Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 18/05/1995 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Proroga delle convenzioni. |
Art. 2. Completamento del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei. |
Art. 3. Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici. |
Art. 4. Progetti per interventi di carattere idrogeologico nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali del marzo 1995. |
Art. 5. Disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere progettate. |
Art. 6. |
Art. 7. Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale. |
Art. 8. Modifiche al consiglio provinciale dell'agricoltura. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 4.2.130 - L.R. 18 maggio 1995, n. 42.
Proroga termine convenzioni legge 1 marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie.
(G.U.R. n. 26 del 19 maggio 1995).
Art. 1. Proroga delle convenzioni.
1. Le proroghe richieste, entro la data di entrata in vigore del
2. La prosecuzione ed il completamento oltre il termine di cui al comma 1 degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore.
3. Per gli interventi le cui variazioni progettuali comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, purché indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, e nell'ambito dell'importo previsto in convenzione, la proroga di cui al comma 1 è concessa dal Presidente della Regione subordinatamente all'approvazione delle relative perizie da parte degli organi tecnici competenti [1].
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere con fondi ordinari di bilancio al finanziamento di oneri posti dalle suddette convenzioni ad esclusivo carico degli enti attuatori, qualora gli stessi certifichino di non avere disponibilità nel proprio bilancio.
Art. 2. Completamento del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei.
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del
2. Per le finalità previste dal comma 1 le somme da erogare nell'esercizio finanziario 1995 sono valutate in lire 45.000 milioni e in lire 15.771 milioni per l'esercizio finanziario 1996 a cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del
3. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono apportate al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 3. Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, comma 2, della
2. Il limite di importo di cui al comma 3 dell'articolo 39 della
3. Il termine di cui all'articolo 5 della
Art. 4. Progetti per interventi di carattere idrogeologico nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali del marzo 1995.
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare all'ufficio del Genio civile di Catania la somma di lire 1.000 milioni per la predisposizione di progetti destinati alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nei comuni colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995 nella provincia di Catania.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 5. Disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere progettate.
1. Alla realizzazione delle opere progettate ai sensi dell'articolo 4 si provvede con parte delle disponibilità accantonate dal CIPE a valere sui fondi della
Art. 7. Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.
1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della
Art. 8. Modifiche al consiglio provinciale dell'agricoltura. [4].
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 33 della
[1] Comma così modificato dall'art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Termine così prorogato dall'art. 11 della
[4] Modifica il comma primo, numero 4), dell'art. 43