§ 3.18.48 - L.R. 5 marzo 1979, n. 17.
Interventi straordinari e norme per l'Ente minerario siciliano (E.M.S.), l'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) e l'Azienda asfalti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:05/03/1979
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato della somma di lire 19.565 milioni da destinare alle seguenti finalità:
Art. 2.      L'utilizzazione delle somme occorrenti per gli interventi di cui alla lett. a del precedente art. 1 sarà disposta con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario [...]
Art. 3.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 10 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, è incrementato della somma di lire 4.000 milioni.
Art. 4.      Per la prosecuzione degli interventi disposti con l'art. 10 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56, e per le stesse finalità, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della [...]
Art. 5.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato della somma di lire 3.500 milioni da destinare [...]
Art. 6.      I fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, saranno utilizzati anche per l'anno 1979 per far fronte agli oneri derivanti [...]
Art. 7.      Gli operai ed impiegati di cui all'art. 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, per i quali è stato previsto all'art. 4 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 59, il licenziamento, devono intendersi [...]
Art. 8.      Per l'esecuzione degli studi relativi allo sfruttamento delle sabbie silicee del giacimento di Godrano, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare i fondi di cui alla lett. a [...]
Art. 9.      Le somme di cui all'art. 1 dovranno essere destinate, per quanto necessario e mediante apposita delibera, alla reintegrazione delle disponibilità utilizzate in forza della L.R. 20 dicembre 1978, [...]
Art. 10.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è incrementato della somma di lire 54.000 milioni da destinare alle seguenti finalità:
Art. 11.      L'utilizzazione delle somme occorrenti per gli interventi di cui alla lett. a del precedente art. 10 sarà disposta con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la [...]
Art. 12.      Le somme di cui all'art. 10 dovranno essere destinate, per quanto necessario e mediante apposita delibera, alla reintegrazione delle disponibilità utilizzate in forza della L.R. 20 dicembre [...]
Art. 13.      Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 è ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni.
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      L'autorizzazione concessa all'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 3 della L.R. 18 agosto 1978, n. 43, è estesa agli interventi relativi alla società Bacino di carenaggio di [...]
Art. 16.      Il termine di cui al primo comma dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, già prorogato dall'art. 8 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è abrogato.
Art. 17.      Il patrimonio per l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) è incrementato di lire 1.216 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo.
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, va interpretato nel senso che il divieto ivi previsto non si applica per le società collegate ad enti diversi da quello da cui [...]
Art. 20.      L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. in sede di ripianamento delle posizioni debitorie delle società collegate si surrogano alle stesse società limitatamente ai diritti vantati dall'erario e dagli [...]
Art. 21.      I bilanci dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 22.      In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, nonché dall'art. 10 della L.R. 18 agosto 1978, n. 43, l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono [...]
Art. 23.      La costituzione di società per l'avvio di nuove iniziative, ovvero per la ristrutturazione o riconversione delle attività esistenti, ovvero per l'attuazione di operazioni di scorporo ritenute [...]
Art. 24.      La norma di cui al primo comma dell'art. 25 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, può essere derogata nei casi in cui la costituzione della società con privati abbia luogo per la gestione, [...]
Art. 25.      L'importo indicato all'art. 8 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 2, è elevato di lire 11.000 milioni.
Art. 26.      All'onere complessivo di lire 115.390 milioni previsto dalla presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 si provvede:
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.48 - L.R. 5 marzo 1979, n. 17.

Interventi straordinari e norme per l'Ente minerario siciliano (E.M.S.), l'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) e l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.).

(G.U.R. 6 marzo 1979, n. 10).

 

 

TITOLO I

INTERVENTI STRAORDINARI PER L E.M.S.

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato della somma di lire 19.565 milioni da destinare alle seguenti finalità:

     a) interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;

     b) finanziamento del programma di attuazione per l'anno 1978 dell'Ente, con esclusione degli interventi relativi alla compartecipazione SORIM-ETAP ed ai nuovi investimenti presso la società Chimica Arenella.

 

     Art. 2.

     L'utilizzazione delle somme occorrenti per gli interventi di cui alla lett. a del precedente art. 1 sarà disposta con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano, soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 10 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, è incrementato della somma di lire 4.000 milioni.

     Il predetto fondo potrà essere utilizzato anche per fornire alle società collegate i mezzi di esercizio occorrenti.

     Al fondo di cui al primo comma per le destinazioni previste dal secondo comma si applicano le disposizioni relative al fondo di rotazione regionale per il credito di esercizio alla piccola e media industria.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 2.500 milioni per le finalità previste dall'art. 16 della L.R. 14 maggio 1976; n. 77, per quanto attiene al completamento delle ricerche nella zona del Vallone di Caltanissetta, e lire 1.000 milioni per ricerche in altre province minerarie [1].

 

     Art. 4.

     Per la prosecuzione degli interventi disposti con l'art. 10 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56, e per le stesse finalità, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

     I progetti delle opere sono approvati dall'Assessore regionale per l'industria, previo parere dell'Ispettorato tecnico regionale.

 

     Art. 5.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato della somma di lire 3.500 milioni da destinare alla realizzazione, nel porto di Porto Empedocle, di infrastrutture fisse e di attrezzature destinate all'imbarco dei minerali aloidi.

     Il progetto delle opere e delle attrezzature è approvato dall'Assessore regionale per l'industria, previo parere dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo.

     Alle opere di cui al precedente art. 4 ed al presente articolo si applica l'art. 11 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

 

     Art. 6.

     I fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, saranno utilizzati anche per l'anno 1979 per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 10 della legge medesima.

     I fondi suddetti sono incrementati rispettivamente della somma di lire 12.856 milioni e della somma di lire 1.753 milioni per le esigenze relative al primo semestre dell'anno 1979.

     Nelle more dell'erogazione delle somme di cui ai precedenti commi l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con obbligo di successive reintegrazioni, le attuali disponibilità per far fronte alle immediate esigenze nell'ambito delle finalità ivi previste.

     Per il ripianamento finanziario della gestione delle miniere di zolfo per l'anno 1977 l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare le disponibilità dei finanziamenti erogati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, per gli anni 1975 e 1976.

 

     Art. 7.

     Gli operai ed impiegati di cui all'art. 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, per i quali è stato previsto all'art. 4 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 59, il licenziamento, devono intendersi licenziati alla data del 31 dicembre 1978; il periodo intercorso tra la data di allontanamento dal servizio e la data del 31 dicembre 1978, è considerato utile ai fini dell'indennità di quiescenza.

 

     Art. 8.

     Per l'esecuzione degli studi relativi allo sfruttamento delle sabbie silicee del giacimento di Godrano, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare i fondi di cui alla lett. a dell'art. 8 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, entro il limite massimo di lire 150 milioni.

 

     Art. 9.

     Le somme di cui all'art. 1 dovranno essere destinate, per quanto necessario e mediante apposita delibera, alla reintegrazione delle disponibilità utilizzate in forza della L.R. 20 dicembre 1978, n. 65.

     La delibera di cui al primo comma è soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

 

TITOLO II

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'E.S.P.I.

 

     Art. 10.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è incrementato della somma di lire 54.000 milioni da destinare alle seguenti finalità:

     a) interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo per lire 50.000 milioni;

     b) esigenze finanziarie per la gestione interna dello stesso Ente per lire 4.000 milioni.

 

     Art. 11.

     L'utilizzazione delle somme occorrenti per gli interventi di cui alla lett. a del precedente art. 10 sarà disposta con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 12.

     Le somme di cui all'art. 10 dovranno essere destinate, per quanto necessario e mediante apposita delibera, alla reintegrazione delle disponibilità utilizzate in forza della L.R. 20 dicembre 1978, n 65.

     La delibera di cui al primo comma è soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 13.

     Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 è ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 15.

     L'autorizzazione concessa all'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 3 della L.R. 18 agosto 1978, n. 43, è estesa agli interventi relativi alla società Bacino di carenaggio di Trapani.

 

     Art. 16.

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, già prorogato dall'art. 8 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, è abrogato.

 

 

TITOLO III

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AZ.A.SI.

 

     Art. 17.

     Il patrimonio per l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) è incrementato di lire 1.216 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo.

 

 

TITOLO IV

NORME COMUNI PER L'Az.A.SI., L'E.M.S. E L'E.S.P.I.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [3].

     Le superiori disposizioni, nonché quelle del primo comma dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, si applicano anche nei confronti dell'Azienda asfalti siciliani.

     Si prescinde dall'obbligo della certificazione per i bilanci dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. relativi agli esercizi 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

 

     Art. 19.

     Il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, va interpretato nel senso che il divieto ivi previsto non si applica per le società collegate ad enti diversi da quello da cui il designato dipende.

 

     Art. 20.

     L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. in sede di ripianamento delle posizioni debitorie delle società collegate si surrogano alle stesse società limitatamente ai diritti vantati dall'erario e dagli istituti previdenziali e bancari.

 

     Art. 21.

     I bilanci dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

     I bilanci predetti e le relazioni illustrative devono essere approvati dai competenti organi amministrativi degli enti entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo e sono presentati, corredati anche della relazione del collegio dei revisori, all'Assessorato regionale dell'industria.

 

     Art. 22.

     In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, nonché dall'art. 10 della L.R. 18 agosto 1978, n. 43, l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono autorizzati a presentare piani settoriali e aziendali per il risanamento dell'attività produttiva.

     I piani in particolare devono indicare:

     a) i risultati conseguiti nell'ultimo triennio;

     b) l'articolazione della operazione di risanamento e la determinazione dei tempi di attuazione;

     c) l'ammontare degli investimenti programmati;

     d) i mezzi finanziari occorrenti e il piano di copertura relativo;

     e) il conto economico previsionale;

     f) la consistenza dell'occupazione alla data di presentazione del piano e quella prevista a seguito del programmato risanamento [3];

     g) le possibilità di ricorso alle agevolazioni di legge in materia di incentivazione industriale e del salario garantito.

     L'E.S.P.I., in particolare, deve tener conto anche delle possibilità di intervento a carico del fondo di cui all'art. 7 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, modificato dall'art. 14 della presente legge.

     I piani di cui al primo comma sono approvati con deliberazioni del consiglio di amministrazione degli enti, sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il parere della Commissione industria dell'Assemblea regionale [4].

 

     Art. 23.

     La costituzione di società per l'avvio di nuove iniziative, ovvero per la ristrutturazione o riconversione delle attività esistenti, ovvero per l'attuazione di operazioni di scorporo ritenute opportune ai fini di un miglior funzionamento delle iniziative, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione degli enti anche fuori dalle previsioni del piani.

     La relativa deliberazione sarà soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 24.

     La norma di cui al primo comma dell'art. 25 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, può essere derogata nei casi in cui la costituzione della società con privati abbia luogo per la gestione, ristrutturazione o riconversione di attività esistenti.

     La deroga sarà disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione degli enti, soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 25.

     L'importo indicato all'art. 8 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 2, è elevato di lire 11.000 milioni.

 

     Art. 26.

     All'onere complessivo di lire 115.390 milioni previsto dalla presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 si provvede:

     a) quanto a lire 22.946 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751;

     b) quanto a lire 7.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60753 per le finalità degli articoli 3, ultimo comma, e 5;

     c) quanto a lire 73.565 milioni con parte delle assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 182 del 1978, cap. 60756, per le finalità degli artt. 1 e 10;

     d) quanto a lire 7.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti, previsti per l'esercizio finanziario 1979, dei capitoli 21151, 21154, 21155, 21156, 21158 e 21159; rispettivamente per lire 400 milioni, lire 282 milioni, lire 337 milioni, lire 492 milioni, lire 487 milioni e lire 5.802 milioni;

     e) quanto a lire 4.079 milioni con parte delle economie del cap. 21159 per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1978 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della L.R. 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge regionale medesima.

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 12 L.R. 25 maggio 1979. n. 100.

[2] Modifica art. 7 L.R. 14 maggio 1976, n. 76.

[3] Comma modificativo dell'art. 3 LL.RR. 14 maggio 1976, n. 76 e n. 77.

[3] Comma modificativo dell'art. 3 LL.RR. 14 maggio 1976, n. 76 e n. 77.

[4] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 11 aprile 1981, n. 54.