§ 4.2.130 - L.R. 18 maggio 1995, n. 42.
Proroga termine convenzioni legge 1 marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/05/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Proroga delle convenzioni.
Art. 2.  Completamento del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei.
Art. 3.  Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici.
Art. 4.  Progetti per interventi di carattere idrogeologico nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali del marzo 1995.
Art. 5.  Disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere progettate.
Art. 6. 
Art. 7.  Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.
Art. 8.  Modifiche al consiglio provinciale dell'agricoltura.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 4.2.130 - L.R. 18 maggio 1995, n. 42.

Proroga termine convenzioni legge 1 marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie.

(G.U.R. n. 26 del 19 maggio 1995).

 

Art. 1. Proroga delle convenzioni.

     1. Le proroghe richieste, entro la data di entrata in vigore del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, per le convenzioni relative agli interventi finanziati nell'ambito della sub-azione organica 6.3, agli studi di importo inferiore a lire 200 milioni ed alle opere di importo inferiore a lire 5.000 milioni, finanziati nell'ambito delle restanti azioni organiche, nonché agli interventi finanziati nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, inseriti nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, si considerano assentite per un periodo non superiore a quello originariamente previsto e, in ogni caso, non superiore ad anni due, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione [1].

     2. La prosecuzione ed il completamento oltre il termine di cui al comma 1 degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore.

     3. Per gli interventi le cui variazioni progettuali comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, purché indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, e nell'ambito dell'importo previsto in convenzione, la proroga di cui al comma 1 è concessa dal Presidente della Regione subordinatamente all'approvazione delle relative perizie da parte degli organi tecnici competenti [1].

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere con fondi ordinari di bilancio al finanziamento di oneri posti dalle suddette convenzioni ad esclusivo carico degli enti attuatori, qualora gli stessi certifichino di non avere disponibilità nel proprio bilancio.

 

     Art. 2. Completamento del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei.

     1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, e per il regolare proseguimento dei lavori relativi al progetto FIO "Collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei" l'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti è autorizzato ad erogare, a favore del comune di Taormina, le somme ancora dovute dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, pari a complessivi 60.771 milioni, per il completamento del progetto stesso, sulla base degli stati di avanzamento lavori regolarmente presentati al predetto Ministero.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 le somme da erogare nell'esercizio finanziario 1995 sono valutate in lire 45.000 milioni e in lire 15.771 milioni per l'esercizio finanziario 1996 a cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 96, trasferite in favore della Regione secondo le modalità stabilite dal citato articolo 14 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32.

     3. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono apportate al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

     2. Il limite di importo di cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è elevato a lire 250 milioni.

     3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, è prorogato al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 4. Progetti per interventi di carattere idrogeologico nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali del marzo 1995.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare all'ufficio del Genio civile di Catania la somma di lire 1.000 milioni per la predisposizione di progetti destinati alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nei comuni colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995 nella provincia di Catania.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 5. Disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere progettate.

     1. Alla realizzazione delle opere progettate ai sensi dell'articolo 4 si provvede con parte delle disponibilità accantonate dal CIPE a valere sui fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 6. [2].

 

     Art. 7. Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.

     1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, è prorogato al 31 dicembre 1996 [3].

 

     Art. 8. Modifiche al consiglio provinciale dell'agricoltura. [4].

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[3] Termine così prorogato dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 1996, n. 10.

[4] Modifica il comma primo, numero 4), dell'art. 43 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.