Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 04/04/1995 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'attuazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate per il triennio 1995-1997 le seguenti spese: |
Art. 2. 1. I limiti di investimento aziendale previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche vengono così modificati: |
Art. 3. Nell'ambito dei fondi previsti per le finalità della articolo 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli [...] |
Art. 4. Dopo il punto 7) del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto il seguente: |
Art. 5. 1. I finanziamenti di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di [...] |
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, dopo le parole «a coloro che esercitano attività agrituristica» sono aggiunte le parole: |
Art. 7. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano all'esercizio finanziario 1995. |
Art. 8. 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, è abrogato. Gli effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in conformità [...] |
Art. 9. 1. Ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rinnovare dette borse [...] |
Art. 10. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.1.59 - L.R. 4 aprile 1995, n. 27.
Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo.
(G.U.R. 8 aprile 1995, n. 18).
1. Per l'attuazione della
In milioni di lire |
Articoli 1995 1996 1997 |
|
9 20.000 20.000 20.000 |
13, comma 1 5.000 5.000 5.000 |
1.i. quinqu.le 1995 5.000 5.000 5.000 |
1.i. quinqu.le 1996 / 5.000 5.000 |
1.i. quinqu.le 1997 / / 5.000 |
13, comma 4 e 6 10.000 12.000 14.000 |
15 |
1.i. quinqu.le 1995 2.000 2.000 2.000 |
1.i. quinqu.le 1996 / 3.000 3.000 |
1.i. quinqu.le 1997 / / 4.000 |
15, ultimo comma 2.000 2.000 2.000 |
17 300 300 300 |
26 |
1.i. vent.le 1995 4.000 4.000 4.000 |
1.i. vent.le 1996 / 6.000 6.000 |
1.i. vent.le 1997 / / 8.000 |
27 22.000 30.000 30.000 |
30 5.000 5.000 5.000 |
33 |
1.i. trent.le 1995 8.000 8.000 8.000 |
1.i. trent.le 1996 / 8.000 8.000 |
1.i. trent.le 1997 / / 8.000 |
---------- ---------- ---------- |
TOTALE 78.300 110.300 137.300 |
2. La spesa di cui al comma 1, pari a lire 325.900 milioni nel triennio 1995-1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001. All'onere di lire 78.300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
1. I limiti di investimento aziendale previsti dalla
In unità di conto europeo |
|
- Articolo 4 punto 3 45.000 ecu |
- Articolo 4 punto 4 180.000 ecu |
- Articolo 27 comma primo 180.000 ecu |
- Articolo 27 comma terzo 90.000 ecu |
- Articolo 30 comma primo 90.000 ecu |
Nell'ambito dei fondi previsti per le finalità della articolo 27 della
Dopo il punto 7) del primo comma dell'articolo 43 della
(Omissis).
1. I finanziamenti di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
(Omissis).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
1. Ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo 60 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo così integrato dall'art. 8 della
[2] Termine prorogato dall'art. 2 della