§ 3.16.93 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 9.
Provvidenze straordinarie per fronteggiare la disoccupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:21/02/1976
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Per fronteggiare eccezionali fenomeni disoccupazionali determinati da improvvise crisi di particolari settori produttivi, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a [...]
Art. 2.      La gestione è affidata ai Comuni interessati e l'importo, per ogni cantiere, non può superare, in ogni caso, il limite massimo di lire 100 milioni.
Art. 3.      La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate all'ufficio tecnico comunale, al cui personale è corrisposto un compenso forfettario nella misura dell'1 % della spesa autorizzata.
Art. 4.      Il trattamento economico previsto dall'art. 25 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, è modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, nel modo risultante dal presente articolo.
Art. 5.      L'importo massimo dei cantieri di cui al Capo I della L.R. 1° luglio 1968, n. 17, riguardante i cantieri di lavoro promossi o autorizzati dalla Regione, è elevato a lire 25 milioni.
Art. 6.      Anche in deroga ai limiti di finanziamento previsti dalle norme in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1976 l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta degli enti gestori, [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1976, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare la spesa occorrente per l'I.V.A. entro i limiti del [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      I lavori previsti per i cantieri di cui alla L.R. 18 marzo 1959, n 7, e successive modificazioni, debbono essere iniziati non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'istituzione ed ultimati [...]
Art. 11.      Per i cantieri speciali previsti dall'art. 1 della presente legge, nonché per quelli proposti dagli enti autarchici territoriali a norma delle LL.RR. 18 marzo 1959, n. 7, e 1° luglio 1968, n. [...]
Art. 12.      Per una tempestiva vigilanza sulla conduzione dei cantieri di lavoro l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione dispone ispezioni amministrative e tecniche avvalendosi di funzionari [...]
Art. 13.      Per i cantieri speciali previsti dall'art. 1 della presente legge, nonché per quelli previsti dalle LL.RR. 18 marzo 1959, n. 7, e 1° luglio 1968, n. 17, capo I, e successive modificazioni, il [...]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Le modifiche di cui agli artt. 4 e ss. della presente legge sono estese ai cantieri di lavoro di cui alla L.R. 3 marzo 1972, n. 6, e successive modifiche, e trovano immediata applicazione anche [...]
Art. 16.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 2.300 milioni così destinata:


§ 3.16.93 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 9.

Provvidenze straordinarie per fronteggiare la disoccupazione.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     Per fronteggiare eccezionali fenomeni disoccupazionali determinati da improvvise crisi di particolari settori produttivi, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a istituire speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale, previo parere favorevole della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana competente per materia, che fisserà, di volta in volta, anche i criteri di avviamento dei lavoratori.

 

     Art. 2.

     La gestione è affidata ai Comuni interessati e l'importo, per ogni cantiere, non può superare, in ogni caso, il limite massimo di lire 100 milioni.

     Entro tale limite possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti:

     a) la retribuzione della mano d'opera occorrente con i relativi oneri sociali;

     b) il costo del materiale e relativo trasporto, dei noli, del trasporto del materiale di risulta e dell'I.V.A.

     L'incidenza della spesa di cui alla lett. b non può superare il 60 % dell'ammontare del finanziamento concesso.

 

     Art. 3.

     La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate all'ufficio tecnico comunale, al cui personale è corrisposto un compenso forfettario nella misura dell'1 % della spesa autorizzata.

     Per la direzione dei lavori l'ufficio tecnico sarà coadiuvato da un tecnico libero professionista in possesso del titolo di studio idoneo alla particolare natura dell'opera da realizzare. Ove i Comuni non siano provvisti di ufficio tecnico possono avvalersi di liberi professionisti.

     I lavoratori ed il tecnico coadiutore hanno diritto ad un assegno giornaliero rispettivamente di lire 8.000 e di lire 10.000, aumentato di lire 200 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purché siano a carico.

     L'orario di lavoro per i lavoratori avviati nei cantieri speciali di cui all'art. 1 è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 4.

     Il trattamento economico previsto dall'art. 25 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, è modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, nel modo risultante dal presente articolo.

     I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 5.000 aumentato di lire 200 per la moglie, per i figli e per i genitori a carico.

     Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopra indicato.

     Al direttore dei lavori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 7.000; agli istruttori un assegno giornaliero di lire 6.000.

 

     Art. 5.

     L'importo massimo dei cantieri di cui al Capo I della L.R. 1° luglio 1968, n. 17, riguardante i cantieri di lavoro promossi o autorizzati dalla Regione, è elevato a lire 25 milioni.

 

     Art. 6.

     Anche in deroga ai limiti di finanziamento previsti dalle norme in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1976 l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta degli enti gestori, provvederà ad adeguare alle nuove misure retributive di cui al precedente art. 4 il trattamento economico del personale di direzione e dei lavoratori per i cantieri ancora da iniziare e, limitatamente alle giornate lavorative da effettuare, per i cantieri in corso di svolgimento.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1976, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare la spesa occorrente per l'I.V.A. entro i limiti del 60 % della spesa autorizzata di cui all'art. 28 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     I lavori previsti per i cantieri di cui alla L.R. 18 marzo 1959, n 7, e successive modificazioni, debbono essere iniziati non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'istituzione ed ultimati entro il 31 ottobre dello stesso anno.

     I lavori previsti per i cantieri speciali di cui all'art. 1 della presente legge e per i cantieri di cui al Capo I della L.R. 1 luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, debbono essere iniziati entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento istitutivo.

     Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione procederà alla revoca del provvedimento istitutivo del cantiere.

     Il Sindaco o il Presidente della Provincia ed i rispettivi tesorieri sono personalmente responsabili della sollecita restituzione delle somme accreditate.

 

     Art. 11.

     Per i cantieri speciali previsti dall'art. 1 della presente legge, nonché per quelli proposti dagli enti autarchici territoriali a norma delle LL.RR. 18 marzo 1959, n. 7, e 1° luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, contestualmente alla notifica del provvedimento istitutivo, accredita alla tesoreria comunale o provinciale il 90 % della spesa autorizzata, mentre il saldo sarà emesso su presentazione del rendiconto di gestione e previo collaudo delle opere realizzate o rilascio, per i cantieri di importo inferiore ai 10 milioni, del certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 12.

     Per una tempestiva vigilanza sulla conduzione dei cantieri di lavoro l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione dispone ispezioni amministrative e tecniche avvalendosi di funzionari del proprio Assessorato, degli uffici del lavoro e della massima occupazione dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e degli uffici del Genio civile o delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

     A giudizio del capo dell'Amministrazione il predetto personale può essere autorizzato a fruire del mezzo proprio limitatamente alla circoscrizione regionale e può essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 18 dicembre 1973, n. 836.

 

     Art. 13.

     Per i cantieri speciali previsti dall'art. 1 della presente legge, nonché per quelli previsti dalle LL.RR. 18 marzo 1959, n. 7, e 1° luglio 1968, n. 17, capo I, e successive modificazioni, il parere tecnico e la conseguente vigilanza possono essere demandati al titolare dell'ufficio tecnico dei Comuni interessati.

     Solo per i Comuni sprovvisti di ufficio tecnico tali adempimenti sono curati dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o dell'ufficio tecnico provinciale competente per territorio.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 15.

     Le modifiche di cui agli artt. 4 e ss. della presente legge sono estese ai cantieri di lavoro di cui alla L.R. 3 marzo 1972, n. 6, e successive modifiche, e trovano immediata applicazione anche per i cantieri in corso o autorizzati.

 

     Art. 16.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 2.300 milioni così destinata:

     - lire 1.500 milioni per l'istituzione dei cantieri speciali di cui all'art. 1;

     - lire 800 milioni per le finalità dell'art. 6.

     Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.L.P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 


[1] Sostituisce art. 27 L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

[2] Sostituisce art. 1 L.R. 1 luglio 1968, n. 17.

[3] Sostituisce art. 8 L.R. 1 luglio 1968, n. 17.