§ 3.1.59 - L.R. 4 aprile 1995, n. 27.
Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:04/04/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate per il triennio 1995-1997 le seguenti spese:
Art. 2.      1. I limiti di investimento aziendale previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche vengono così modificati:
Art. 3.      Nell'ambito dei fondi previsti per le finalità della articolo 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli [...]
Art. 4.      Dopo il punto 7) del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. I finanziamenti di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di [...]
Art. 6.      1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, dopo le parole «a coloro che esercitano attività agrituristica» sono aggiunte le parole:
Art. 7.      1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano all'esercizio finanziario 1995.
Art. 8.      1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, è abrogato. Gli effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in conformità [...]
Art. 9.      1. Ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rinnovare dette borse [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.1.59 - L.R. 4 aprile 1995, n. 27.

Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo.

(G.U.R. 8 aprile 1995, n. 18).

 

Art. 1.

     1. Per l'attuazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate per il triennio 1995-1997 le seguenti spese:

 

 

                                     In milioni di lire

   Articoli                 1995           1996           1997

 

9                          20.000         20.000         20.000

13, comma 1                 5.000          5.000          5.000

1.i. quinqu.le 1995         5.000          5.000          5.000

1.i. quinqu.le 1996           /            5.000          5.000

1.i. quinqu.le 1997           /              /            5.000

13, comma 4 e 6            10.000         12.000         14.000

15

1.i. quinqu.le 1995         2.000          2.000          2.000

1.i. quinqu.le 1996           /            3.000          3.000

1.i. quinqu.le 1997           /              /            4.000

15, ultimo comma            2.000          2.000          2.000

17                            300            300            300

26

1.i. vent.le 1995           4.000          4.000          4.000

1.i. vent.le 1996             /            6.000          6.000

1.i. vent.le 1997             /              /            8.000

27                         22.000         30.000         30.000

30                          5.000          5.000          5.000

33

1.i. trent.le 1995          8.000          8.000          8.000

1.i. trent.le 1996            /            8.000          8.000

1.i. trent.le 1997            /              /            8.000

                         ----------     ----------     ----------

TOTALE                     78.300        110.300        137.300

 

 

     2. La spesa di cui al comma 1, pari a lire 325.900 milioni nel triennio 1995-1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001. All'onere di lire 78.300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     1. I limiti di investimento aziendale previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche vengono così modificati:

 

 

                                       In unità di conto europeo

 

- Articolo 4 punto 3                            45.000 ecu

- Articolo 4 punto 4                           180.000 ecu

- Articolo 27 comma primo                      180.000 ecu

- Articolo 27 comma terzo                       90.000 ecu

- Articolo 30 comma primo                       90.000 ecu

 

 

     Art. 3.

     Nell'ambito dei fondi previsti per le finalità della articolo 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti già previsti dal progetto speciale n. 11 - «Sviluppo dell'agrumicoltura» relativamente alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a favore delle ditte che hanno presentato in data successiva al 31 dicembre 1987 istanza di rimborso sulle spese di coltivazione relative a progetti di riconversione agrumicola già finanziati dall'ex Cassa per il Mezzogiorno che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno ottenuto le previste agevolazioni con i fondi dell'articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 4.

     Dopo il punto 7) del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. I finanziamenti di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 6.

     1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, dopo le parole «a coloro che esercitano attività agrituristica» sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano all'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 8.

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, è abrogato. Gli effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in conformità alle disposizioni in essa contenute [1].

 

 

     Art. 9.

     1. Ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rinnovare dette borse sino alla data del 31 dicembre 1996 [2].

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così integrato dall'art. 8 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[2] Termine prorogato dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.