificando anche a campione le autocertificazioni fornite. Contesta immediatamente ai delegati le eventuali irregolarità rilevate e assegna un termine non superiore a dieci giorni dalla data della comunicazione per presentare memorie volte a contestare l’esistenza delle irregolarità o a sanarle qualora si tratti di irregolarità meramente formali. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine finale assegnato ai delegati, l’Ufficio di Presidenza, su proposta del dirigente responsabile del procedimento, decide in ordine alla regolarità o meno della richiesta di referendum. La decisione è immediatamente trasmessa ai delegati, e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione sul BURT.

     6. Se la decisione di cui al comma 5 dichiara l’irregolarità della richiesta di referendum, una volta trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, comma 3, sempre che il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le seguenti formule :" Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana (testo dello Statuto)"; " Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria ( testo della legge statutaria).

     7. In nota alla pubblicazione di cui al comma 6 è dato conto della irregolarità della richiesta di referendum, con citazione degli estremi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da cui l’irregolarità stessa risulta.

     8. Se la decisione di cui al comma 5 dichiara la regolarità della richiesta di referendum il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa, ai sensi dell’articolo 2, provvede, con decreto da pubblicarsi sul BURT, ad indire il referendum.

     9. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto.

     10. Se prima dell’indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione nel BURT del testo di un’altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 8, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.

 

     Art. 9. (Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali).

     1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcun’altra documentazione.

     2. Salvo quanto disposto dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ad iniziativa degli elettori.

 

     Art. 10. (Svolgimento del referendum).

     1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta stessa con propria deliberazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

     2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: "Sì"- "No".

     3. Qualora si debba procedere alla celebrazione contestuale di referendum su più deliberazioni statutarie, all’elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni sottoposte a referendum.

     4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

     5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 della domenica individuata dal decreto di indizione e terminano alle ore 22.00 della medesima domenica.

 

     Art. 11. (Operazioni di scrutinio).

     1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum. Se nello stesso giorno si svolgono più referendum, le operazioni di scrutinio si effettuano sulla base dell’ordine di approvazione delle deliberazioni sottoposte a referendum.

     2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni dell’ufficio centrale, possono assistere, ove lo richiedano:

     a) un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;

     b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui all’articolo 5, comma 2, con dichiarazione autenticata ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 53/1990.

     3. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 modificata dalla legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).

 

     Art. 12. (Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria).

     1. Se le risposte "No" costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si" , la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul BURT La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.

     2. Se le risposte "Sì" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito, il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le seguenti formule: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana (testo dello Statuto)". "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria ( testo della legge statutaria).

     3. In nota alla pubblicazione di cui al comma 2 è dato conto dell’esito favorevole del referendum.

 

     Art. 13. (Sospensione delle operazioni referendarie).

     1. Tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.

     2. Il referendum già indetto per una domenica che cade nel periodo di cui al comma 1 è spostato con decreto del Presidente della Giunta regionale alla prima domenica utile.

 

     Art.14. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 85 della L.R. 23 novembre 2007, n. 62.

[2] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 novembre 2004, n. 60 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 novembre 2004, n. 66.

[3] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13.