§ 5.3.288 - L.R. 23 maggio 1994, n. 10.
Disposizioni in materia finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:23/05/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Recupero risorse da destinare ad investimenti.
Art. 2.  Abrogazione di norma.
Art. 3.  Termine per l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
Art. 4.  Telematica.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.288 - L.R. 23 maggio 1994, n. 10.

Disposizioni in materia finanziaria.

(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).

 

Art. 1. Recupero risorse da destinare ad investimenti.

     1. I residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti, non eliminati dal bilancio in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, possono essere utilizzati nell'esercizio 1994, al termine del quale, ove non sussistano corrispondenti obbligazioni nei confronti di terzi, costituiranno economia da accertarsi con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo [1].

 

     Art. 2. Abrogazione di norma.

     1. L'articolo 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante «Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria», è abrogato.

 

     Art. 3. Termine per l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

     2. E' abrogato l'articolo 164 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

     Art. 4. Telematica. [2]

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] I termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 1996 per effetto dell'art. 11, L.R. 27 marzo 1996, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.